Sentenza 7 maggio 2013
Massime • 1
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene e dalla finalità di occuparlo o di trarne altrimenti profitto e non è configurabile nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse generale (Fattispecie in tema di riparazione di un acquedotto).
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Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere - Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.E., nato a (OMISSIS); C.G., nato a (OMISSIS); T.C., nato …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 633) Il fatto La Corte d'appello di Brescia confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a E. N. per i reati a lei ascritti ex artt. 110, 112, nn. 1, 633, commi 1 e 2, e 639-bis cod. pen. (capo A), ex artt. 112 n. 1, 340, comma 1, cod. pen. (capo B) e ex artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. ex artt. 110, 112 nn. 1, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capo C), unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l'Area dei Servizi della Persona del Comune di M. al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/05/2013, n. 25947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25947 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO ON - Presidente - del 07/05/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 1178
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 18926/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LE LV N. IL 05/05/1954;
avverso la sentenza n. 10/2010 TRIB. SEZ. DIST. di CAS ARANO, del 13/05/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/05/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per l'inammissibilita del ricorso.
Udito, per la parte civile NI ON, l'Avv. Cazzato Ippazio, che ha insistito per il rigetto del ricorso, riportandosi alle conclusioni scritte (con note spese) che ha depositato;
rileva le regolarità degli atti ai rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce - sez. Casarano, ha confermato la sentenza resa dal giudice di pace di Ugento in data 14 dicembre 2009, che aveva dichiarato l'odierno ricorrente colpevole di invasione e danneggiamento di un fondo di proprietà di AN EL (reati commessi in Taurisano il 6 e l'8 ottobre 2007), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, sottoscritto dall'avv. COSIMO LUPERTO, iscritto nell'apposito albo speciale, e dall'avv. PARIDE CESARE CRETÌ deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - insussistenza del fatto - reato, violazione ed errata applicazione degli artt. 633 e 635 c.p., per insussistenza dei relativi elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo)), carenza assoluta di motivazione, errata valutazione delle risultanze istruttorie, mancata assunzione e/o valutazione di una prova decisiva;
2 - contraddittorietà manifesta ed illogicità della sentenza, in relazione alle infondate e contraddittorie dichiarazioni della p.o. valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità, carenza assoluta di motivazione e di istruttoria, anche quanto all'an ed al quantum dei danni liquidati alla parte civile, falsa ed errata rappresentazione dei fatti, mancanza di prova, incongruità della pena.
Ha chiesto conclusivamente l'annullamento della sentenza impugnata, previa sospensione dell'esecuzione delle statuizioni civili, e l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Pur tra innumerevoli ripetizioni, e con linguaggio non sempre inappuntabile sotto il profilo tecnico - giuridico, il ricorrente lamenta che non si sia tenuto adeguatamente conto delle giustificazioni asseritamente rese dal EN nell'immediatezza dei fatti, facendo specifico riferimento a quanto emerso nel corso dell'esame del m.llo FR (f. 5 ss. del verbale di udienza dibattimentale 14 dicembre 2009), il quale aveva espressamente riferito che il LE aveva dichiarato di trovarsi sul terreno di AN EL perché "era stato mandato per conto dell'acquedotto"; il maresciallo ha aggiunto di non sapere se l'imputato si fosse presentato successivamente in caserma, e comunque di non avere accertato se quanto affermato dall'imputato corrispondesse al vero.
1.1. La verifica, storica, ma anche critica, delle giustificazioni fornite dall'imputato nell'immediatezza, quanto alle ragioni della sua presenza in loco, pur nolente il EL, era di rilievo fondamentale ai fini dell'accertamento della sussistenza della materialità e dell'elemento psicologico dei reati ipotizzati;
pur tuttavia, in relazione ad essa la motivazione dell'impugnata sentenza è del tutto silente.
1.2. Questa Corte Suprema (sez. 2^, n. 31811 dell'8 maggio 2012, Sardo ed altro, rv. 254330 s.) ha già ritenuto che integra il reato di invasione di terreni o edifici soltanto la turbativa del possesso che realizzi un apprezzabile depauperamento delle facoltà di godimento del terreno o dell'edificio da parte del titolare dello ius excludendi, secondo quella che è la destinazione economico - sociale del bene o quella specifica ad essa impressa dal dominus;
coerentemente, con riguardo all'elemento soggettivo del reato, la coscienza e volontà di invadere arbitrariamente terreni od edifici altrui, pubblici o privati, alternativamente "al fine di occuparli" oppure "al fine di trarne altrimenti profitto", deve ricomprendere anche la coscienza e volontà di porre in essere una turbativa del possesso che realizzi un apprezzatile depauperamento delle facoltà di godimento del bene da parte del suo titolare, per una delle indicate finalità soggettive.
Il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici si compone, quindi, della consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene, e della finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto, e non sarebbe configurabile nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere di interesse generale.
Analogamente, il reato di danneggiamelo non sarebbe configurabile in difetto del necessario dolo generico, pur integrato dalla sola coscienza e volontà di danneggiare (non essendo necessario l'ulteriore fine specifico di nuocere).
1.3. L'enucleata lacuna nell'impianto motivazionale della sentenza impugnata inficia l'intera struttura di essa, e non risulta altrimenti emendabile.
Va, pertanto, disposto l'annullamento dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Lecce - in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza - per nuovo giudizio. Il giudice di rinvio si atterrà ai seguenti principi di diritto:
"il dolo specifico del delitto di invasione di terreni o edifici è integrato dalla consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione dell'altrui bene e dalla finalità di occupazione o di trarne altrimenti profitto, e non è configurabile nella condotta di chi abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire opere necessarie di interesse generale";
"il reato di danneggiamelo richiede un dolo generico integra dalla coscienza e volontà di danneggiare, non essendo necessari l'ulteriore fine specifico di nuocere".
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Lecce - in persona di giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza - per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013