Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di blocco delle pensioni di anzianità disposto dall'art. 1 comma primo del D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, ai sensi del secondo comma art. citato, il blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità non si applica ai lavoratori che fruiscano del trattamento di mobilità, ai quali la pensione di anzianità va corrisposta secondo decorrenze diverse in relazione all'età del pensionamento, come stabilito dal comma secondo bis, modificato dall'art 11 comma ottavo della legge n.537 del 1993. La disposizione derogatoria di cui all'art 1 comma secondo D.L. 384/92 si applica al lavoratore che ne benefici, anche in relazione ai successivi blocchi delle pensioni di anzianità, in forza sia del disposto dell'art. 13 legge n. 724 del 1994, sia dell'esplicita previsione di cui all'art. 1 comma trentaduesimo della legge di riforma n. 335 del 1995. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità - con decorrenza dal 1 luglio 1995 - in favore di un lavoratore che alla data del 30 giugno 1995 era in possesso del requisito contributivo, aveva l'età di cinquantadue anni ed usufruiva del trattamento di mobilità concesso ai dipendenti delle imprese del settore di spedizione internazionale, sebbene al medesimo spettasse il diritto preteso solo a far tempo dal 1 gennaio 1996. La sentenza della Suprema Corte, decidendo nel merito, ha negato l'applicabilità al caso di specie dell'ulteriore differimento di cui all'art 1 comma ventinovesimo legge n. 335/95.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ES RO, elettivamente domiciliato in ROMA 2003 VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 51/01 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 21/03/01 - R.G.N. 703/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede in data 18 febbraio 2000, che aveva accolto la domanda proposta da IA CE contro l'INPS - per ottenere la pensione di anzianità, con decorrenza dal 1^ luglio 1995 - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
- alla data del 30 giugno 1995, il CE era in possesso del requisito contributivo (trentacinque anni di contribuzione), aveva l'età di cinquantadue anni ed usufruiva del trattamento di mobilità concesso ai dipendenti delle imprese del settore di spedizione internazionale (ai sensi del decreto-legge n. 199, convertito in legge n. 293/93);
- come tale, avrebbe avuto diritto alla pensione di anzianità - dal 1^ gennaio 1996 - non avendo compiuto i cinquantasette anni alla data del 30 giugno 1995 (ai sensi dell'art 11, comma 8, della legge n. 537/93);
- quest'ultima disposizione, tuttavia, risulta incompatibile - e, come tale, implicitamente abrogata - da disposizione sopravvenuta (art 13 della legge n. 724/94), che prevedeva la sospensione dell'applicazione (ed. blocco), non oltre il 30 giugno 1995, delle disposizioni di legge - che prevedano il "diritto a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia" - ma contestualmente stabiliva (comma 4, lettera e), tuttavia, che il blocco non si applica "ai lavoratori che fruiscano alla data del 28 settembre 1994 dell'indennità di mobilità, ovvero collocati in mobilità in base alle procedure avviate antecedentemente a tale data ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche", quale appunto il CE;
- pertanto, alla data del 30 giugno 1995, il CE "aveva maturato il pieno diritto a conseguire il trattamento pensionistico, non essendo prorogabile il ad. "blocco" oltre tale data e non essendo a lui applicabili le ulteriori fattispecie, di cui alle norme in precedenza esaminate, per l'eccezione introdotta dal citato art. 13, comma 4, lettera e";
- alla stessa data del 30 giugno 1995, poi, "non era ancora stata emanata la legge 335/95, che non può, quindi, avere efficacia retroattiva ed incidere sul diritto del CE, ormai venuto a compimento".
Avverso la sentenza d'appello, l'INPS propone ricorso per Cassazione, affidato ad un motivo. L'intimato IA CE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 .Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 13, commi 1 e 4, lettera e, legge n. 724/94, 11, comma 8, legge n. 537/93, 1, comma 29, legge n. 335/95), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) -
l'INPS censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità - con decorrenza dal 1^ luglio 1995 - in favore di IA CE - che, alla data del 30 giugno 1995, era in possesso del requisito contributivo (trentacinque anni di contribuzione), aveva l'età di cinquantadue anni ed usufruiva del trattamento di mobilità concesso ai dipendenti delle imprese del settore di spedizione intemazionale (ai sensi del decreto-legge n. 199, convenite in legge n. 293/93) - sebbene al medesimo spettasse il diritto preteso solo a far tempo dal 1^ gennaio 1996 - in quanto la disposizione (art. 1, commi 2 e 2 bis, decreto-legge n. 384, convertito in legge n. 438/92, come modificato dall'art. 11 legge n. 537/93), che ne reca la previsione, non risulta successivamente modificata (dall'art. 13 legge n. 724/94) - mentre la stessa decorrenza - a seguito dell'entrata in vigore della riforma del sistema pensionistico (legge n. 335/95) - risulta ulteriormente differita al 1 ottobre 1996 (art. 1, comma 29, legge n. 335/95, cit.).
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, nei limiti di seguito precisati.
2. Invero la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge (o di altra fonte) - che preveda il diritto a trattamenti pensionistici di anzianità, anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti (ed. blocco delle pensioni di anzianità) - è stata disposta (dall'articolo 1, comma 1, decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438,
Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), in attesa della legge di riforma del sistema pensionistico.
Contestualmente, ne è stata stabilita (comma 2, lettera b), tuttavia, deroga in favore, tra gli altri, dei lavoratori che fruiscano del previsto trattamento di mobilità (di cui all'art. 7 legge n. 223/91) - per quel che qui interessa - fissandone decorrenze diverse della pensione di anzianità, in relazione all'età del pensionamento (art. 2 bis, come modificato dall'articolo 11, comma 8, legge 24 dicembre 1993, n 537, Interventi correttivi di finanza pubblica).
Nè pare controverso che l'attuale resistente - in quanto fruiva del trattamento di mobilità in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione intemazionale (ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito in legge 9 agosto 1993, n. 293) - aveva diritto alla pensione di anzianità - a norma della disposizione derogatoria ora citata - con decorrenza dal 1^ gennaio 1996.
Tuttavia è la stessa disposizione derogatoria, ad avviso della Corte, che continua a trovare applicazione - alla dedotta fattispecie - anche in relazione a successivi blocchi delle pensioni di anziatità.
Infatti le disposizioni in materia di sospensione dell'accesso ai trattamenti pensionistici di anzianità (di cui all'articolo 13, comma 1, legge n. 724 del 1994, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) - "fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e, comunque, non oltre il 30 giugno 1995"- parimenti non si applicano, tra gli altri, ai lavoratori che fruiscano dell'indennità di mobilità (comma 4, lettera e, dello stesso art. 13).
Ne risulta - quantomeno implicitamente - che, ai medesimi lavoratori, continua ad applicarsi - in difetto di contraria previsione - la disposizione derogatoria precedente (di cui all'art 1, commi 2 e 2 bis, decreto-legge n. 384, convertito in legge n. 438/92, come modificato dall'art. 11 legge n. 537/93, cit.). La stessa disposizione derogatoria previgente, poi, continua a trovare applicazione - per esplicita previsione (articolo 1, comma 32, legge 8 agosto 1995, n. 335, Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) - "nei casi di trattamenti di mobilità previsti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223". Tanto basta per ritenere che l'attuale resistente avesse diritto alla pensione di anzianità, con decorrenza dal 1^ gennaio 1996. La sentenza impugnata - che fissa la stessa decorrenza dal 1^luglio 1995 - si discosta dall'enunciato principio.
Tuttavia il ricorso dell'INPS - che prospetta la decorrenza dal 1^ ottobre 1996 (ai sensi dell'art. 1, comma 29, della legge n. 335/95, cit.) - può essere accolto, soltanto, per quanto di ragione.
3. Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto per quanto di ragione. Per l'effetto, la sentenza va cassata senza rinvio (art. 384, 1^ comma, ultimo periodo, c.p.c.).
Sulla base del principio di diritto enunciato, infatti, la causa può essere decisa nel merito - senza che siano necessari, all'uopo, accertamenti di fatto ulteriori - fissando, dal 1^ gennaio 1996, la decorrenza della pensione di anzianità di IA CE a carico dell'INPS.
Sussistono giusti motivi (art. 92 c.p.c.) per compensare parzialmente le spese relative ai giudizi di merito - come liquidate dai giudici di quei gradi di giudizio - e per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione (art. 385, 2 comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
Decidendo nel merito, fissa, dal 1^ Gennaio 1996, la decorrenza della pensione di anzianità di IA CE a carico dell'INPS; Compensa, per un terzo, le spese relative ai giudizi di merito -come liquidate dai giudici di quei gradi di giudizio - e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004