Sentenza 2 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2001, n. 8926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8926 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2001 |
Testo completo
SEZIONE8926-01 LA CORTE SUPREMAD Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente - Spence postenona, - Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere- R.G.N. 8981/99 ..20386 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere- Cron. Consigliere-Dott. Vincenzo MAZZACANE Rep. 2788 ha pronunciato la seguente Ud. 24/04/01 SE N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig.---IL-SOLE 24 ORE LEONE VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti L. 3000 EMILIA 81, presso lo studio dell'avvocato PICCIONI D, il CANCELLIERE difeso dall'avvocato SANFELICI LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente 1514
contro
DE LE GI, elettivamente domiciliata in ROMA ----- 31 presso lo studio dell'avvocato VIA G B VICO CANCELLERIA ENRICO, che la difende unitamente SCOCCINI agli avvocati MIRATE ALDO, LEUZZI GIUSEPPE, giusta delega in atti;
controricorrente l'ordinanza del Tribunale di ASTI, depositata avversO il 14/03/98; 713/01 -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Antonio udienza del 24/04/01 dal VELLA;
SANFELICI Luigi, difensore del udito l'Avvocato ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 1 Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per U l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il RE di Asti con provvedimento del 14 agosto 1997 reintegrò AN De ES nel possesso di un portico, in accoglimento di un ricorso dalla medesima proposto
contro
IO EO, amministratore di un Condominio, sito in Castagnole Lanze, " 3 e condannò l'autore dello spoglio al pagamento delle spese del processo, ma non fissò l'udienza per la trattazione della causa di merito. Il EO presentò reclamo che fu rigettato dal Tribunale, con provvedimento, definito ordinanza, e sottoscritto soltanto dal Presidente del Collegio. Il EO ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi. La De ES resiste con controricorso con il quale ha eccepito pregiudizialmente la inammissibilità dell'impugnazione per difetto del requisito di specialità della procura a proporla e per l'insufficiente indicazione della decisione impugnata (art.366 n.2 cod. :3 (cov proc .). MOTIVI DELLA DECISIONE. L'eccezione d'inammissibilità è infondata in quanto la procura a margine ha il requisito della specialità risultando conferita espressamente per la proposizione del ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale ("... delego....per la cassazione della ordinanza 14.3.1998 del...") e, quindi, dopo la sua pubblicazione, e prima della notificazione del ricorso, avendo l'ufficiale giudiziario riferito nella sua relazione di avere espletato l'incarico su istanza dell'avvocato del ricorrente. " $ Con il primo motivo del ricorso si chiede la cassazione con rinvio del provvedimento 1. SUP impugnato in applicazione della sentenza n.8838 del 1998. In particolare si sostiene che "sia soggetta all'annullamento la pronuncia con cui il Tribunale - adito con • reclamo avverso un'ordinanza pretorile avente natura sostanziale di sentenza - abbia deciso, ciononostante, nel merito, anziché dichiararlo inammissibile, e che lo annullamento debba disporsi con rinvio, perché l'atto di reclamo, dal carattere impugnatorio e ritualmente notificato alle controparti, è astrattamente idoneo a integrare gli estremi dell'appello, in ossequio al principio della conservazione degli atti e, in particolare, del mezzo d'impugnazione". Il provvedimento impugnato deve essere cassato sia pure per ragioni in parte diverse da quelle esposte nel motivo di ricorso. Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 1984 del 1998, hanno ritenuto che anche dopo l'entrata in vigore della legge di riforma del codice di rito (legge 26.11. 1990 n.353) il processo possessorio si compone di una fase interdittale e di una fase di merito a cognizione ordinaria, e che il provvedimento conclusivo della prima fase è un'ordinanza reclamabile al Tribunale, il quale può confermarla o riformarla con un provvedimento (ordinanza) che, essendo privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (sent.nn.3380 del 1998, 924 del 1999). Con la stessa pronuncia le Sezioni unite hanno affermato che il provvedimento con il quale il RE abbia respinto o accolto la istanza a tutela del possesso, senza rimettere le parti davanti a sé per la trattazione della causa di merito, è una sentenza - indipendentemente dalla definizione ad essa 2. data dal giudice contro la quale è esperibile il rimedio dell'appello, con la conseguenza che il Tribunale deve dichiarare con ordinanza l'inammissibilità del reclamo, eventualmente proposto (eccetto il caso in cui il reclamo sia convertibile in appello), e che una pronuncia analoga debba emanare la Corte di cassazione, qualora sia presentato ricorso avverso l'ordinanza d'inammissibilità del Giudice del reclamo. Una situazione diversa si verifica qualora il Tribunale, invece di dichiarare inammissibile il reclamo presentato contro il provvedimento - sentenza, lo esamini nel merito e decida per la sua conferma o riforma. In tale ipotesi il ricorso per cassazione è ammissibile in quanto la statuizione avverso la quale esso è proposto, è :] una sentenza per le medesime considerazioni che inducono a riconoscere tale natura alla decisione del RE (definizione dell'intero processo possessorio ). E il provvedimento del Tribunale deve essere definito sentenza, anche se non sia stato sottoscritto dal giudice estensore e dal presidente, come stabilito per le sentenze dallo art. 132 cod.proc.civ., ma risulti firmato soltanto da quest'ultimo (non relatore), come prescritto per le ordinanze (v.art. 134 cod. proc. civ. ), perché le due pronunce si distinguono in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma, pure ai fini dell'identificazione dei rimedi contro di esse esperibili, essendo irrilevante la denominazione e la forma erroneamente attribuite dal giudice (sent.nn. 1491 del 1996, 924 del 1999 e altre). Il provvedimento del Tribunale, essendo conclusivo dell'intero procedimento possessorio, ha il contenuto sostanziale di sentenza e in esso non può, perciò, ravvisarsi un'ordinanza abnorme ricorribile per cassazione a norma dell'art. 3. 111 della Costituzione. Essendo ricorribile per cassazione la decisione (sentenza) del Tribunale, conclusiva del processo, il Supremo Collegio, in caso d'impugnazione, wome deve accertare se essa sia firmata dal solo Presidente del Tribunale, non indicator relatore, o anche dal giudice incaricato di redigere la motivazione. Nel primo caso deve dichiarare la nullità del provvedimento (art. 161 cod.proc. civ.), rinviare il processo al Tribunale (ora Corte d'appello con l'entrata in vigore del d.lgsl.19.2.1998 'n.51) per la pronuncia sull'appello se il reclamo sia convertibile in tale mezzo di gravame, mentre se della conversione manchino i presupposti, deve dichiarare il rimedio esperito inammissibile e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Nel secondo caso (art. 382 3° comma cod. proc. civ.), la Corte di cassazione si limita a valutare se sussistano le condizioni per la conversione del reclamo in appello e, mentre è obbligata a decidere il ricorso, qualora l'indagine dia risultati positivi, deve altrimenti dichiarare inammissibile il reclamo e cassare senza rinvio la decisione impugnata. Non può poi ritenersi che l'indagine sulla convertibilità del reclamo in appello non competa alla Corte di cassazione, essendo la decisione su tale punto 1 necessaria per stabilire se il processo debba concludersi (cassazione senza rinvio) o proseguire in sede di giudizio di rinvio (conf.sent.sez.un.nn.924 e 4080 del 1999). Nella specie deve ritenersi che: a)- il provvedimento di rigetto della domanda di reintegrazione del possesso, pur essendo stato definito ordinanza dal RE, aveva natura di sentenza per il suo contenuto decisorio e definitivo, in quanto con esso non si era fissata l'udienza per la trattazione della causa di merito e si era statuito sulle spese;
b)- il provvedimento del Tribunale ha la medesima natura di quello pretorile 4. FEMA (sentenza), ma è nullo essendo stato sottoscritto dal solo Presidente del Collegio che non risulta essere stato anche relatore;
c)- sussistono le condizioni per la conversione del reclamo proposto nell'appello, giacchè di quest'ultimo si rinvengono nel primo tutti i suoi requisiti formali e sostanziali. In base alle considerazioni esposte deve accogliersi il primo motivo del ricorso, dichiararsi l'assorbimento degli altri motivi, cassarsi la sentenza impugnata e rinviarsi la causa per un nuovo esame alla Corte d'appello di Torino, la quale dovrà pronunciarsi sull'impugnazione (appello) proposta e provvedere sulle spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Torino anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.. AGENZIA DELLE . 2002 A 2 data2 7 FEB 17 aln. (euro.CENTOQUARANTANOVE/77 • Roma 24 aprile 2001. p. II Dirigento Area Servizi/ Il presidente. Il consigliere estensore. 002 (dott. V.Calfapietra). (dott. A. Vella) (Dott.ssa Maria Grazia APPO) хури Il Responsabile Servizio Ala ciudiziari Auſana Villy (DCM. IL CANCELLIERE Francesco Catania RACCICHIN DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 DUG. 2 01 Roma IK CANCELLIERE C1 rian vatania 30.000 hoooo TOT 28000