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Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7587 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BU NI nato il [...] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 7587 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO • 1.La Corte di appello di Ancona il 22 giugno 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Macerata il 22 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto TU IC responsabile della violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione di circa 100 grammi di cocaina (cocaina che aveva acquistato da SE EN contro corrispettivo pagato con assegno poi non incassato per mancanza di fondi), fatto contestato come commesso ,111 aprile 2013, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia (pena base sei anni di reclusione e 30.000,00 di multa poi ridotta di terzo per il rito). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi (sono tre nella impostazione grafica del ricorso, uno in più nella sostanza del ragionamento) con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni e alla identificazione del tipo di droga oggetto dei colloqui. Essendosi in presenza di "droga parlata", si imporrebbe un severo vaglio delle fonti di prova, che nel caso di specie non sarebbe stato effettuato. Non si comprenderebbe perché il termine "frigoriferi" dovrebbe significare "cocaina" e, anzi, l'attribuzione di tale significato da parte dei Carabinieri sarebbe arbitraria, basata su mere deduzioni non probanti. Né si comprenderebbe se eventualmente si sia in presenza di cocaina ovvero di hashish. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e, nel contempo, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità di TU.IC il quale sarebbe stato condannato soltanto per avere emesso un assegno dell'importo di 5.500,00 euro, trovato dai Carabinieri nella disponibilità di Seme EN, non prestando credito alla spiegazione, giudicata - ma ingiustamente -- inattendibile, che l'imputato ha fornito del perché della emissione del titolo di credito, che, in realtà, sarebbe dovuto servire per il pagamento di un'automobile poi non potuta acquistare perché distrutta in un incidente stradale. Si evidenzia la implausibilità della consegna di un assegno tratto sul proprio conto quale corrispettivo di un acquisto di droga. 2 Il ricorrente peraltro non risulta coinvolto in nessuna intercettazione telefonica o ambientale né nella sua abitazione .è stato rinvenuto alcunché di illecito. Si richiama giurisprudenza in tema di applicazione del principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1,cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del « 1990 e di difetto di motivazione, essendo stato il fatto qualificato ai sensi del comma 1, anzichè del comma 5, di tale articolo. I Giudici di merito avrebbero trascurato la assoluta incensuratezza dell'imputato; inoltre, non corrisponderebbe al vero l'affermazione circa l'inserimento dello stesso nella filiera del mercato illecito, che si legge alla p. 7 della sentenza di appello. 2.4. Infine, tramite l'ultimo motivo denunzia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuànti generiche, che si sarebbero potute concedere all'imputato attesa la sua incensuratezza, l'essere un onesto lavoratore padre di famiglia ed avendo tenuto comportamento collaborativo, essendosi sottoposto ad esame. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima dell'il aprile 2038, il ricorso è manifestamente infondato, essendo tutti i motivi reiterativi delle doglianze svolte nell'atto di appello, aspecifici e in buona parte costruiti in fatto. 2. Quanto ai primi due motivi - da affrontare congiuntamente, attesa la stretta connessione - i Giudici di merito (v. anche la sentenza di primo grado) hanno interpretato come del tutto implausibile il riferimento nelle intercettazioni a "100 frigoriferi", peraltro "tondi" e "duri", non "in polvere", spiegando logicamente che nessuno dei soggetti captati commercia in elettrodomestici, che non esistono frigoriferi tondi e men che meno frigoriferi in polvere. Si offre, insomma, adeguata spiegazione, non senza 'trascurare che, in linea di principio, il significato del contenuto delle intercettazioni è quaestio facti e che la Corte di legittimità ha in più occasioni puntualizzato che non è ammissibile la censura incentrata sulla violazione, in sé e per sé considerata, dell'art. 192 cod. proc. pen.: infatti, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., gv. 278196-02); ed inoltre che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione .del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. 12, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in conformità le Sezioni semplici successive: Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Si rammenti anche che, secondo diritto vivente, il contenuto delle conversazioni captate, pur dovendo essere valutato con rigore, non ha necessità di "riscontri" in senso proprio (v., ex ,olurimis, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica e altro, Rv. 258402; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, P.v. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 5, n. 21878 dei 26/03/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247447). Anche il coinvolgimento del ricorrente nel reati è adeguatamente spiegato illustrando la decisività del rinvenimento dell'assegno e confutando la tesi difensiva. 3. Quanto alla riconducibilità della fattispecie al comma 1, anziché al comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rinviene congrua e non illogica spiegazione alla p. 7 della sentenza impugnata ed alle pp.
4-5 di quella del Tribunale, spiegazione incentrata sulla quantità (100 grammi di cocaina), sulla purezza della sostanza, sulla consuetudine di rapporti e sulla pronta disponibilità della merce (dati ritenuti indicativi dell'inserimento nel marcato illecito). 4. Si osserva, infine, come !e circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della mancata emersione di elementi positivi (v. p. 8 della decisione impugnata e p, 5 di quella di primo grado), ragionamento che è insufficientemente aggredito dal ricorso, che si limita ad evocare - ma 4 inammissibilmente - asserite qualità uersonaii dell'imputato (si tratterebbe di un onesto lavoratore e di un padre di famiglia) e i'essersi lo stesso sottoposto ad esame. 5. Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 7587 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO • 1.La Corte di appello di Ancona il 22 giugno 2021 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Macerata il 22 maggio 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto TU IC responsabile della violazione del comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione di circa 100 grammi di cocaina (cocaina che aveva acquistato da SE EN contro corrispettivo pagato con assegno poi non incassato per mancanza di fondi), fatto contestato come commesso ,111 aprile 2013, in conseguenza condannandolo, senza circostanze attenuanti, alla pena di giustizia (pena base sei anni di reclusione e 30.000,00 di multa poi ridotta di terzo per il rito). 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi (sono tre nella impostazione grafica del ricorso, uno in più nella sostanza del ragionamento) con cui denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione. 2.1. Con il primo motivo lamenta carenza e manifesta illogicità della motivazione e travisamento dei fatti in relazione alla interpretazione del contenuto delle intercettazioni e alla identificazione del tipo di droga oggetto dei colloqui. Essendosi in presenza di "droga parlata", si imporrebbe un severo vaglio delle fonti di prova, che nel caso di specie non sarebbe stato effettuato. Non si comprenderebbe perché il termine "frigoriferi" dovrebbe significare "cocaina" e, anzi, l'attribuzione di tale significato da parte dei Carabinieri sarebbe arbitraria, basata su mere deduzioni non probanti. Né si comprenderebbe se eventualmente si sia in presenza di cocaina ovvero di hashish. 2.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e, nel contempo, carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla prova della penale responsabilità di TU.IC il quale sarebbe stato condannato soltanto per avere emesso un assegno dell'importo di 5.500,00 euro, trovato dai Carabinieri nella disponibilità di Seme EN, non prestando credito alla spiegazione, giudicata - ma ingiustamente -- inattendibile, che l'imputato ha fornito del perché della emissione del titolo di credito, che, in realtà, sarebbe dovuto servire per il pagamento di un'automobile poi non potuta acquistare perché distrutta in un incidente stradale. Si evidenzia la implausibilità della consegna di un assegno tratto sul proprio conto quale corrispettivo di un acquisto di droga. 2 Il ricorrente peraltro non risulta coinvolto in nessuna intercettazione telefonica o ambientale né nella sua abitazione .è stato rinvenuto alcunché di illecito. Si richiama giurisprudenza in tema di applicazione del principio dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio" di cui all'art. 533, comma 1,cod. proc. pen. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della erronea applicazione dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del « 1990 e di difetto di motivazione, essendo stato il fatto qualificato ai sensi del comma 1, anzichè del comma 5, di tale articolo. I Giudici di merito avrebbero trascurato la assoluta incensuratezza dell'imputato; inoltre, non corrisponderebbe al vero l'affermazione circa l'inserimento dello stesso nella filiera del mercato illecito, che si legge alla p. 7 della sentenza di appello. 2.4. Infine, tramite l'ultimo motivo denunzia violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuànti generiche, che si sarebbero potute concedere all'imputato attesa la sua incensuratezza, l'essere un onesto lavoratore padre di famiglia ed avendo tenuto comportamento collaborativo, essendosi sottoposto ad esame. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il P.G. nella requisitoria scritta del 4 ottobre 2022 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Premesso che la prescrizione maturerà non prima dell'il aprile 2038, il ricorso è manifestamente infondato, essendo tutti i motivi reiterativi delle doglianze svolte nell'atto di appello, aspecifici e in buona parte costruiti in fatto. 2. Quanto ai primi due motivi - da affrontare congiuntamente, attesa la stretta connessione - i Giudici di merito (v. anche la sentenza di primo grado) hanno interpretato come del tutto implausibile il riferimento nelle intercettazioni a "100 frigoriferi", peraltro "tondi" e "duri", non "in polvere", spiegando logicamente che nessuno dei soggetti captati commercia in elettrodomestici, che non esistono frigoriferi tondi e men che meno frigoriferi in polvere. Si offre, insomma, adeguata spiegazione, non senza 'trascurare che, in linea di principio, il significato del contenuto delle intercettazioni è quaestio facti e che la Corte di legittimità ha in più occasioni puntualizzato che non è ammissibile la censura incentrata sulla violazione, in sé e per sé considerata, dell'art. 192 cod. proc. pen.: infatti, «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-02; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., gv. 278196-02); ed inoltre che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione .del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità» (Sez. 12, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in conformità le Sezioni semplici successive: Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'ND e altri, Rv. 268389; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Si rammenti anche che, secondo diritto vivente, il contenuto delle conversazioni captate, pur dovendo essere valutato con rigore, non ha necessità di "riscontri" in senso proprio (v., ex ,olurimis, Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica e altro, Rv. 258402; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante e altri, P.v. 266509; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera ed altri, Rv. 260842; Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011, dep. 2012, Annunziata, Rv. 251527; Sez. 5, n. 21878 dei 26/03/2010, Cavallaro e altro, Rv. 247447). Anche il coinvolgimento del ricorrente nel reati è adeguatamente spiegato illustrando la decisività del rinvenimento dell'assegno e confutando la tesi difensiva. 3. Quanto alla riconducibilità della fattispecie al comma 1, anziché al comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 si rinviene congrua e non illogica spiegazione alla p. 7 della sentenza impugnata ed alle pp.
4-5 di quella del Tribunale, spiegazione incentrata sulla quantità (100 grammi di cocaina), sulla purezza della sostanza, sulla consuetudine di rapporti e sulla pronta disponibilità della merce (dati ritenuti indicativi dell'inserimento nel marcato illecito). 4. Si osserva, infine, come !e circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione della mancata emersione di elementi positivi (v. p. 8 della decisione impugnata e p, 5 di quella di primo grado), ragionamento che è insufficientemente aggredito dal ricorso, che si limita ad evocare - ma 4 inammissibilmente - asserite qualità uersonaii dell'imputato (si tratterebbe di un onesto lavoratore e di un padre di famiglia) e i'essersi lo stesso sottoposto ad esame. 5. Essendo, dunque, il ricorso manifestamente infondato e non ravvisandosi ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna dell'imputato al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2022.