Sentenza 17 settembre 2018
Massime • 1
L'imputazione per un reato associativo, limitata temporalmente con l'espressione "dal … ad oggi", deve ritenersi estesa fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, nel caso in cui questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio, comportando l'obbligo per il pubblico ministero di provare la permanenza del reato fino alla data indicata nel capo di imputazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2018, n. 2567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2567 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2018 |
Testo completo
02567-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - GIULIO SARNO Sent. n. sez. 2856/2018 UP 17/09/2018 ELISABETTA ROSI R.G.N. 29905/2017 ALDO ACETO Relatore - LUCA SEMERARO ANTONELLA CIRIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IR GI nato a [...] il [...] CA AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2016 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLO CANEVELLI che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore, Avv. Antonio CALECA, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento. 29905/2017 RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri GI LI e AR AL ricorrono per l'annullamento della sentenza del 22/03/2016 della Corte di appello di Milano che, per quanto qui rileva, ha confermato la loro condanna per il reato di cui all'art. 416, comma primo, cod. pen. (associazione per delinquere finalizzata all'evasione dell'imposta sul valore aggiunto mediante la costituzione o comunque l'utilizzo di imprese e società cd. "cartiere", prive di reale attività e consistenza, e l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti relative al commercio di autovetture importate dai paesi membri dell'Unione Europea) e, in conseguenza dell'estinzione per prescrizione di tutti i residui reati-fine, ha diminuito la pena irrogata in primo grado.
2.GI LI articola tre motivi.
2.1.Con il primo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione relativamente alla qualifica, a lui attribuita, di "capo promotore" dell'associazione per delinquere, sotto il duplice profilo: a) della mancata considerazione di significative argomentazioni difensive sostenute "a contrario" nei motivi di appello;
b) della incapacità della sentenza di assolvere ai doveri logico-argomentativi a sostegno della decisione assunta. Deduce, quanto alla illogicità e alla carenza della motivazione, che: i) in un sodalizio la cui unica essenza è costituita dall'operare di società "cartiere" appositamente costituite, egli è stato qualificato amministratore di fatto di queste ultime pur non avendo mai beneficiato di alcuna delega ad operare;
ii) a fronte di un articolato chiarimento difensivo sulle mansioni realmente svolte (supervisore commerciale, broker, venditore nel campo automotive), manca nella sentenza una corrispondente indicazione di un definito, certo, preciso operare in qualche misura conforme alla asserita caricatura di soggetto apicale forzosamente applicata;
iii) è stata totalmente trascurata la circostanza, assolutamente incompatibile con qualsivoglia partecipazione associativa, a maggior ragione se con ruolo addirittura di vertice, che egli percepiva un compenso economico per il disimpegno delle prestazioni professionali oggetto di regolari contratti di collaborazione continuata e coordinativa ed in adempimento dei quali egli teneva quelle condotte (frequenza dei "luoghi caldi", "rapporti con l'esterno", soluzione di problematiche, inseguimento di debitori insolventi, reperimento di fornitori, spedizionieri d clienti), condotte che vengono contraddittoriamente valorizzate dalla Corte di appello quali prove della sua responsabilità; iv) solo genericamente vengono citate le conversazioni telefoniche senza dar conto delle ragioni della loro rilevanza a fronte delle testimonianze favorevoli alla tesi difensiva e dell'inesistente utilizzo di sim-card fittiziamente intestate a terze persone.
2.2.Con il secondo motivo, deducendo l'estinzione del reato associativo per prescrizione maturata nel mese di gennaio dell'anno 2015, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la carenza assoluta di motivazione sulla relativa richiesta, formulata in sede di discussione, ed erronea applicazione degli artt. 157 e segg. cod. proc. pen.
2.3.Con il terzo motivo, deducendo che la permanenza del reato associativo era cessata nel mese di gennaio dell'anno 2005 e non nel mese di giugno dell'anno successivo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di carenza assoluta di motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'indulto formulata con il primo motivo di appello.
3.AR AL propone due motivi.
3.1.Con il primo, deducendo la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 157 e 416 cod. pen., e vizio di omessa motivazione sul punto. Sostiene, al riguardo, che già il Tribunale aveva affermato che: i) il 17/05/2005 egli aveva annunciato al LI di voler uscire dal sodalizio;
ii) le società cartiere avevano cessato la loro operatività nel 2005; iii) l'attività associativa si era protratta quantomeno fino al giugno 2006, anno di conclusione delle indagini preliminari. Aggiunge che nel corso della lunga istruttoria dibattimentale nessuno dei testimoni aveva fatto riferimento all'esistenza di ulteriori segni di attività associativa. Ne consegue che l'associazione ha cessato di esistere al più tardi nel mese di giugno 2006, allorquando sono stati emessi gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari.
3.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza o comunque l'illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Deduce che la Corte di appello, nel rigettare la richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ha trattato unitariamente le posizioni di tutti gli 2 imputati, senza distinzioni di sorta assimilando la propria condizione di incensurato a quella dei coimputati censurati e che avevano inquinato le prove. Inoltre, non si possono negare le circostanze attenuanti generiche per la sussistenza di fatti già valutati ad altri fini quali la gravità del reato, già considerata dalla circostanza aggravante di cui all'art. 416, comma primo, cod. pen., e la reiterazione delle condotte nel tempo, già valutata per l'aumento a titolo di continuazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.I ricorsi sono fondati nei termini di seguito indicati.
3.Il primo motivo del ricorso del LI riprende i temi devoluti con il primo motivo di appello, disatteso dalla Corte territoriale con argomenti marginalmente ovvero niente affatto trattati dall'odierno ricorrente.
3.1.In particolare, sono totalmente trascurate le prove testimoniali delle quali dà conto la Corte di appello e dalle quali i Giudici di merito hanno desunto il ruolo di "dominus" del sodalizio (la cui esistenza non viene più messa in discussione in questa sede) svolto dal LI. Alcune testimonianze erano state rese da sodali come tal La LA, separatamente ed irrevocabilmente condannato per il reato associativo, che aveva riferito, in ciò confermato dalla moglie, AR GR ON, di aver ricevuto istruzioni per lo svolgimento dei propri compiti proprio dal LI che teneva anche la contabilità delle cartiere;
altre erano state rese da persone che avevano lavorato per alcune società, come tal ZU che aveva confermato la disponibilità, da parte del LI di alcune società utilizzate per l'acquisto fraudolento degli autoveicoli, dando indicazioni su quali dovessero essere indicate come venditrici.
3.2.Bastano queste iniziali notazioni per qualificare come generico il primo motivo del ricorso del LI il cui tentativo di fornire una lettura alternativa degli incarichi formalizzati dai contratti di collaborazione e dei comportamenti posti in essere in loro dedotta attuazione si infrange contro le suddette emergenze probatorie che il ricorso ignora.
3.3.Non diverso destino merita il generico accenno alle conversazioni telefoniche dalle quali la Corte di appello tra ulteriore linfa per confermare il ruolo decisionale e organizzativo assunto dall'imputato che, rapportandosi anche con lo AL e il OT (altro componente apicale del sodalizio), indicava le società alle quali far emettere le fatture false, si preoccupava dello smarrimento dei timbri utilizzati per il confezionamento dei documenti, forniva direttive, si interessava dell'andamento delle indagini, aveva tentato di convincere il La LA ad essere più ragionevole nei contatti con gli inquirenti, aveva stabilito quale documentazione più compromettente dovesse essere distrutta.
3.4.In quest'ottica, la Corte di appello ha valutato come concreta attuazione del ruolo associativo le condotte (reperimento dei clienti, rapporti con fornitori esteri, contatti con gli spedizionieri) che il LI, con operazione ermeneutica non consentita in questa sede di legittimità, intende attribuire al mero disimpegno di mansioni contrattuali formalmente assunte.
4.Il secondo motivo del ricorso del LI ed il primo del ricorso dello AL, comuni per l'oggetto, possono essere esaminati congiuntamente.
4.1.La indiscussa natura permanente del reato di associazione per delinquere deriva dal fatto che il programma criminoso permane nel tempo, caratterizzandosi, rispetto al concorso di persone nel reato continuato, proprio per l'indeterminatezza, non tanto e non solo del suo oggetto, quanto piuttosto della sua durata nel tempo. Il patto societario che delinea lo statuto del sodalizio criminale è destinato a sopravvivere ai suoi stessi autori e alla consumazione dei reati-scopo genericamente programmati (in questo consistendo il pericolo per l'ordine pubblico), laddove l'accordo finalizzato alla consumazione di una serie specifica e predeterminata di reati in vista del perseguimento di un obiettivo prestabilito, cessa con la realizzazione dei reati stessi e non può sopravvivere ad essi. La cessazione dei reati-scopo, dunque, se può costituire un indice rivelatore della fine dell'associazione, non è affatto incompatibile con la persistenza del sodalizio (sulla natura indeterminata del programma criminoso che lo distingue dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato, la giurisprudenza di questa Corte è sterminata;
cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; nonché, Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203642; si veda, altresì, Sez. U, n. 18734 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255034, ha ricordato che l'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati»>).
4.2.La natura permanente del reato incide anche sul modo con cui viene confezionato il relativo capo di imputazione che non sempre indica la data o il periodo di cessazione della permanenza, generando, sopratutto in tema di reati associativi, contestazioni cd. "aperte", prive, cioè, della indicazione della della data di cessazione della condotta illecita. Il che pone il problema, ai vari fini, sostanziali, processuali e penitenziari, dell'accertamento della cessazione della condotta contestata. 4 4.3. Secondo l'insegnamento di Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199169, «quando il capo di imputazione contenuto nel decreto di rinvio a giudizio relativo ad un reato permanente si limiti ad indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche la data di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, fin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte già realizzatasi di tale fattispecie, ma anche con riguardo a quella successiva perdurante fino alla cessazione della condotta o dell'offesa e comunque non oltre la sentenza di primo grado. In tal caso il giudice del dibattimento deve tener conto, pertanto, ai fini della condanna o comunque ad ogni effetto penale, anche della persistenza della condotta oltre quelle date, come emersa dall'istruttoria dibattimentale, senza che sia necessaria un'ulteriore specifica contestazione da parte del pubblico ministero».
4.4. Tale principio è stato ripreso e ribadito da Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Monanari, Rv. 211385, secondo cui «poiché la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza intesa come dato della - realtà deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale». Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua "vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, ma solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione.
4.5.La giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di precisare l'ambito applicativo di tale regola declinandola in base alle diverse modalità della contestazione o alla fase processuale nella quale rileva.
4.6.Si è affermato, così, che deve assegnarsi valore esclusivamente processuale e non di inversione dell'onere della prova alla regola secondo cui, qualora la contestazione di un reato permanente, sia formulata con il semplice 5 richiamo alla data di accertamento dell'illecito, non occorre che vengano specificati gli ulteriori momenti di verifica della violazione. Mentre, quindi, in base a detta regola, qualora dagli atti emerga la prova che la condotta illecita è proseguita anche dopo la data dell'accertamento, il giudice può tenerne conto, anche in assenza di ulteriore contestazione, lo stesso giudice non può, invece, mancando la suddetta prova, assegnare all'imputato il compito di dimostrare che egli non ha perseverato nell'illecito ma deve piuttosto ritenere, per il principio "in dubio pro reo", che vi sia stata desistenza, assumendo quindi, come data di consumazione del reato, anche ai fini della prescrizione, quella dell'accertamento (Sez. 3, n. 10640 del 03/09/1999, Valerio, Rv. 214039; Sez. 1, n. 39221 del 26/02/2014, Saputo, Rv. 260511; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 26708).
4.7.La natura processuale della regola non impedisce al giudice di accertare, in sede esecutiva, attraverso un'analisi accurata degli elementi a sua disposizione, la data di effettiva cessazione della condotta qualora debba farsi dipendere da essa un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza ('ex plurimis', Sez. 1, n. 45295 del 24/10/2013, Formicola, Rv. 257725, in tema di applicazione della liberazione anticipata;
Sez. 1, n. 33053 del 12/07/2011, Caliendo, Rv. 250828, in tela di applicazione dell'indulto).
4.8.In sede di legittimità, nel caso di contestazione senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 3, n. 68 del 25/11/2014, Patti, Rv. 261792, in tema di prescrizione).
4.9.Il reato di associazione per delinquere di cui al capo 1 della sentenza è stato contestato come commesso «in Milano e altrove dal 2001 ad oggi». A ben vedere, dunque, non si tratta di una vera e propria contestazione cd. "aperta" perché la data di cessazione della permanenza è indicata dallo stesso titolare della pubblica accusa (nel senso che «l'imputazione di associazione di tipo mafioso, ex art. 416 bis cod. pen., limitata temporalmente con l'espressione 'fino a data odierna' si estende fino alla data del decreto che dispone il giudizio e, ove questo manchi, trattandosi di rito abbreviato, fino alla data della richiesta di rinvio a giudizio», cfr. Sez. 5, n. 21294 del 01/04/2014, Alaimo, Rv. 260227; nello stesso senso, più recentemente, Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, AR, Rv. 265253).
4.10.Il che comportava l'obbligo per il pubblico ministero di dimostrate la permanenza del reato fino alla data che egli stesso aveva indicato nel capo di 6 imputazione, dovendosi intendere per tale quella del decreto che dispone il giudizio (visto che il GUP non ne ha individuato una precedente).
4.11.Il Tribunale, coerentemente all'impostazione accusatoria, aveva affermato che «l'associazione avrebbe operato per lungo tempo, quanto meno sino al giugno 2006, data di chiusura delle indagini», indicando un termine oltre il quale l'operatività del sodalizio non può essere affermata con certezza.
4.12.La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto confrontarsi con questo argomento specificamente devoluto dal LI con il primo motivo di appello con il quale si invocava l'applicazione dell'indulto mediante la "retrodatazione" della cessazione della permanenza a data anteriore a quella indicata dal primo Giudice.
4.13.In ogni caso, poiché, la data indicata dal Tribunale, e comunque quella del decreto che dispone il giudizio, costituisce un punto fermo oltre il quale non è possibile spingere l'indagine, il reato è ad oggi estinto per prescrizione.
4.14.Non risulta l'evidente innocenza degli imputati alla luce, quanto al LI, delle osservazioni svolte in sede di esame del primo motivo di ricorso, quanto allo AL, della mancata impugnazione del capo della sentenza relativa alla confermata affermazione della sua responsabilità penale.
4.15.Ne consegue che l'annullamento deve essere disposto senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione, con conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso del LI e del secondo motivo di ricorso dello AL.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il residuo reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 17/09/2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Giulio Sarno Aldo Aceto findin Aldo NielЖдо IDEPOCITY 2 1 GEN 2019 IL CANC Luana i