Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 972
CASS
Sentenza 21 gennaio 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di blocco delle pensioni di anzianità disposto dall'art. 1 comma primo del D.L. n. 384 del 1992, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438, ai sensi del secondo comma art. citato, il blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità non si applica ai lavoratori che fruiscano del trattamento di mobilità, ai quali la pensione di anzianità va corrisposta secondo decorrenze diverse in relazione all'età del pensionamento, come stabilito dal comma secondo bis, modificato dall'art 11 comma ottavo della legge n.537 del 1993. La disposizione derogatoria di cui all'art 1 comma secondo D.L. 384/92 si applica al lavoratore che ne benefici, anche in relazione ai successivi blocchi delle pensioni di anzianità, in forza sia del disposto dell'art. 13 legge n. 724 del 1994, sia dell'esplicita previsione di cui all'art. 1 comma trentaduesimo della legge di riforma n. 335 del 1995. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva riconosciuto il diritto alla pensione di anzianità - con decorrenza dal 1 luglio 1995 - in favore di un lavoratore che alla data del 30 giugno 1995 era in possesso del requisito contributivo, aveva l'età di cinquantadue anni ed usufruiva del trattamento di mobilità concesso ai dipendenti delle imprese del settore di spedizione internazionale, sebbene al medesimo spettasse il diritto preteso solo a far tempo dal 1 gennaio 1996. La sentenza della Suprema Corte, decidendo nel merito, ha negato l'applicabilità al caso di specie dell'ulteriore differimento di cui all'art 1 comma ventinovesimo legge n. 335/95.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 972
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 972
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

    Testo completo