Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2011, n. 42053
CASS
Sentenza 20 settembre 2011

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Integra il reato di favoreggiamento tentato della prostituzione minorile lo scambio preventivo di puntuali e mirate informazioni tra due soggetti volto a facilitare, in vista di un viaggio all'estero, gli incontri sessuali con minori sul luogo di destinazione.

Il reato previsto dall'art. 600 - quinquies, cod. pen. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) ha natura di reato comune eventualmente abituale, in quanto, da un lato, non è necessario che l'autore sia un operatore turistico o svolga l'attività in maniera continuativa e, dall'altro, è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, anche l'organizzazione di una sola trasferta.

Risponde del reato previsto dall'art. 600 - quinquies, cod. pen. (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) colui che organizza un viaggio finalizzato alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori, purchè non ad uso proprio esclusivo. (In motivazione la Corte ha precisato che, in quest'ultimo caso, l'organizzatore, al pari del partecipante che si limiti ad aderire al viaggio, non risponde del reato in questione, mentre ne risponde chi organizza il viaggio, oltre che per sé, anche per altri soggetti).

Commentari3

  • 1Art. 25-quinquies - Delitti contro la personalità individuale [38]
    https://www.filodiritto.com/

  • 2Art. 600-quinquies - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (1)
    https://www.filodiritto.com/

  • 3Le motivazioni della Corte d’Assise di Milano sul "caso Fatima":
    Dario Albanese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Nei mesi passati, ed in particolare subito dopo l'attentato alla sede di ‘Charlie Hebdo', ha avuto grande risonanza mediatica la vicenda di una delle imputate (Sergio Maria Giulia, alias ‘Fatima') condannate dalla Corte d'Assise di Milano con la sentenza in commento, definita «la prima foreign fighter italiana»[1]. Oltre a Sergio Maria Giulia, il rito ordinario[2] avviato davanti alla Corte d'Assise di Milano ha visto imputati Aldo Kobuzi (detto ‘Said', suo marito), Coku Donika (detta ‘Asia', madre di Aldo Kobuzi), Kobuzi Serjola (detta ‘Jola'/‘Fatima', sorella di Aldo Kobuzi), Bushra Haik …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/09/2011, n. 42053
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 42053
Data del deposito : 20 settembre 2011

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