Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2002, n. 15124
CASS
Sentenza 19 marzo 2002

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In tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata alla applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che la decisione, in sede di legittimità, sulla integrazione probatoria, disposta nel corso del giudizio abbreviato, prescinde dall'esame della motivazione che tale opzione ha sorretto.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2002, n. 15124
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15124
Data del deposito : 19 marzo 2002

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