CASS
Sentenza 24 maggio 2023
Sentenza 24 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/05/2023, n. 22594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22594 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da DI IL RO n. a Vibo Valentia il 30/9/1981 avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia in data 9/6/2021 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gianfranco Giunta, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice d'appello, confermava la decisione del locale Giudice di Pace che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di invasione di un terreno in Limbadi di proprietà di CI FR IO, condannandola alla pena di euro 800,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Gianfranco Giunta, il quale ha dedotto: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22594 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2023 2.1 la violazione degli artt. 63, 191, 192 cod.proc.pen. Il difensore eccepisce che l'imputata fu assunta a s.i.t. in data 1/4/2014 sebbene già attinta da indizi di reità in ordine al fatto ascrittole. In conseguenza l'atto doveva essere ritenuto inutilizzabile per violazione dell'art. 63, comma 1, cod.proc.pen. ma ciononostante il giudice di primo grado lo utilizzava a fini probatori sebbene la difesa avesse richiesto la estromissione del verbale dal fascicolo dibattimentale;
2.2 la violazione degli artt. 546 e 192 cocl.proc.pen. in relazione agli artt. 110,633 cod.pen. e connesso vizio della motivazione. difensore sostiene che il Tribunale ha confermato la responsabilità dell'imputata sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, ritenendo sufficiente per la configurabilità del reato la momentanea introduzione nell'altrui terreno per apporre delle tavole alle vedute di un fabbricato, senza considerare l'assenza di elementi atti ad integrare il dolgdal momento che lo stesso giudice di pace ha evidenziato che l'intervento della prevenuta fu dettato dall'intento di evitare avvicinamenti tra i proprietari confinanti;
2.3 la violazione dell'art. 54 cod.pen., avendo i giudici di merito omesso di considerare che la finalità dell'intervento ascritto all'imputata mirava ad evitare ulteriori degenerazioni del contenzioso in corso tra i confinanti, situazione idonea ad integrare lo stato di necessità; 2.4 conclusivamente la difesa eccepisce la maturata prescrizione del reato a giudizio per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.1 II primo giudice ha fondato l'affermazione di responsabilità della prevenuta sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla stessa ai CC, nel corso delle quali aveva ammesso di aver ostruito con delle tavole alcune vedute del fabbricato insistente sul fondo della parte civile onde evitare il ripetersi di dissidi tra i confinanti, sfociati pochi giorni prima in una rissa. Questa Corte ritiene con orientamento univoco che le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, attesa la garanzia a tutela del dichiarante posta dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807- 01; n. 5823 del 26/11/2020,dep. 2021, Rv. 280640-01; Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 279859-02). Poiché, alla luce delle circostanze riferite in dibattimento dal Brig. Pellegrino, a seguito della denunzia/querela della p.o. i sospetti si erano indirizzati in rraniera esclusiva sulla Di Grillo, la stessa doveva essere sentita fin dall'inizio con l'assistenza di un difensore ovvero, in ogni caso, le dichiarazioni della prevenuta dovevano essere interrotte all'atto dell'emersione del loro carattere autoindiziante con invito alla nomina di un legale. All'inosservanza dell'art. 2 63, comma 1, cod.proc.pen. consegue l'inutilizzabilità dell'atto, costituente l'architrave dell'accusa. 2. Per altro verso deve rilevarsi, altresì, la fondatezza delle doglianze difensive in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e ritenuto. L'art 633 cod. pen. è posto a tutela dell'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare e punisce l'accesso abusivo per un'apprezzabile durata nell'altrui immobile, senza che occorrano manifestazioni di violenza fisica. Per la sussistenza del delitto è, dunque, necessario che l'introduzione dell'agente nell'immobile non sia di carattere momentaneo, e sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altra utilità (Sez. 2, n. 5603 del 18/10/1976, dep. 1977, Rv. 135748 - 01). Questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'integrazione dell'illecito, è necessaria una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, Rv. 269965 - 01) mentre con riguardo all'elemento soggettivo la condotta deve essere sostenuta dalla coscienza e volontà di realizzare una significativa compromissione delle facoltà di godimento del bene da parte dell'offeso, alternativamente "al fine di occupare" l'immobile altrui oppure " di trarne altrimenti profitto" (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254331 - 01). 2.1 Alla stregua delle cennate coordinate ermeneutiche si è esclusa la ravvisabilità del dolo nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere a tutela dello sconfinamento nel proprio fondo di greggi provenienti da quello limitrofo (Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014, Rv. 259424 - 01); ovvero per eseguire un intervento di riparazione di un acquedotto (Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013, Rv. 256654 - 01) o, ancora, onde eseguire la potatura delle piante necessaria alla manutenzione delle linee elettriche (Sez. 2, n. 42597 del 27/10/2009, Rv. 245248 - 01). Questa Corte ha ulteriormente precisato che l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purchè comprenda anche l'utilizzazione del bene, sicché non integra il reato ex art. 633 cod.pen. l'accesso all'edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne (Sez. 6, n. 26234 del 28/03/2019, Rv. 276073-01). 3. Dirimente appare, nella specie, l'incontestato dato fattuale relativo alla strumentalità dell'accesso nell'altrui fondo, realizzato al solo fine di oscurare le vedute del fabbricato confinante. La ricostruzione effettuata in sede di merito impone di escludere, con riguardo all'elemento materiale, che la permanenza abusiva sul terreno della parte civile si sia protratta per un lasso temporale apprezzabile e che la stessa costituisse il fine specifico della invasione 3 0J\- del terreno, atteso il carattere meramente strumentale della condotta rispetto agli atti emulativi ascritti alla prevenuta. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il przsidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Dott. Assunta Cocomello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Gianfranco Giunta, che ha illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza il Tribunale di Vibo Valentia, in funzione di giudice d'appello, confermava la decisione del locale Giudice di Pace che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di invasione di un terreno in Limbadi di proprietà di CI FR IO, condannandola alla pena di euro 800,00 di multa e al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputata, Avv. Gianfranco Giunta, il quale ha dedotto: 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 22594 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 14/04/2023 2.1 la violazione degli artt. 63, 191, 192 cod.proc.pen. Il difensore eccepisce che l'imputata fu assunta a s.i.t. in data 1/4/2014 sebbene già attinta da indizi di reità in ordine al fatto ascrittole. In conseguenza l'atto doveva essere ritenuto inutilizzabile per violazione dell'art. 63, comma 1, cod.proc.pen. ma ciononostante il giudice di primo grado lo utilizzava a fini probatori sebbene la difesa avesse richiesto la estromissione del verbale dal fascicolo dibattimentale;
2.2 la violazione degli artt. 546 e 192 cocl.proc.pen. in relazione agli artt. 110,633 cod.pen. e connesso vizio della motivazione. difensore sostiene che il Tribunale ha confermato la responsabilità dell'imputata sulla base di una motivazione illogica e contraddittoria, ritenendo sufficiente per la configurabilità del reato la momentanea introduzione nell'altrui terreno per apporre delle tavole alle vedute di un fabbricato, senza considerare l'assenza di elementi atti ad integrare il dolgdal momento che lo stesso giudice di pace ha evidenziato che l'intervento della prevenuta fu dettato dall'intento di evitare avvicinamenti tra i proprietari confinanti;
2.3 la violazione dell'art. 54 cod.pen., avendo i giudici di merito omesso di considerare che la finalità dell'intervento ascritto all'imputata mirava ad evitare ulteriori degenerazioni del contenzioso in corso tra i confinanti, situazione idonea ad integrare lo stato di necessità; 2.4 conclusivamente la difesa eccepisce la maturata prescrizione del reato a giudizio per decorso del termine massimo di anni sette e mesi sei. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. 1.1 II primo giudice ha fondato l'affermazione di responsabilità della prevenuta sulle dichiarazioni autoaccusatorie rese dalla stessa ai CC, nel corso delle quali aveva ammesso di aver ostruito con delle tavole alcune vedute del fabbricato insistente sul fondo della parte civile onde evitare il ripetersi di dissidi tra i confinanti, sfociati pochi giorni prima in una rissa. Questa Corte ritiene con orientamento univoco che le dichiarazioni rese innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere autoindiziante, non sono utilizzabili contro chi le ha rese, attesa la garanzia a tutela del dichiarante posta dall'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807- 01; n. 5823 del 26/11/2020,dep. 2021, Rv. 280640-01; Sez. 3, n. 10916 del 12/11/2019, dep. 2020, Rv. 279859-02). Poiché, alla luce delle circostanze riferite in dibattimento dal Brig. Pellegrino, a seguito della denunzia/querela della p.o. i sospetti si erano indirizzati in rraniera esclusiva sulla Di Grillo, la stessa doveva essere sentita fin dall'inizio con l'assistenza di un difensore ovvero, in ogni caso, le dichiarazioni della prevenuta dovevano essere interrotte all'atto dell'emersione del loro carattere autoindiziante con invito alla nomina di un legale. All'inosservanza dell'art. 2 63, comma 1, cod.proc.pen. consegue l'inutilizzabilità dell'atto, costituente l'architrave dell'accusa. 2. Per altro verso deve rilevarsi, altresì, la fondatezza delle doglianze difensive in punto di sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e ritenuto. L'art 633 cod. pen. è posto a tutela dell'interesse pubblico alla inviolabilità del patrimonio immobiliare e punisce l'accesso abusivo per un'apprezzabile durata nell'altrui immobile, senza che occorrano manifestazioni di violenza fisica. Per la sussistenza del delitto è, dunque, necessario che l'introduzione dell'agente nell'immobile non sia di carattere momentaneo, e sia rivolta all'occupazione o abbia per scopo altra utilità (Sez. 2, n. 5603 del 18/10/1976, dep. 1977, Rv. 135748 - 01). Questa Corte ha chiarito che, ai fini dell'integrazione dell'illecito, è necessaria una turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello "ius excludendi", secondo quella che è la destinazione economico-sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal "dominus" (Sez. 2, n. 25438 del 18/04/2017, Rv. 269965 - 01) mentre con riguardo all'elemento soggettivo la condotta deve essere sostenuta dalla coscienza e volontà di realizzare una significativa compromissione delle facoltà di godimento del bene da parte dell'offeso, alternativamente "al fine di occupare" l'immobile altrui oppure " di trarne altrimenti profitto" (Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Rv. 254331 - 01). 2.1 Alla stregua delle cennate coordinate ermeneutiche si è esclusa la ravvisabilità del dolo nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere a tutela dello sconfinamento nel proprio fondo di greggi provenienti da quello limitrofo (Sez. 2, n. 16657 del 16/01/2014, Rv. 259424 - 01); ovvero per eseguire un intervento di riparazione di un acquedotto (Sez. 2, n. 25947 del 07/05/2013, Rv. 256654 - 01) o, ancora, onde eseguire la potatura delle piante necessaria alla manutenzione delle linee elettriche (Sez. 2, n. 42597 del 27/10/2009, Rv. 245248 - 01). Questa Corte ha ulteriormente precisato che l'utilità cui è finalizzata la condotta può essere diretta o indiretta, ed anche solo di ordine morale, sociale o politico, purchè comprenda anche l'utilizzazione del bene, sicché non integra il reato ex art. 633 cod.pen. l'accesso all'edificio che non sia diretto ad instaurare un potere di fatto sull'immobile da parte dell'agente al fine di goderne (Sez. 6, n. 26234 del 28/03/2019, Rv. 276073-01). 3. Dirimente appare, nella specie, l'incontestato dato fattuale relativo alla strumentalità dell'accesso nell'altrui fondo, realizzato al solo fine di oscurare le vedute del fabbricato confinante. La ricostruzione effettuata in sede di merito impone di escludere, con riguardo all'elemento materiale, che la permanenza abusiva sul terreno della parte civile si sia protratta per un lasso temporale apprezzabile e che la stessa costituisse il fine specifico della invasione 3 0J\- del terreno, atteso il carattere meramente strumentale della condotta rispetto agli atti emulativi ascritti alla prevenuta. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per insussistenza del fatto, con conseguente revoca delle statuizioni civili. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili. Così deciso in Roma il 14 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il przsidente