Sentenza 28 marzo 2012
Massime • 1
In materia di misure cautelari personali non è nulla per difetto assoluto di motivazione l'ordinanza applicativa in cui risulti trasfusa integralmente ed alla lettera la richiesta del P.M., sempre che risulti che il giudice abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni dell'atto incorporato, senza recepirlo acriticamente.
Commentario • 1
- 1. Le garanzie difensive italiane valgono in Italia (e non nel procedimento MAE estero) (Cass. 1960/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/03/2012, n. 14830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14830 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/03/2012
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 898
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 34524/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
1) FAYE DEMBA N. IL 20/08/1974 C/;
avverso l'ordinanza n. 5721/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 01/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. LETTIERI Nicola per l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4 luglio 2011, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli aveva disposto la misura cautelare della custodia in carcere a carico di FAYE DEMBA, avendolo ritenuto gravemente indiziato dei reati di cui all'art. 453 cod. pen. e L. n. 231 del 2007, art. 55, comma 9, in epoca compresa tra il gennaio ed il maggio 2009.
La posizione del FAYE risultava molto più circoscritta e peculiare rispetto a quella degli altri coindagati, ritenuti coinvolti in una associazione a delinquere diretta al traffico di stupefacenti;
il quadro indiziario a suo carico risultava integrato dall'esito di attività investigativa, felicemente conclusasi con il sequestro presso il prevenuto il 16.3.2009, di 392 banconote contraffatte, da venti euro ciascuna e dal contenuto di talune conversazioni intercettate.
Il gip recepiva la corposa istanza di misura cautelare inoltrata dal pm, contenente singoli capitoli per ciascuna posizione con pedissequa trascrizione delle conversazioni di interesse, concludendo che il quadro come era stato dettagliato consentiva di ritenere integrato un compendio indiziario grave e che sussistevano ragioni cautelari, atteso che la gravità dei reati contestati portavano a fare ritenere un'alta probabilità di reiterazione.
Avverso tale provvedimento, l'indagato proponeva richiesta di riesame;
il Tribunale di Napoli con ordinanza 1.8.2011, rilevava che il provvedimento del gip altro non era che mera trasposizione della richiesta del pm e che non conteneva alcun elemento di autonoma valutazione;
riteneva aversi riguardo a motivazione del tutto inesistente, rinvenendovi solo clausole di stile in apertura e chiusura del provvedimento e concludeva sulla nullità dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., con conseguente ordine di immediata liberazione dell'indagato.
2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, deducendo in primis inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali, nonché carenza di motivazione, avendo il tribunale erroneamente censurato per vizio di carenza di motivazione l'ordinanza, ignorando le solide coordinate giurisprudenziali in materia di motivazione per relationem: in particolare, il tribunale a quo avrebbe sottovalutato che il gip ebbe a fare ricorso del tutto legittimamente alla motivazione per relationem, recependo le argomentazioni del pm in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ed all'attendibilità delle fonti di prova, realtà che verificatasi in altre occasioni, aveva superato il vaglio dei giudici di legittimità con arresti che venivano richiamati. In secondo luogo veniva lamentato che da parte sua, il tribunale avesse operato in modo massificato, senza dare conto dei singoli passaggi motivazionale del gip meritevoli di censura, sotto il duplice profilo della correttezza e della consistenza dell'iter logico seguito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Va premesso che la tecnica redazionale seguita dal gip nella compilazione dell'ordinanza di custodia cautelare in questione, riguardante più indagati e plurime fattispecie di reato, non è apprezzabile, prestando il fianco a critiche di recepimento troppo supino e di sospetta mancata ponderazione degli atti processuali, in relazione alle plurime posizioni ed alle singole particolarità di ciascuna posizione. Ciò detto, deve essere aggiunto che l'infelice tecnica di redazione del provvedimento di privazione della libertà personale, non può avere ricadute tanto gravi, quali quelle che sono seguite con l'intervento del tribunale del riesame, per le ragioni che saranno esposte, ne' costituire il pretesto per l'adozione di un ancor più sbrigativo iter, in sede di riesame. È bene sottolineare che nella parte riproduttiva della richiesta del pm si dava atto dell'attività di polizia giudiziaria che aveva portato al sequestro di numerose banconote contraffatte presso l'indagato, dato che invero non necessitava di particolare elaborazione da parte del giudice della cautela, in quanto di per sè inequivocabilmente dimostrativo di coinvolgimento dell' interessato nell'attività delittuosa contestata. Pretendere un'autonoma valutazione ad opera del gip, pur a fronte di una iperclara attitudine dimostrativa dei dati evidenziati dall'accusa, nei singoli segmenti dell'iter logico rappresentativo seguito, non trova l'aggancio in alcuna base testuale e si traduce in una pretesa illegittima, atteso che II dato normativo (art. 292 cod. proc. pen.) impone la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme che si assumono violate", dati che nella presente ordinanza non facevano difetto e che quindi dovevano indurre il tribunale ad una maggiore prudenza nell'escludere in radice l'autonoma valutazione da parte del gip e nel bollare come clausola di stile il succinto passaggio motivazionale di condivisione dell'interpretazione dei fatti prospettata dal Pm, ben potendosi ipotizzare che la ritenuta obiettività del dato d'accusa possa aver indotto il gip a ritenere superflua l'aggiunta di ulteriori valutazioni e commenti, che avrebbero appesantito il discorso giustificativo.
Deve essere ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di affermare (Sez. Un. 17/2000 Rv 216664, ex multis Sez. 4, 4187/2007 Rv 238674) che la motivazione per relationem è legittima, purché:
1) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione, 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento, ritenendole coerenti con la decisione, 3) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato, o almeno sia a lui ostensibile, quanto meno quando si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame. È stato poi aggiunto che l'obbligo di autonoma motivazione deve essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni dell'atto richiamato, mentre se l'atto richiamante condivide le ragioni di quello richiamato, è sufficiente che il contenuto del secondo sia fatto consapevolmente proprio dal primo che, solo per ragioni di economia processuale si limita a richiamarne il contenuto (Sez. 3, 24.10.2002, n. 41178). Orbene, la richiesta del pm, laddove ampiamente argomentata, come lo è stata nel caso di specie, essendo stato dato conto degli esiti dell'attività investigativa e l'articolazione del tessuto indiziario concepito, una volta recepita integralmente dal gip, era in grado di fornire un quadro completo della base indiziaria, consentendo all'interessato di approntare una adeguata difesa (che è ciò che rileva principalmente) ed ai giudici della impugnazione di valutarne la consistenza in termini di gravità indiziaria e quindi di saggiare la sussistenza di un apparato motivazionale minimo per giudicare legittimo, sotto il profilo giustificativo, il provvedimento privativo della libertà personale.
L'ordinanza impugnata non poteva quindi essere considerata nulla o inesistente, per difetto assoluto di motivazione, poiché tale è solo quando sia mancante di motivazione in senso "grafico", atteso che il recepimento integrale ed alla lettera del contenuto di altro atto non configura mancanza di motivazione, quanto piuttosto motivazione per relationem, non risultando la prova, - al di là di mere illazioni che suonano del tutto ingiustificate, considerata l'obiettività di molteplici elementi indiziari che non lasciava margine a valutazioni alternative, rendendo superflue ulteriori elaborazioni - che il giudice non abbia preso cognizione delle ragioni dell'atto incorporato e lo abbia recepito del tutto acriticamente (Sez. 2, 16.2.2011, n. 13385, Rv 249682). Non solo, ma non può essere trascurato che in tema di motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale (Sez. un. 7/1996, Rv 205257, ex multis Sez. 1 6.12.2007, n. 266 Rv 238774) l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, cosicché la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice, così come viceversa la motivazione insufficiente del giudice di riesame, può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato. Pertanto, al tribunale del riesame non era consentito "liberarsi" del ponderoso carico di cui fu gravato, con la succinta dichiarazione di nullità dell'ordinanza, non essendo un giudice di legittimità, ma avendo giurisdizione di merito sulla vicenda de libertate, ragion per cui a fronte di una motivazione ritenuta insufficiente dell'ordinanza sottoposta al suo esame, avrebbe dovuto supplire integrandola. La ratio di tale impostazione sta nel fatto che il tribunale de libertate è chiamato a risolvere il contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva solo in casi di "extrema ratto" delle determinazioni adottabili e cioè solo quando il provvedimento manchi di motivazione in senso grafico, ovvero quando non sia valutabile l'intero contesto, ovvero non siano individuabili le esigenze cautelari il cui perseguimento il provvedimento persegue (Sez. 2, 26.1.2011, n. 6966 Rv 249681). In altre parole, la materia della libertà personale è di tale sensibilità e di tale urgenza che le carenze anche gravi del primo ufficio debbono esser rimediate dal giudice dell'impugnazione, onde evitare decisioni meramente apparenti che lascino impregiudicata la valutazione sulla concreta sussistenza del quadro indiziario e cautelare e quindi sull' impellenza della salvaguardia di ciascuno dei contrapposti interessi in gioco (libertà e tutela della collettività).
Si badi che la posizione del ricorrente non è stata da parte del tribunale del riesame inidividualizzata neppure nella premessa del provvedimento, poiché non sono state indicate le singole imputazioni (eccentriche rispetto a quelle degli altri indagati) e meno che meno sono stati esplicitati succintamente i dati integranti il quadro indiziario portato dall'accusa, onde accreditare l'addebito di mancata valutazione critica, nessun ancoraggio è stato offerto per argomentare la ritenuta mancata sedimentazione dei dati da parte del giudice, quindi per ritenere la valutazione operata inesistente e come mera clausola di stile il recepimento dei dati offerti dal Pm, essendo stato adottato lo stesso tipo di provvedimento di natura seriale, per tutti i ricorsi avanzati dalle persone attinte dall'ordinanza in oggetto. Onde giustificare il suo operato, il tribunale ha del tutto illegittimamente ritento l'inesistenza della motivazione, richiamando un arresto giurisprudenziale, non del tutto pertinente (Sez. 3, 33753/2010) al caso cui si ha riguardo, in cui l'apparato motivazionale dell'ordinanza faceva perno su una perquisizione che non attingeva la persona per cui era stata emessa la misura e sulla trascrizione di esiti di intercettazioni. L'ordinanza impugnata deve quindi essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012