Sentenza 27 novembre 2008
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È nulla l'udienza dibattimentale celebrata in proseguimento da precedente udienza, in orario anticipato rispetto a quello indicato nell'ordinanza di differimento del dibattimento.
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L'anticipazione dell'udienza dibattimentale rispetto all'ora prefissata e comunicata alle parti, senza che l'imputato sia stato notiziato della variazione di orario e posto in condizioni di intervenire, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. La mancata comunicazione all'imputato della variazione dell'orario di udienza è assimilabile all'ipotesi dell'omessa citazione, in quanto ne preclude l'esercizio del diritto di comparire, che compete in ogni momento, anche in caso di rinvio dell'udienza ad altra data, all'imputato già …
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Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 29 settembre 2015 (dep. 6 ottobre 2015), n. 40128, Pres. F. Fiandanese, Giud. estens. G. Rago. Nella sentenza n. 40128 emessa dalla sezione seconda della Suprema Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015[1], il Supremo Consesso ha affermato che l'«inesatta indicazione della data di comparizione per il dibattimento integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 601 c.p.p., commi 3 e 6, art. 429 c.p.p., comma 1, lett. f), art. 178 c.p.p., comma 1, lett. f) e art. 179 c.p.p., comma 1, in quanto la trattazione della causa in giorno diverso da quello fissato per la comparizione nel decreto di citazione impedisce l'intervento dell'imputato e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/2008, n. 46228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46228 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/11/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 1396
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 027559/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI GI, N. IL 09/12/1971;
avverso SENTENZA del 24/04/2008 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata perché estinto il reato per intervenuta prescrizione;
Udito il difensore Avv. Catanzaro DO che ha concluso riportandosi al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CA GI ricorre al giudice di legittimità per l'annullamento della sentenza resa dal Tribunale di Roma che, in data 24 aprile 2008, lo ha condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda perché giudicato colpevole del reato di cui agli artt. 81 e 660 c.p. in danno di OS DO e di GI NN IA. A sostegno della doglianza il ricorrente denuncia la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., sul rilievo che l'udienza di discussione della causa sarebbe stata celebrata in un orario antecedente a quello indicato con l'ordinanza di rinvio adottata nelle udienza precedente.
Lamenta altresì il ricorrente la mancata assunzione di testimonianze a suo avviso decisive ai fini della decisione, la immotivata assunzione, come prova decisiva, delle sole dichiarazioni della parte offesa, nonché della mancata valutazione nella motivazione della sentenza delle dichiarazioni dell'imputato.
Il ricorso è fondato.
La questione posta dal primo motivo di doglianza, da ritenersi pregiudiziale alla delibazione delle restanti censure, può in tal guisa sintetizzarsi: se siano o meno affetti da nullità il dibattimento e la conseguente sentenza in ipotesi in cui la celebrazione e la conclusione dell'udienza siano avvenuti in orari diversi da quelli indicati nell'ordinanza di rinvio del processo adottata dal giudice nella precedente udienza dibattimentale, nella quale il processo non ebbe ad esaurirsi, orari apprezzabilmente anteriori a quelli di cui alla detta ordinanza di rinvio. Ritiene il collegio che nella fattispecie appena riportata si sia consumata una palese ed incontrovertibile lesione dei diritti difensivi dell'imputato, al quale è stato precluso, per un verso, l'esercizio del diritto ad essere presente al dibattimento e, per altro verso, il diritto ad essere difeso da avvocato di fiducia, anch'egli posto nella materiale impossibilità di svolgere la sua attività difensiva.
Dette lesioni producono la nullità contemplata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e dall'art. 181 c.p.p., comma 3, eppertanto una nullità di ordine generale, rilevabile nelle forme e nei termini delle nullità relative, dappoiché l'ordinanza che dispone il rinvio ad altra udienza del dibattimento non esauritosi nel corso dell'udienza a quo, va parificata al decreto che dispone il giudizio. Gli esposti principi appaiono coerenti con Cass., Sez. 3, 18.02.1992, ric. Bonfanti, secondo cui è affetta da nullità ex art. 178 c.p.p., lett. c) e art. 181 c.p.p. il dibattimento e la conseguente sentenza, qualora la celebrazione e la conclusione dell'udienza siano avvenuti prima dell'ora di comparizione stabilita nel decreto di citazione a giudizio;
con Cass., Sez. 6, 7.7.1998, n. 9900, ric. Garbini, che è pervenuta alle stesse conclusioni in ipotesi in cui nell'atto che dispone il giudizio sia indicata un'aula specifica per la trattazione del processo, mentre questo è stato poi celebrato in aula diversa;
e con Cass., Sez. 1, 14.4.1991, ric. Sandali, che ha equiparato il decreto di fissazione dell'udienza camerale nel procedimento di sorveglianza al decreto di citazione nel procedimento ordinano, per poi desumere la realizzazione della ipotesi di nullità ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) nella ipotesi di errata indicazione del luogo di udienza.
È appena il caso, infine, di rilevare che nel caso di specie la prescrizione maturerà il suo termine finale il giorno 11.1.2009, considerate le sospensioni dibattimentali provocate dalla parte (dal 10.10.2005 al 3.11.2005 per giorni 24) ed in particolare il rinvio in seguito all'astensione dalle udienze proclamata dall'avvocatura locale (dal 19.07.2007 al 6.02.2008 per mesi 7 e gg. 11). Ogni altra doglianza rimane assorbita dall'accoglimento del primo motivo di ricorso, per effetto del quale la sentenza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Roma.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2008