Art. 913.
(Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti).
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'esercente o del lavoratore, purche' ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.
(Cessazione dal contratto a tempo indeterminato per volonta' di una delle parti).
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato cessa per volonta' dell'esercente o del lavoratore, purche' ne sia dato preavviso all'altro contraente nei termini stabiliti dalle norme corporative o in mancanza dagli usi.