Sentenza 25 novembre 2014
Massime • 1
Nel caso di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta", ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita, qualora in sede di giudizio di legittimità debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, è necessario verificare in concreto se, nella motivazione del provvedimento impugnato, il giudice della cognizione abbia o meno ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado. (Fattispecie in tema di prescrizione).
Commentario • 1
- 1. Concussione: la costrizione del pubblico agente può attuarsi anche con una minaccia implicitaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, l'abuso costrittivo del pubblico agente non deve necessariamente concretizzarsi in espressioni esplicite, potendo attuarsi anche mediante una minaccia implicita, allusiva, ovvero che abbia assunto forma esortativa o di metafora, purché sia comunque idonea ad incutere nella persona offesa, in relazione alla personalità dell'agente ed alle circostanze del caso concreto, il timore di un danno ingiusto, così coartandone la volontà. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come concussione, e non come induzione indebita, la condotta di appartenenti alle forze dell'ordine, i quali, richiamando falsi esposti a carico di un collega, gli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 25/11/2014, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 25/11/2014
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 3367
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 21439/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT TO N. IL 30/10/1966;
avverso la sentenza n. 6967/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZELLA VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente TT TO, con sentenza del 27/09/2012 depositata il 9/10/2012, confermava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano sezione distaccata di Legnano in data 23/09/2008, con condanna al pagamento delle ulteriori spese del grado.
Il giudice di prime cure aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato previsto dell'art. 81 cpv. c.p. e L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, comma 1, perché, compiendo più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in qualità di legale rappresentante della QUADRIFOGLIO srl, con sede in Legnano Piazza Carroccio 5, con la condotta consistita nel mettere in circolazione sul territorio nazionale n. 80.000 tagliandi della lotteria e concorso a premi denominata "Opere d'autore collection 2" al quale era allegato il tagliando "gratta e vinci" denominato "Super 5" esercitava abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto e di scommesse e di concorsi prognostici che la legge attribuisce allo Stato o ad altro ente concessionario, fatti commessi in Legnano e accertati il 14/08/2006 in permanenza.
Il TI era stato condannato, all'esito di opposizione a decreto penale di condanna, alla pena di mesi 6 di reclusione, pena accessoria L. n. 401 del 1989, ex art. 5, pena detentiva sostituita con Euro 9.000,00 di multa.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. a. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e D.Lgs. art. 18 in relazione agli artt. 178 e 179 per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità.
Il ricorrente deduce la nullità dell'intero procedimento in quanto la Corte di Appello di Milano non avrebbe provveduto a notificare al difensore di fiducia il decreto di fissazione di udienza. Si sarebbe realizzata una nullità assoluta che avrebbe determinato l'assenza del difensore.
b. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e violazione della L. n. 401 del 1989, art. 4, comma 1, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b). Il Giudice di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado con un percorso motivazionale palesemente illogico, trascurando elementi di pacifica rilevanza acquisiti agli atti. c. Violazione dell'art. 157 c.p., in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B). Il ricorrente eccepisce l'avvenuta prescrizione del reato per essere decorsi sette anni dal fatto reato consumato nell'agosto 2006. Chiedeva, pertanto, la revoca della sentenza impugnata, con ogni altra statuizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato e ciò impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano.
2. L'esame degli atti, cui la Corte ha avuto accesso in ragione del tipo di doglianza proposta, evidenzia che effettivamente non risulta effettuata la notifica dell'avviso di fissazione dell'appello al difensore di fiducia dell'imputato.
Ed invero in data 8.2.2012 l'imputato aveva nominato quale difensore di fiducia l'avv. Collura Salvatore, con revoca dei precedenti difensori.
Il decreto del Presidente della Corte d'appello con cui veniva fissata per il 27.9.2012 la data di inizio del processo di secondo grado veniva emesso il 10.2.2012 e notificato agli avv. Pennica Salvatore e Santambrogio Claudia il 30.5.2012, in precedenza revocati.
Sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte di legittimità, l'omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia dell'imputato determina una nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio o a quello precedentemente revocato, non potendo l'imputato essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia e che abbia avuto la possibilità di prepararsi adeguatamente nel termine stabilito per la comparizione (così questa sez. 3^, n. 6240 del 14.1.2009, Plaka, rv. 242530;
conf. sez. 4^, n. 7968 del 6.12.2013, dep. il 19.2.2014, Di Mattia, rv. 258615).
Ancora più recentemente, in altra pronuncia che si condivide, è stato ribadito che l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia dell'imputato integra una nullità assoluta insanabile, in quanto l'ipotesi di mancanza di difesa tecnica, sanzionata dall'art. 179 c.p.p., comma 1, si realizza non solo nel caso estremo in cui il dibattimento si svolge in assenza di qualunque difensore, ma anche nel caso in cui il difensore di fiducia non presente, perché non avvisato, viene sostituito dal difensore di ufficio, in quanto tale nomina da parte del giudice non pone rimedio alla lesione del diritto dell'imputato di essere assistito, nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, dal "suo difensore", come dispone testualmente l'art. 179 c.p.p., comma 1, (sez. 1^, n. 20449 del 28.3.2014, Zambon, rv. 259614).
3. Infondata è la doglianza circa l'intervenuta prescrizione del reato.
Ciò in quanto il reato di cui alla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 81 cpv., art. 4, comma 1 è stato contestato come commesso in Legnano
in epoca anteriore e prossima al 14.8.2006 e fatti commessi in Legnano con permanenza attuale.
Sul punto ritiene il Collegio che, in tema di contestazione di un reato effettuata nella forma cosiddetta "aperta" (ovvero senza indicazione della data di cessazione della condotta illecita), qualora in sede di giudizio di legittimità debba farsi dipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di cessazione della permanenza, andrà verificato in concreto, nella motivazione del provvedimento impugnato, se il giudice della cognizione abbia, o non, ritenuto provato il protrarsi della condotta criminosa fino alla data della sentenza di primo grado.
Orbene, nel caso che ci occupa l'esercizio abusivo dell'organizzazione del lotto e di scommesse risulta essersi realizzata, secondo la prospettazione accu-satoria, con la condotta consistita nel mettere in circolazione sul territorio nazionale n. 80.000 tagliandi della lotteria e concorso a premi denominata "Opere d'autore collection 2" al quale era allegato il tagliando "gratta e vinci" denominato "Super 5".
Come si rileva a pag. 4 della sentenza di primo grado solo una parte di tali tagliandi veniva sequestrata, derivandone la permanenza del reato in relazione a quelli rimasti in circolazione sino al 23.9.2008, data della sentenza di primo grado.
Il termine massimo di prescrizione, tenuto conto degli atti interruttivi, è dunque destinato a spirare il 23.3.2016, cui andranno aggiunti eventuali periodi di sospensione della prescrizione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2015