Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
Non integra il reato di invasione di terreni, per difetto del dolo specifico, la condotta di chi faccia ingresso nel fondo altrui pur in assenza del consenso del proprietario, al solo fine di eseguire la potatura delle piante necessaria alla manutenzione delle linee elettriche.
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Non costituisce reato l'occupazione e l'utilizzazione dell'immobile comunale per dare inizio a un possesso meramente transitorio oppure occasionale che, per la sua precarietà, non realizzi un potere di fatto sul bene da parte del soggetto agente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE (ud. 28/03/2019) 13-06-2019, n. 26234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETRUZZELLIS Anna - Presidente - Dott. COSTANZO Angelo - rel. Consigliere - Dott. GIORDANO Emilia A. - Consigliere - Dott. ROSATI Martino - Consigliere - Dott. SILVESTRI Pietro - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: N.E., nato a (OMISSIS); C.G., nato a (OMISSIS); T.C., nato …
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(Annullamento senza rinvio) (Riferimento normativo: Cod. pen., art. 633) Il fatto La Corte d'appello di Brescia confermava le condanne inflitte dal Tribunale di Brescia: a E. N. per i reati a lei ascritti ex artt. 110, 112, nn. 1, 633, commi 1 e 2, e 639-bis cod. pen. (capo A), ex artt. 112 n. 1, 340, comma 1, cod. pen. (capo B) e ex artt. 110, 112 nn. 1 e 2, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. ex artt. 110, 112 nn. 1, 610, 339, comma 2, 61 nn. 2 e 10 cod. pen. (capo C), unificati ex art. 81, comma 2, cod. pen., riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, per avere invaso l'Area dei Servizi della Persona del Comune di M. al fine di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/10/2009, n. 42597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42597 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 27/10/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 4683
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 37679/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. LA Mario del foro di Nuoro, nell'interesse di LA ND, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Dorgali, in data 30/5/2007;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal Consigliere Dott. Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Francesco Bua, il quale ha concluso chiedendo il rigetto. osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30/5/2007, il Giudice di Pace di Dorgali condannava LA ND alla pena di Euro 175,00 per il reato di invasione di terreni di cui al capo A) ed Euro 10,00 per il reato di danneggiamento, contestato in udienza, di cui al capo B). Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motivi di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 633 c.p. nonché vizio della motivazione con riferimento all'imputazione di cui all'art. 635 c.p.. Al riguardo si duole che la sentenza impugnata è pervenuta alla statuizione di colpevolezza del convenuto per il reato di invasione di terreni in difetto dei presupposti giuridici per l'esistenza del reato, ed in particolare del dolo specifico, ed in difetto di ogni elemento di prova della personale responsabilità dell'imputato, desunta da elementi congetturali. Contesta, inoltre, la statuizione di condanna per il reato di danneggiamento, dolendosi della mancata ammissione di un testimone a discarico e del percorso logico seguito dal giudicante che avrebbe attribuito all'imputato, imprenditore, una sorta di responsabilità oggettiva, per fatto dei suoi sottoposti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Non può revocarsi in dubbio che nel fatto di invasione di terreni contestato, così come accertato nell'impugnata sentenza, difettino gli estremi della condotta punibile. In particolare difetta l'elemento soggettivo del dolo specifico. Infatti, secondo l'insegnamento di questa Corte: "Il dolo del reato di invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, ha una finalizzazione specifica nella occupazione o nel conseguimento, in altro modo, di un profitto e la prova di esso oltre a non discendere automaticamente dalla dimostrazione della consapevolezza della contestazione della legittimità dell'occupazione, non si sostanzia neppure, in modo automatico, nella dimostrazione della consapevolezza della illegittimità dell'autorizzazione amministrativa all'edificazione ovvero della sola consapevolezza dell'illegittimità dell'invasione di un altrui bene immobile, occorrendo in ogni caso la dimostrazione del quid pluris della finalizzazione specifica" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2592 del 17/11/2005 Ud. (dep. 20/01/2006) Rv. 232856).
Non sussiste il dolo specifico nel caso in cui l'agente abbia fatto ingresso nel fondo altrui, pur consapevole dell'illegittimità dell'invasione per mancato consenso del proprietario, al fine di eseguire delle potature di piante, nel quadro della manutenzione delle linee dell'alta tensione. In tale circostanza, infatti, non sussiste ne' la volontà di occupare il fondo, ne' l'utilizzo del fondo al fine di trame profitto.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto non costituisce reato, relativamente all'imputazione di cui al capo A).
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione all'imputazione di danneggiamento di cui al capo B). Al riguardo occorre rilevare che nella motivazione della sentenza impugnata la condotta contestata viene ricostruita come frutto di un comportamento colposo, in quanto il Giudice di Pace afferma testualmente che "l'operazione di potatura, eseguita con imperizia o quantomeno frettolosamente, ha provocato sicuramente dei danni al S". Pertanto dalla stessa motivazione della sentenza emerge che il fatto non costituisce reato per difetto dell'elemento soggettivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non costituiscono reato.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009