Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/12/2025, n. 39383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39383 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39383/2025 Roma, li, 04/12/2025
AB MA OR
- Presidente -
MA NA ME
PA BO
- Relatore -
Sent. n. sez. 1426/2025 UP 20/11/2025 R.G.N. 17241/2025
DE CC
PIERANGELO LL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. D'ON ON nato a [...] il [...] 2. D'ON SQ nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di Napoli
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PA BO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LUIGI GIORDANO, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'Avv. FRANCESCA CACCACALE in sost. dell'Avv. SERENA FIORENTINO, per le parti civili, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'Avv. BARBARA CREMONA, per AL D'ON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. FRANCESCO FABRIZIO, per ON D'ON, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Firmato Da: CARMELA LANZUISE Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 57ddf78a4999b2ae-Firmato Da: PA BO Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Serial: 4d9a645891714352 Firmato Da: AB MA OR Emesso Da: RU QUALIFIED CA 1 Seriale: 6de06248a8b7e4e2
RITENUTO IN FATTO
1. La sentenza impugnata è stata pronunziata l'11 novembre 2024 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato la decisione del Tribunale di Napoli che, il 5 febbraio 2021, aveva condannato, anche agli effetti civili, i fratelli AL e ON D'ON per il reato di cui all'art. 2634 cod. civ., per avere venduto sottocosto beni strumentali delle società Tia cosmetics s.a.s. e Antè s.n.c. alla Beauty five s.r.l. La riforma in appello è consistita nella declaratoria di prescrizione del reato, con conferma delle statuizioni civili a favore di NA RB, in proprio e nell'interesse dei figli minori. Il procedimento riguarda le sorti delle società Tia cosmetics s.a.s. e Antè s.n.c. a seguito del decesso di IN D'ON, padre di AL e ON - nati dal primo matrimonio del defunto - e marito della parte civile NA RB, sposata in seconde nozze, da cui aveva avuto anche AB e RI, anch'essi parti civili. Secondo quanto ritenuto dai Giudici di merito, dopo la morte di D'ON senior - che, insieme alla moglie, era socio delle società predette, di cui erano dipendenti i figli ON e AL e dopo un periodo di sei mesi in cui la RB era stata amministratrice in attesa che si ricostituisse la pluralità di soci, requisito imprescindibile per la prosecuzione della vita delle società, AL e ON D'ON avevano liquidato il patrimonio sociale all'insaputa della RB, svendendo i beni della Tia e della Antè a beneficio della Beauty five s.r.l., società di cui erano soci e di cui AL D'ON era amministratore unico;
in questo modo erano state danneggiate le ragioni della RB e dei figli minori avuti da IN D'ON che non potevano vantare alcun diritto sulla Beauty five.
2. Ricorrono contro detta sentenza AL e ON D'ON, i cui difensori hanno sviluppato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. L'avv. Barbara Cremona per AL D'ON, ha affidato le censure a cinque motivi.
3.1. Il primo motivo di ricorso lamenta un vizio motivazionale della sentenza impugnata, che avrebbe ripetuto l'errore del Tribunale, nel motivare per relationem sulla richiesta, formulata dal difensore in udienza preliminare, in primo grado e in appello, di dichiarare il reato improcedibile per difetto di una querela tempestiva. Il difetto risiederebbe nel fatto che sia il Tribunale che la Corte distrettuale non si sarebbero resi conto che l'ordinanza del Giudice dell'udienza preliminare
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non era nel fascicolo del dibattimento, sicché essi non avrebbero potuto richiamarla.
3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, sempre quanto alla ritenuta procedibilità del reato. Per sostenere l'assunto, il ricorrente riporta il brano della sentenza impugnata in cui è condensata la risposta dei giudici di appello all'eccezione di improcedibilità e poi trascrive parzialmente il contenuto della querela della RB del 30 aprile 2014, concludendo che, poiché quest'ultima aveva indicato specificamente i reati per cui intendeva procedere (quelli previsti dagli artt. 640, 479 e segg., 612 e 649 cod. pen.), questa indicazione faceva ritenere circoscritta la procedibilità a questi reati e non ad altri. E, in ogni caso, il narrato non si riferiva a condotte sussumibili nel disposto di cui all'art. 2634 cod. civ. Il ricorrente prosegue spiegando che, in data 10 luglio 2014, dinanzi al Giudice civile del Tribunale di Napoli adito ex art. 700 cod. proc. civ. dalla RB, quest'ultima aveva ottenuto tutta la documentazione contabile delle due società, tanto che il decidente aveva dichiarato cessata la materia del contendere. Questo giova alla tesi del ricorrente - si legge nel ricorso - nella misura in cui la RB, da quella data, era certamente in possesso di tutta la documentazione utile per ricostruire i movimenti delle due imprese e, quindi, per rendersi conto dei trasferimenti avvenuti. Il 20 novembre 2014, il difensore della RB aveva presentato un sollecito di indagine, rappresentando fatti totalmente nuovi, tra cui la questione delle vendite sottocosto, e facendo capzioso riferimento ad una raccomandata ricevuta dalla RB come fonte di conoscenza di tali anomalie, mentre tale raccomandata riguardava solo la trasmissione di dichiarazioni fiscali;
di contro, era fin dal 10 luglio 2014 - ribadisce il ricorrente che la denunciante avrebbe potuto rendersi conto delle vendite alla Beauty five. L'atto del 20 novembre 2014, in ogni caso, non era sottoscritto dalla persona offesa, né il difensore firmatario era munito di procura speciale e, pertanto, non poteva ritenersi né una querela né l'integrazione di quella del 30 aprile 2014. Dopo un atto ulteriore, denominato questa volta "integrazione di querela" e depositato il 16 aprile 2015, con cui il difensore della persona offesa chiedeva l'escussione di una serie di persone, il 29 luglio 2015, il medesimo difensore aveva depositato un'ulteriore integrazione di querela, in cui, per la prima volta, si chiedeva la punizione dei responsabili per il reato di cui all'art. 2634 cod. civ., il che dimostrerebbe ulteriormente che questa era la prima richiesta di punizione per il reato di infedeltà patrimoniale. Fin qui i temi sulla tempestività della querela. Il ricorrente affronta, quindi, quello della carenza di legittimazione della RB a sporgere querela, perché, a far data dal 24 luglio 2015, ella avrebbe
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perso la qualità di socio siccome, a quel tempo, era cessata la liquidazione delle due società da parte di AL e ON D'ON.
3.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge circa la mancata estromissione delle parti civili. Quanto ai minori AB e RI D'ON, fermo restando che la giurisprudenza riconosce al singolo socio la legittimazione a costituirsi parte civile rispetto al reato di infedeltà patrimoniale, il ricorrente sottolinea però che gli artt. 2284 e 2289 cod. civ. prevedono solo che gli eredi del socio deceduto hanno diritto ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota e non che diventano soci della società, indi essi non sarebbero legittimati alla costituzione di parte civile. Quanto alla RB, alla data in cui ella si era costituita parte civile, le società erano sciolte e anch'ella aveva perso la sua qualità di socio.
3.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge perché la Corte di merito avrebbe ignorato gli artt. 1362 e segg., 2272 e segg. e 2308 e segg. cod. civ. e, quindi, che, cessato il semestre dal decesso di IN D'ON senza che la compagine societaria si fosse ricostituita, il vero ruolo degli amministratori provvisori poteva essere solo quello della liquidazione. Il ricorrente segnala un tratto dell'ordinanza di archiviazione del Giudice per le indagini preliminari quanto agli addebiti inizialmente denunciati, che fa riferimento anche alla condotta omissiva della RB per smentire un passaggio della decisione avversata in cui si accenna alla correttezza della condotta da quest'ultima.
3.5. Il quinto motivo di ricorso (erroneamente indicato come quarto) lamenta il silenzio della Corte distrettuale sulle ragioni per cui non ha reputato affidabile il contributo ricostruttivo del consulente della difesa dott. TT.
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4. L'avv. Francesco Fabrizio ha presentato ricorso per conto di ON D'ON.
4.1. Il primo motivo di ricorso denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e affronta anch'esso, come il primo motivo di IN D'ON, la questione della motivazione per relationem esposta dal Tribunale e dalla Corte di appello sulla questione della tempestività della querela. Aggiunge ON D'ON che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari richiamata era stata offerta in visione dal pubblico ministero al Tribunale all'udienza del 27 giugno 2017 ed era stata poi restituita, senza transitare nel fascicolo del dibattimento.
4.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta validità, come condizione di procedibilità, della querela del 30 aprile 2014 e di quella che è stata ritenuta
dalla Corte una sua integrazione del 29 luglio 2015, a seguito della quale è stato iscritta anche la fattispecie di cui all'art. 2634 cod. civ. Assume il ricorrente che la prima non ha ad oggetto i fatti per cui oggi si procede, ma altre fattispecie, per cui sono state svolte indagini ed è stata chiesta e ottenuta l'archiviazione. La seconda era stata sottoscritta solo dal difensore, non munito di procura speciale.
4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto alla ritenuta tempestività della querela. Il ricorrente sottolinea sia che la RB era entrata in possesso della documentazione a luglio 2014, sia che l'atto di sollecito indagini a firma del suo difensore cita la vendita a basso costo dei macchinari e dei prodotti e il passaggio delle allieve alla nuova scuola professionale. Questo significa che, al più tardi in quella data, la persona offesa sapeva delle vendite e la querela, invece, è stata sporta solo il 29 luglio 2015. 4.4. Il quarto motivo di ricorso denuncia mancata assunzione di prova decisiva quanto all'escussione del dott. Lucariello dell'organismo di accreditamento Arlas, affinché riferisse della procedura seguita dalla Beauty five s.r.l., richiesta formulata in uno a quella di trattazione orale con pec del 7 settembre 2022 per l'udienza del 23 settembre 2022 e riportata integralmente nel ricorso. Tale richiesta era stata del tutto ignorata dalla Corte territoriale.
4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto allo scrutinio delle prove raccolte, in particolare circa il vaglio della testimonianza della persona offesa, che era animata da motivi di astio nei confronti del ricorrente e le cui rivelazioni, quindi, in ossequio ai principi sanciti da questa Corte, dovevano essere valutate con cautela. Già il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, nell'ordinanza di archiviazione, aveva ritenuto che i comportamenti della RB avessero dato corso alle vicende lamentate e i Giudici territoriali hanno altresì errato nel ritenere - ignorando quanto affermato dal consulente della difesa dott. TT - che la Beauty five fosse subentrata alla vecchia società nell'accreditamento rilasciato dall'Agenzia regionale Arlas, mentre tale accreditamento era stato revocato per inerzia della RB stessa. Inoltre, sempre TT aveva concluso per la correttezza degli importi con cui erano stati venduti prodotti e macchinari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati, sicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
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1. All'illustrazione delle ragioni dell'accoglimento dei ricorsi va premesso che la verifica circa la presenza o la tempestività della querela è questione di ordine processuale, rispetto alla quale il Collegio è legittimato a verificare gli atti del fascicolo trasmesso dal Giudice a quo e quelli forniti da chi propone l'eccezione di improcedibilità, a prescindere dalle motivazioni espresse dai giudici di merito sul medesimo tema. Su questa categoria di questioni questa Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito dal Giudice a quo per giustificarla. La Corte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo a posteriori (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], in motivazione;
Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, [...], Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979 del 05/03/2013, [...], Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, [...], Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato, alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di Giudice <<anche del fatto», che, per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi atti processuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220092; Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [...], in motivazione;
Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 273525; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, [...], Rv. 255304).
2. Chiarito l'ambito valutativo di questa Corte nel caso di specie, il Collegio osserva che, se il tema su cui converge gran parte delle censure mosse dai ricorrenti è quello della tempestività della querela sporta da NA RB rispetto alle condotte di cui al capo di imputazione, è proprio da quest'ultimo che occorre partire allo scopo di focalizzare l'attenzione sull'oggetto dell'addebito e di sgomberare il campo da alcuni equivoci che affiorano nei ricorsi, indotti anche dalla motivazione della sentenza di primo grado.
2.1. Il capo di imputazione, infatti, si riferisce esclusivamente alla vendita sottocosto dei beni strumentali e dei prodotti del magazzino delle due società già amministrate dal defunto, poi dalla RB e, infine, dai ricorrenti, a beneficio della Beauty five s.r.l. Non vi è invece traccia, nella contestazione formulata dal pubblico ministero, di altre attività liquidatorie o di altre condotte infedeli degli amministratori delle società Tia cosmetics s.a.s. e Antè s.n.c. rilevanti ex art. 2634 cod. civ., in particolare di quelle concernenti l'accreditamento della Beauty five s.r.l. in luogo della società Antè s.n.c., che svolgeva anche attività di formazione
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professionale. Aspetto, quest'ultimo, su cui si è soffermata la sentenza di primo
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grado e in parte la sentenza impugnata e su cui si regge un versante della difesa dei ricorrenti, ma che non forma oggetto di condanna in primo grado per la semplice ragione che non vi era contestazione;
di tal che le riflessioni che sul punto si leggono nelle sentenze di merito devono ritenersi votate semplicemente a contestualizzare la situazione e a colorare l'animus alla base della - diversa - condotta dei prevenuti tesa alla svendita di macchinari e prodotti.
2.2. Tanto premesso, al fine di valutare le doglianze in punto di assenza o intempestività della querela, occorre esaminare il contenuto e la provenienza di ciascuno degli atti di impulso del procedimento che i ricorrenti hanno allegato alle impugnative e il fascicolo trasmesso dal Giudice a quo, al fine di verificare se se ne possa ricavare l'esistenza di una valida condizione di procedibilità per il reato per cui si procede, perseguibile a querela di parte (cfr. art. 2634, u.c., cod. pen.). Con una basilare precisazione: ciò che rileva, al fine di verificare quanto sopra, non è che la querelante abbia menzionato l'art. 2634 cod. civ. o che abbia rettamente qualificato in diritto la condotta, ma che abbia indicato i fatti che costituiscono il substrato materiale dell'addebito. A questo riguardo, il Collegio intende ribadire l'orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di reati perseguibili a querela, non compete al querelante dare la qualificazione giuridica del fatto, dovendo egli limitarsi ad esporlo nella sua materialità, atteso che il diritto di querela concerne unicamente il fatto delittuoso nella sua dimensione storico- naturalistica, quale enunciato nella sua essenzialità (Sez. 5, n. 27964 del 01/07/2020, [...], Rv. 279531-01; Sez. 6, n. 10537 del 11/05/2000, [...], Rv. 217365-01). Una volta che la persona offesa ha consegnato all'A.G. la descrizione dei connotati fattuali della condotta e una volta che ha manifestato la volontà di rimuovere l'ostacolo alla procedibilità con la formulazione della richiesta di punizione del responsabile dei fatti lamentati, spetta solo al pubblico ministero prima e al giudice poi il compito di ricondurre ad una fattispecie penale la condotta lamentata;
ne deriva che l'eventuale indicazione in querela di norme di legge che la persona offesa ritiene violate non vincola l'autorità, così come non è di ostacolo alla procedibilità di un reato la mancata indicazione di quest'ultimo da parte del querelante. Ebbene, nell'ambito degli atti messi a disposizione del Collegio dai ricorrenti che eccepiscono l'assenza o la tardività della querela (come era loro onere, Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272170 - 01) e di quelli contenuti nel fascicolo processuale a disposizione della Corte, l'unico che proviene direttamente dalla RB è la querela del 30 aprile 2014, in cui tuttavia ella non si lamentava del trasferimento dei prodotti in magazzino e dei beni strumentali alla Beauty five, ma solo delle condotte, descritte come anche minatorie e
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ingannatorie, che ella sosteneva essere state poste in essere nei suoi confronti dopo la morte del marito e del trasferimento delle autorizzazioni per i corsi di formazione, condotta, quest'ultima, che, come si è già precisato, non è oggetto di contestazione, né di condanna in primo grado. Successivamente a questa data non vi è più alcun atto di impulso del procedimento sottoscritto dalla persona offesa, ma solo scritti a firma del difensore, che tuttavia non risulta munito di procura speciale per sporgere querela. Nel dettaglio risulta: - il 20 novembre 2014, una nota di sollecito delle indagini dell'Avv. Serena Fiorentino, per la persona offesa, depositata presso la Procura delle Repubblica, in cui si legge del passaggio delle allieve e, per la prima volta, delle vendite a basso costo dei macchinari e dei prodotti;
- il 29 luglio 2015, una querela a firma del medesimo Avv. Fiorentino, che riguarda la svendita dei beni indicati nel capo di imputazione. Ebbene, come già accennato, i due atti predetti non costituiscono delle valide condizioni di procedibilità per varie, convergenti ragioni. Innanzitutto, non risulta che l'Avv. Fiorentino fosse stato nominato procuratore speciale della persona offesa allo scopo di presentare la querela, come necessario secondo il combinato disposto degli artt. 337, comma 1 e 333, comma 2, cod. proc. pen. In secondo luogo, l'atto a firma del difensore del 20 novembre 2014 non contiene l'espressa richiesta di punizione del responsabile e, quindi, non può essere ritenuta una valida querela. In terzo luogo, sia quest'ultimo scritto difensivo, sia la querela del 29 luglio 2015, sono intempestivi rispetto alla data in cui la RB, con l'ostensione delle scritture contabili scaturita dal procedimento ex art. 700 cod. proc. civ., aveva potuto verificare le vendite sottocosto, anche a voler concedere un margine di tolleranza, immaginando un tempo necessario per esaminare la documentazione contabile. A quest'ultimo riguardo, il Collegio non ignora che l'assenza di una querela sottoscritta dalla persona offesa o da un suo procuratore speciale che riguardi le condotte per cui i ricorrenti erano stati tratti a giudizio renderebbe superfluo soffermarsi sul momento in cui la persona offesa potrebbe avere acquisito certezza circa le condotte di cui all'imputazione da cui far decorrere il termine di presentazione della querela. Ad ogni buon conto, si osserva che, come si ricava anche dalla ricostruzione attuata dal Giudice di primo grado, il 10 luglio 2014 la persona offesa era venuta in possesso della documentazione contabile delle due società, per ottenere la quale aveva attivato il rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ. (in particolare, la sentenza di primo grado dà atto che il Giudice
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civile, il 15 luglio 2014, aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché la documentazione era stata consegnata).
3. Tanto impone, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, perché l'azione penale non poteva essere iniziata, assorbiti gli altri motivi di ricorso. A questo riguardo, infatti, va evidenziato che la constatazione della mancanza, ab initio, della necessaria condizione di procedibilità comporta la necessità di demolire anche la condanna di primo grado;
questo annullamento trascina con sé le statuizioni civili confermate in appello ex art. 578, comma 1, cod. proc. pen. in uno alla dichiarazione di prescrizione del reato - la cui sorte segue quella della condanna di primo grado, alla quale la condanna al risarcimento del danno era inscindibilmente connessa ex art. 538 cod. proc. pen.
4. All'odierna decisione non segue la condanna delle parti civili ex art. 542 cod. proc. pen., perché l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per difetto di querela non è assimilabile alle formule liberatorie indicate al primo comma della medesima disposizione.
5. La natura dei rapporti oggetto della vicenda e il riferimento a soggetti minorenni impongono, in caso di diffusione della presente sentenza, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, perché l'azione penale non doveva essere iniziata per mancanza di querela. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 e ss.mm.
Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore PA BO
Il Presidente
AB MA OR
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