Sentenza 22 novembre 2013
Massime • 1
In tema di giudizio immediato "custodiale", l'art. 453, comma primo-bis, cod. proc. pen. non vieta in modo assoluto lo svolgimento di ulteriori indagini dopo la scadenza del termine di 180 giorni, poiché questo riguarda le sole investigazioni dalle quali devono risultare i gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la richiesta del rito speciale. (In motivazione, la S.C. ha precisato che i risultati delle eventuali ulteriori indagini sono comunque utilizzabili caso di giudizio abbreviato, in ragione della conseguente preclusione processuale alle eccezioni di inutilizzabilità di tipo processuale derivante dalla richiesta di accesso al rito speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/11/2013, n. 3122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3122 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 22/11/2013
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 3357
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 37051/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IM n. 16/06/1980 in Albania;
DA MA n. 11/09/1985 in Albania;
CO KO n. 19/12/1976 in Albania;
avverso la sentenza n. 772/2013 della Corte d'Appello di VENEZIA in data 16/05/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'Avv. Ceccato F. del foro di Venezia per tutti i ricorrenti, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. TI IM, DA MA e CO KO hanno proposto, a mezzo del proprio difensore fiduciario cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di VENEZIA in data 16/05/2013, depositata in data 14/06/2013, parzialmente confermativa della sentenza 29/11/2012 emessa dal GUP Tribunale di VERONA, con cui i medesimi erano stati condannati, all'esito del giudizio abbreviato richiesto, alla pena di anni diciotto di reclusione e 200.000,00 Euro di multa ciascuno (ridotta in appello ad anni quindici di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa ciascuno), per il reato di illecita detenzione in concorso di 130,5 kg. circa di sostanza stupefacente del tipo eroina, destinata ad uso non esclusivamente personale, fatto aggravato in ragione dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
gli stessi venivano dichiarati interdetti in perpetuo dai pp.uu. e in stato di interdizione legale per la durata della pena inflitta (fatti contestati come commessi in Roverchiara, il 4/08/2011).
2. Ricorrono avverso la predetta sentenza tutti e tre gli imputati a mezzo del difensore cassazionista, deducendo plurimi motivi di ricorso, alcuni comuni a tutti e tre i ricorrenti, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
3. Con un primo motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti, deducono violazione di legge (art. 606, lett. e), in relazione all'art. 453 c.p.p., comma 1-bis); nullità della richiesta di rito immediato del
PM, del decreto del GIP che ha disposto il giudizio immediato, del provvedimento del GUP che ha disposto il giudizio abbreviato e di tutti gli atti successivi, comprese la sentenza di primo e secondo grado, per esservi stata attività d'indagine dopo la scadenza del termine di gg. 180 dal termine indicata nell'art. 453 c.p.p., comma 1- bis.
In sintesi, la difesa dei ricorrenti eccepisce che l'atto qualificato come "informativa finale" del GICO della Guardia di Finanza, non costituirebbe un atto riepilogativo di risultanze processuali precedenti, ma avrebbe introdotto elementi nuovi, conseguenti ad indagini eseguite fuori termine disposte dalla Procura, e sarebbe stata depositata successivamente al 2/05/2012, data di emissione del decreto di giudizio immediato, con conseguente nullità e/o inutilizzabilità di tale informativa.
4. Con un secondo motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti, deducono contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione;
la Corte d'appello, secondo la difesa, avrebbe illogicamente e contraddittoriamente motivato sulla tempestività dell'invio della predetta informativa, avendo ritenuto che la stessa facesse parte del fascicolo del PM in quanto trasmessa alla data del 10/04/2012, traendo prova di ciò dal report di un fax, da una mail della PG e da un appunto postumo del PM sull'originale. Quanto sopra, diversamente, sarebbe smentito dalla circostanza che detta informativa sarebbe pervenuta in segreteria del PM il 3/05/2012 e nella cancelleria del GIP solo il 3/05/2012, ossia successivamente al 2/05/2012. Sotto altro profilo, poi, la motivazione risulterebbe contraddittoria ed illogica, in quanto la Corte territoriale, condividendo le argomentazioni del primo giudice, avrebbe attribuito carattere riepilogativo e non innovativo della predetta "informativa finale", non solo per l'intitolazione, ma anche per la quasi totalità del contenuto ed, ancora, in quanto vi sarebbero esposti argomenti logici in buona parte già illustrati in un'annotazione del 9/11/2011. Sul punto, si deduce il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in quanto l'affermazione iniziale (natura riepilogativa) contrasterebbe con quella, successiva, secondo cui in realtà, avrebbe carattere innovativo, come dimostrato palese dall'uso delle frasi "in buona parte" e "per la quasi totalità".
5. Con un terzo, articolato, motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti (pag. 53 ss. ricorso), deducono violazione di legge (art.606 c.p.p., lett. b)) in relazione all'art. 62 bis c.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche, quantomeno equivalenti nonché il vizio di contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., lett. e)). In sintesi, si rileva che la Corte territoriale avrebbe respinto la richiesta di concessione delle attenuanti generiche ritenendo non sufficiente, di per sè, lo stato di incensuratezza;
diversamente, si deduce che tale status, unitamente ad altri elementi, costituisce un buon parametro di riferimento. A tal proposito, vengono evocati, quali elementi accessori che denoterebbero la meritevolezza della concessione dell'art. 62 bis c.p.: a) per DA, la giovane età (25 anni al momento dell'arresto); b) per CO e TI, la collaborazione processuale, avendo gli stessi reso interrogatorio solo per scagionare il DA;
il ruolo di manovalanza, la condizione di cittadini extracomunitari rimasti senza lavoro, la disponibilità di collaborazione negata dalla Procura e che, se coltivata dagli inquirenti, avrebbe potuto determinare l'attenuante speciale, comunque al fine di perequare la pena a fatti analoghi.
6. Con un quarto motivo, comune a tutti e tre i ricorrenti (pag. 65 ss. ricorso), deducono l'eccessività della pena inflitta, pur ridotta dal giudice di seconde cure ad anni quindici di reclusione ed Euro 160.000,00 di multa, in quanto ritenuta non rispondente al dettato costituzionale di cui all'art. 27 Cost., con particolare riferimento al requisito della rieducazione del condannato.
7. Infine, con un articolato motivo riguardante il solo ricorrente DA MA (pag. 10 ss. ricorso), si deduce, da un lato, violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 2 e art. 530 cpv. c.p.p., ovvero violazione di legge per insussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti su cui fondare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente DA;
dall'altro, si deduce vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorieta e/o manifesta illogicità della motivazione.
In sintesi, si censura la motivazione del giudice di appello che ha ritenuto penalmente responsabile il DA sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, passando in rassegna i singoli punti della decisione della Corte territoriale che qualificherebbero in termini di gravita, precisione e concordanza gli indizi raccolti in fase di indagini preliminari, per contestarne la valenza (esistenza di tre diverse versioni degli inquirenti circa la presenza del DA all'interno dell'appartamento di Roverchiara prima del 4/08/2011; valutazione dei rumori provenienti da un frullatore e da una mazzuola, con comparazione in astratto tra un frullatore utilizzato dai ricorrenti e quelli usati dal consulente tecnico di parte, geom. Tosato, di tipo domestico, compreso il phon), censurando anche la mancata valutazione di circostanze (es. la mazzetta utilizzata dai ricorrenti rispetto a quella utilizzata dal geom. Tosato) che, unitamente agli indizi non convincenti, suscettibili di una diversa interpretazione e contrastanti tra loro, determinerebbero il vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Ancora, si deduce il travisamento delle dichiarazioni del CO in sede di interrogatorio circa l'utilizzo del martello (cd. mazzetta). Si procede, poi, ad una ricostruzione dei fatti sulla base dei raccolti, qualificando gli indizi come equivoci e suscettibili di diversa interpretazione, più favorevole alla difesa e, quindi, più verosimile. Analoga censura colpisce, poi, la motivazione della decisione di secondo grado quanto alle argomentazioni relative alla valutazione della condotta del DA, se di mera connivenza o di concorso nell'illecita detenzione dello stupefacente, giungendo a ritenerlo compartecipe con gli altri due sulla base di elementi indiziari qualificati come incerti e non concordanti, tali comunque da determinare la contraddittorietà della motivazione (in particolare censure investono le presunte dichiarazioni - definite come "compiacenti" dalla Corte territoriale - degli altri due ricorrenti per scagionare il DA). CONSIDERATO IN DIRITTO
8. Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito evidenziate.
9. Quanto al primo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti, lo stesso è inammissibile in quanto manifestamente infondato per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, il motivo è inammissibile per tardività dell'eccezione, ove si acceda all'assunto dei ricorrenti che si tratti di nullità. Ed invero, premesso che le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, come risulta dalla decisione gravata e da quella emessa dal GUP di Verona, l'eccezione di nullità di cui sopra venne sollevata per la prima volta in sede di discussione del giudizio abbreviato e, pertanto, venne dichiarata tardiva dal GUP in quanto, dopo la pronuncia del decreto di giudizio immediato, i ricorrenti avevano chiesto di essere giudicati con rito abbreviato. Orbene, condivide il Collegio l'affermazione del primo giudice secondo cui la richiesta di giudizio abbreviato, presupponendo l'accettazione degli effetti dell'atto, comporta la sanatoria dell'eventuale nullità a regime intermedio come rappresentata dalla difesa dei ricorrenti ex art. 183, lett. a) e.p.p. (v., in motivazione, Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010 - dep. 07/07/2010, Fibbi, Rv. 247817). In secondo luogo, il motivo sarebbe comunque manifestamente infondato, perché il disposto dell'art. 453 c.p.p., comma 1-bis, non vieta in modo assoluto - come vorrebbe la difesa dei ricorrenti - lo svolgimento di "ulteriori indagini" dopo la scadenza del termine di gg. 180 dall'esecuzione della misura. Ed invero, in sintonia con quanto già affermato da questa Corte con riferimento al giudizio immediato cd. ordinario, ritiene il Collegio che il carattere tassativo da riconoscersi al termine di gg. 180 previsto dall'art.453 c.p.p., comma 1-bis, riguardi soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova (rectius, i gravi indizi di colpevolezza, attesa la specialità del rito immediato "custodiale" rispetto a quello "ordinario"), e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio, fermo restando invece che laddove - come nel caso in esame - si opti per la scelta del giudizio abbreviato, ciò preclude, in ogni caso, la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di investigazione (con riferimento alla previsione di cui all'art. 407 c.p.p., quanto reiteratamente affermato da questa Corte, v.: Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011 - dep. 30/03/2012, Inzitari, Rv. 252580).
Nè, in ogni caso, gli atti - ove si ritenesse provata la dedotta nullità per espletamento oltre il termine di gg. 180 degli atti di indagine - sarebbero colpiti da inutilizzabilità.
Ed invero - a parte la genericità del motivo non avendo i ricorrenti assolto all'onere di chiarire quale fosse, in relazione agli atti specificamente affetti dal vizio, l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009 - dep. 10/06/2009, Fruci, Rv. 243416) - deve ricordarsi come il giudizio abbreviato costituisca un procedimento "a prova contratta", alla cui base è identificabile un patteggiamento negoziale sul rito, a mezzo del quale le parti accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti e rinunciano a chiedere ulteriori mezzi di prova, così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del "dibattimento". Ne consegue, pertanto, che non rilevano ne' l'inutilizzabilità cosiddetta fisiologica della prova, ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, donde va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilita cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito (v., per tutte: Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).
Conclusivamente, è evidente che la contestata informativa finale del GICO costituirebbe, come del resto dedotto dalla difesa dei ricorrenti, un atto d'indagine effettuato dopo la scadenza dei termini prescritti, sicché non potrebbe parlarsi di inutilizzabilità di una prova vietata per legge (ossia, un caso di inutilizzabilità patologica), ma solo di inutilizzabilità di tipo processuale che, in questo caso, non opera a seguito della richiesta di giudizio abbreviato (v., ancora, la richiamata Sez. 6, n. 25968 del 15/04/2010 - dep. 07/07/2010, Fibbi, Rv. 247817). 10. Quanto al secondo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti, lo stesso è inammissibile in conseguenza dell'inammissibilità del motivo originario. In ogni caso, la questione si risolve in una censura di mero fatto, incompatibile con il sindacato di questa Corte che, ove investita dell'esame delle questioni processuali, ha il potere-dovere di esaminare gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, senza tuttavia, avere il potere (nè il correlativo dovere) di interpretare in modo diverso, rispetto alla valutazione del giudice di merito, i fatti storici posti a base della questione (nella specie, la natura riepilogativa anziché innovativa dell'atto qualificato come "informativa finale" del GICO della GdF), se non nei limiti del rilievo della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, nel caso di specie non rilevabile. 11. Quanto al terzo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti (pagg. 53/65 del ricorso), lo stesso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di appello, infatti, puntualmente motiva dando conto delle ragioni della mancata concessione (e, dunque, dell'invocato giudizio di bilanciamento con l'aggravante contestata), evidenziando come non sia sufficiente l'incensuratezza a supportare la valutazione delle generiche ne' gli elementi ulteriori segnalati dal difensore (collaborazione processuale, non potendo qualificarsi come espressive di condotta collaborativa le dichiarazioni del CO KO e di DA MA;
ruolo di manovalanza di CO e
TI rispetto al DA).
Sul punto è sufficiente rilevare l'attuale della disposizione normativa che fa divieto di concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dalla novella codicistica del D.L. n. 92 del 2008, conv. in L. n. 125 del 2008 (art. 62 c.p., comma 3) nonché la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l'indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (v., tra le tante: Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999 - dep. 04/11/1999, Guglielmi e altri, Rv. 214570).
Ciò posto, nella sentenza impugnata la motivazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta ampia, esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è scaturita da una coerente ed organica disamina di tutti gli elementi prospettati dal ricorrente da cui non risultano posti in luce profili che possano giustificare una mitigazione del trattamento sanzionatorio, neppure con riferimento agli ulteriori elementi indicati (giovane età, collaborazione processuale prestata dai ricorrenti, il richiamato ruolo di manovalanza;
la condizione di cittadini extracomunitari senza lavoro;
la comparazione con altri casi giudiziari giudicati nel distretto di Venezia). Relativamente al medesimo tema del diniego delle attenuanti generiche nel ricorso è stata, altresì, denunciata la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione con riguardo ad atti del processo specificamente indicati nell'impugnazione, conformemente alla disciplina risultante dal testo del vigente art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). In proposito deve osservarsi che in una delle prime decisioni successive (Sez. 6, n. 10951 del 15/03/2006 - dep. 29/03/2006, Casula, Rv. 233711) alle modifiche apportate dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, questa Corte ha precisato che il vizio della motivazione consistente nella non compatibilità del contenuto della decisione con gli atti del processo specificamente indicati nel ricorso postula che detti atti non siano stati presi in considerazione dal giudice di merito e siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che, per il carattere di decisività, la loro capacità rappresentativa abbia l'effetto di disarticolare il ragionamento su cui poggia la decisione, determinando al suo interno radicali incompatibilità al punto da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione. In argomento è stato precisato che l'innovazione normativa introdotta dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non autorizza a dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito;
mentre consente di dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale: con la precisazione che, in quest'ultimo caso, la Corte di Cassazione non è chiamata a reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma a verificare se questi elementi esistano (cfr Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006 - dep. 06/02/2007, P.G. in proc. RT e altri, Rv. 235656), nel senso che deve essere accertata la "non fedeltà" della sentenza al processo, l'incompletezza informativa della motivazione, nonché l'inconciliabilità della stessa con gli "atti del processo" specificamente indicati dal ricorrente, che, essendo decisivi, risultano in grado di giustificare una decisione differente da quella accolta nella sentenza impugnata (Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006 - dep. 22/11/2006, Moschetti ed altri, Rv. 234989).
Così tratteggiata la categoria del vizio logico di contraddittorietà della motivazione risultante dalla nuova disposizione di legge, è evidente che le deduzioni del ricorrente non riescono a capovolgere i risultati dell'apprezzamento compiuto dalla Corte di merito per il preciso motivo che gli atti processuali richiamati attengono ad elementi di prova diffusamente esaminati e fatti oggetto di valutazione critica sorretta da un apparato argomentativo del tutto esauriente e corretto nell'impostazione e nello sviluppo logico, onde il discorso giustificativo della decisione resta immune dai vizi denunciati e non palesa alcuna contraddittorietà interna ed esterna.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, tenuto conto che la concessione o meno delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, tenuto a motivate nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato e alla personalità del reo (Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004 - dep. 02/12/2004, P.G. in proc. Palmisani ed altro, Rv. 230591), deve conclusivamente riconoscersi che mancano del tutto di pregio le censure formulate dal ricorrente in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 12. Quanto al quarto motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti (pagg. 65/66), lo stesso è all'evidenza inammissibile in quanto meramente ripetitivo dell'identico motivo di appello, in relazione al quale la Corte territoriale non ha mancato di fornire adeguata e congrua giustificazione, scevra da qualsiasi profilo di illogicità. È, invero, inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte, il ricorso per cassazione nel quale venga riproposta una questione che abbia già formato oggetto di uno dei motivi di appello sui quali la Corte si è pronunciata in maniera esaustiva, senza errori logico - giuridici (Sez. 2, n. 22123 del 08/02/2013 - dep. 23/05/2013, Panardi e altri, Rv. 255361). Che, del resto, la Corte lagunare abbia operato una corretta valutazione delle censure difensive sul punto, è provato dall'avere i giudici di appello apprezzato la richiesta di riduzione della pena, mantenendo quale pena base una pena superiore alla media tra il minimo ed il massimo edittale e giustificando, altresì, la ragione del paritario trattamento sanzionatorio riservato ai ricorrenti, per avere gli stessi manifestato (v. pag. 29 dell'impugnata sentenza), a prescindere dai ruoli accertati nel processo, un profilo di pericolosità sociale sostanzialmente paritario.
13. Infine, quanto al motivo riguardante il solo ricorrente DA MA, lo stesso dev'essere parimenti dichiarato inammissibile, dovendosi, ancora una volta, ricordare che è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., per censurare l'omessa o erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012 - dep. 20/11/2012, Cimini e altri, Rv. 254274).
Nè miglior fortuna merita l'associata doglianza di cui al presente motivo attinente al solo DA, afferente l'invocato vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per contraddittorieta e/o manifesta illogicità della motivazione.
Ed invero, la manifesta infondatezza del motivo in questione emerge all'evidenza dall'attenta analisi dedicata dalla sentenza impugnata ai profili di colpevolezza del DA (v. pagg. 19 ss.). I giudici d'appello, infatti, esaminano puntualmente i singoli elementi "a discarico" sostenuti dalla difesa del ricorrente, fornendo una giustificazione pienamente logica ed adeguata delle ragioni del convincimento giudiziario di un suo coinvolgimento nella vicenda in esame (presenza del DO nell'appartamento da diverse ore prima che fosse stato visto dalla GDF uscirvi verso le 18; ammissione da parte dei coimputati dell'ininterrotta presenza del DO all'interno dell'abitazione fino a quell'ora; percezione diretta da parte degli operanti di "forti rumori di martello e frullatori" provenienti dall'appartamento e di "forte odore acre derivante dalla lavorazione dell'eroina"; presenza di oltre 130 kg. di eroina;
presenza di completa attrezzatura per la lavorazione;
modalità in cui lo stupefacente si presentava al momento dell'accesso nell'immobile; inidoneità degli elementi difensivi, anche a mezzo ct., a scalfire la prova oggettiva del coinvolgimento del DO, consentendo alla Corte di affermare "con ragionevole elevata probabilità logica razionale che DO AL fosse ben consapevole della presenza dell'eroina nella casa adibita a laboratorio e della lavorazione in atto di grossi quantitativi": cfr. pag. 22 impugnata sentenza), giungendo ad analizzare con meticolosità il profilo della sua compartecipazione, escludendo che potesse trattarsi di mera connivenza non punibile, fornendo altresì adeguata giustificazione in merito alle ragioni che propendevano per far ritenere non credibili, oltre che illogiche, le dichiarazioni compiacenti dei coimputati RT e OT (v. pag. 23/24 dell'impugnata sentenza) nonché in merito all'irrilevanza della circostanza per la quale il DO fosse risultato negativo allo screening degli oppiacei all'ingresso in carcere e dell'assenza di tracce di impronte del DO sugli attrezzi usati per la lavorazione dell'eroina (v. pagg. 25/26 dell'impugnata sentenza). Risponde, dunque, ai canoni della logica e razionalità la conclusione che emerge dal percorso motivazionale della sentenza impugnata secondo cui la reale ragione della presenza del DO all'interno dell'appartamento fosse stata quella di garantire la custodia dell'ingente quantitativo di stupefacente sequestrato durante il periodo di assenza dei due complici, essendo invero del tutto inverosimile che il RT lo avesse lasciato da solo inconsapevole, atteso il valore economico elevatissimo, la cui perdita avrebbe potuto comportare il rischio di morte, avendo lo stesso RT precisato di essere rimasto a dormire la sera prima del 4 agosto a Roverchiara, dove lo stupefacente era stato già spostato, perché non poteva abbandonare la droga.
La Corte distrettuale ha, dunque, efficacemente evidenziato, con completezza e puntualità di riferimenti, gli elementi fattuali e le fonti probatorie da cui inferire la consapevole partecipazione del DA MA alla vicenda criminosa de qua, di talché le deduzioni del ricorrente, esposte in 43 pagine, in ordine a pretese carenze motivazionali della sentenza impugnata risultano prive di pregio per le ragioni evidenziate, risolvendosi in inammissibili censure in fatto, indulgendo il ricorrente in una personale ricostruzione della vicenda finalizzata ad escluderne la compartecipazione nell'illecito oggetto di volontà comune. Non deve, sul punto, dimenticarsi, come il sindacato di questa Corte resta quello di sola legittimità, si che esula dai poteri della Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal ricorrente - come nel caso in esame - una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali, anche sotto il profilo di un incensurabile travisamento del fatto (v., da ultimo: Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012 - dep. 26/06/2012, Minervini, Rv. 253099).
14. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014