Sentenza 19 marzo 2002
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, quando sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto e quando tale decisione sia destinata alla applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato, il controllo esercitato dalla Corte è limitato alla sola motivazione del provvedimento impugnato; se, viceversa, è censurata la applicazione di una norma processuale, non ha alcuna rilevanza, in sede di legittimità, il fatto che tale scelta sia stata, o non, correttamente motivata dal giudice di merito, atteso che, quando viene sottoposta al giudizio della Corte suprema la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla. Ne consegue che la decisione, in sede di legittimità, sulla integrazione probatoria, disposta nel corso del giudizio abbreviato, prescinde dall'esame della motivazione che tale opzione ha sorretto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/03/2002, n. 15124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15124 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Presidente del 19/03/2002
Dott. RENATO LUIGI CALABRESE Consigliere SENTENZA
Dott. ALFONSO AMATO Consigliere N. 424
Dott. ANGELO DI POPOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. ANIELLO NAPPI Consigliere N. 42773/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
IE RA GI, n. a Paullo il 23 aprile 1953 CC AN, n. a Milano il 12 ottobre 1969
IA CI, n. ad Arona il 26 ottobre 1964
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata l'11 giugno 2001 Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi Motivi della decisione
1. RA GI IE, AN IN e CI IA impugnano per cassazione la sentenza che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza IE e CC in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di IA in ordine al delitto di detenzione di cocaina a fini di spaccio.
AN CC propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente ripropone l'eccezione, già disattesa dalla corte d'appello, di nullità dell'ordinanza con la quale il giudice di primo grado, dopo l'ammissione del rito abbreviato incondizionatamente richiesto dall'imputato, ha disposto l'acquisizione dei tabulati relativi alle sue utenze telefoniche, di cui in precedenza altro giudice aveva escluso l'acquisibilità in quanto inutilzzabili, e dei risultati delle indagini derivanti dallo sviluppo di tali tabulati. Lamenta che l'ordinanza del giudice, neppure motivata in ordine al presupposto dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti, abbia modificato la situazione probatoria sulla cui base egli aveva richiesto il giudizio abbreviato e abbia ecceduto le stesse richieste del pubblico ministero, acquisendo materiale probatorio del tutto nuovo anziché accertare solo l'utilizzabilità di quello già esistente. Aggiunge che i tabulati acquisiti costituiscono il solo riscontro alla chiamata in correità del collaboratore SQ OR, dal quale egli è accusato, e, sviluppando questo argomento con il secondo motivo del ricorso, deduce la mancanza di motivazione della sentenza impugnata, in quanto fondata appunto sui tabulati inutilizzabili. Rileva, comunque, che la stessa chiamata in correità non offre prova alcuna circa il suo presunto ruolo di corriere della droga, in quanto dai tabulati risulta che solo per pochi giorni egli aveva avuto contatti con OR.
CI IA propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che i giudici d'appello, nel riconoscerle le circostanze attenuanti generiche in accoglimento di un suo specifico motivo d'impugnazione, abbiano omesso di giustificare il giudizio di mera equivalenza, anziché di prevalenza, di tali attenuanti rispetto alle aggravanti contestate. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, lamentando che i giudici d'appello, nel rideterminare la misura della pena, le abbiano illegittimamente applicato per la continuazione un aumento di un milione di lire, doppio rispetto a quello applicatole dal giudice di primo grado.
RA GI IE, con un unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano senza fondamento ipotizzato la sua consapevolezza della utilizzazione ai fini del traffico degli stupefacenti della società di importazione di prodotti alimentari organizzata da OR e presso la quale egli aveva lavorato come magazziniere per soli due mesi.
2. Il primo motivo del ricorso di AN CC è infondato. Come risulta dallo stesso ricorso, oltre che dalla motivazione della sentenza impugnata, l'ordinanza di cui il ricorrente deduce la nullità ha un duplice contenuto: per un verso dichiara utilizzabili i tabulati telefonici, per altro verso ne dispone l'acquisizione insieme ai risultati delle indagini che ne costituirono uno sviluppo. In entrambe le prospettive il provvedimento è del tutto regolare. La precedente dichiarazione di inutilizzabilità dei tabulati, infatti, non poteva certo considerarsi vincolante, essendo revocabili, secondo quanto esplicitamente prevede l'art. 190 comma 3 c.p.p., tutti i provvedimenti sull'ammissione delle prove. Mentre la possibilità per il giudice del rito abbreviato di disporre l'acquisizione di nuove prove è espressamente prevista dall'art. 441 comma 5 c.p.p. E questo potere officioso fu correttamente esercitato dal giudice nel caso in esame, sia perché, come rilevarono i giudici d'appello, le ulteriori indagini costituivano uno sviluppo dei tabulati legittimamente dichiarati utilizzabili, sia perché, come riconosce lo stesso ricorrente, solo quei tabulati consentirono una piena valutazione della chiamata in correità, altrimenti priva di riscontri oggettivi. Si trattò, pertanto, effettivamente di un provvedimento di mera integrazione probatoria, secondo la logica del procedimento speciale, che non consente neppure al giudice l'apertura di nuovi itinerari probatori non risultanti già dagli atti. E poiché la decisione sull'integrazione probatoria nel giudizio abbreviato è evidentemente una decisione in rito, in quanto applica appuntò una norma processuale, non ha rilevanza in questa sede se tale decisione sia stata correttamente motivata. Infatti il controllo della Corte di cassazione è limitato alla motivazione, e non può estendersi direttamente alla decisione, solo se concorrano due condizioni: che sia dedotta l'erroneità di una decisione sul fatto;
e che tale decisione sia destinata all'applicazione di una norma sostanziale relativa alla responsabilità penale o civile dell'imputato. Sicché, quando, come nel caso in esame, viene sottoposta a controllo una decisione di rito, la Corte di cassazione è essa stessa giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita direttamente il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla.
Il secondo motivo del ricorso di AN CC è inammissibile per violazione dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutazione di attendibilità delle chiamate in correità provenienti da OR e da altri collaboratori, ragionevolmente ritenute riscontrate dai tabulati legittimamente acquisiti.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro G, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Inammissibile per questa stessa ragione è anche il ricorso di RA GI IE, che propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificato con riferimento alle stesse dichiarazioni del ricorrente, che, come risulta anche dalla sentenza di primo grado, ammise di avere compreso sin dal primo carico ricevuto la finalità illecita della sua attività e di averla continuata anche dopo avere saputo dell'arrivo di ulteriori carichi di droga.
Quanto al ricorso di CI IA, il primo motivo è infondato, perché la motivazione del giudizio di equivalenza con le aggravanti delle circostanze attenuanti generiche riconosciute dal giudice d'appello deve desumersi dal suo coordinamento con la motivazione di primo grado. Il primo giudice, invero, aveva negato le attenuanti generiche in ragione della reiterazione delle condotte illecite, ritenendo di poter valutare il ruolo minore di CI IA e il suo buon comportamento processuale ai soli fini della determinazione nell'ambito dei limiti edittali della pena da irrogare. La corte d'appello, invece, ha ritenuto che il ruolo minore di CI IA, coinvolta nella vicenda dal marito, la sua incensuratezza e il suo leale comportamento processuale giustificassero il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma con un giudizio di equivalenza alle aggravanti, che evidentemente rimaneva giustificato dalla valutazione già effettuata in primo grado della reiterazione delle condotte illecite. Anche quando la sentenza d'appello modifichi parzialmente la sentenza di primo grado, in realtà, le motivazioni delle due decisioni si integrano per le parti e per gli argomenti che, non risultando incompatibili o non essendo esplicitamente contraddetti, devono ritenersi implicitamente confermati.
Il secondo motivo del ricorso di CI IA, invece, è manifestamente infondato, perché l'aumento per la continuazione applicato in primo grado era stato di cinque mesi di reclusione e cinquecentomila lire di multa, quello applicato in secondo grado fu di tre mesi di reclusione e un milione di multa. Sicché non vi fu affatto l'applicazione in secondo grado di un maggior aumento per la continuazione, come sostiene la ricorrente, posto che, ai fini dell'art. 597 c.p.p., l'aumento per la continuazione deve essere considerato con riferimento unitario sia alla parte detentiva sia alla parte pecuniaria della pena irrogata, quando entrambe le pene erano state aumentate già dal giudice di primo grado (Cass., sez. 3^, 15 ottobre 1996, Nocera, m. 206470).
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi di AN CC e CI IA. Dichiara inammissibile il ricorso di RA GI IE. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e RA GI IE altresì al versamento della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2002