Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2002, n. 9572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9572 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL0 95 72 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente- R.G.N. 22117/99 ..25753Cron. Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Rep. 1954 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.06/03/02 - Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SO NA, elettivamente domiciliata in ROMA CANCELLERIA PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO RICCIO, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv.GUERRERI GAETANO GIUSEPPE che la rappresenta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRUXELLES 61, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GIUSEPPE GENTILE, che lo difende, giusta dolega in atti;
fer from spec oil noter's 2002 dott maurito misurate in Rome the 22/12/PR Repr 139/982 361
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 2861/99 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 05/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
AR TR per delega udito l'Avvocato depositata in udienza, difensore del dell'Avv. RICCIO, ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato GENTILE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il J rigetto. -2- R.G.N. 22117/99 Oggetto: Azione possessoria. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al pretore di Napoli, sezione distaccata di Frattamaggiore, AR AT chiedeva di essere reintegrata nel possesso del suo immobile, in Frattamaggiore, angolo tra Via Lupoli ed il Corso Durante, in appoggio al quale la IP aveva installato una centralina telefonica, con conseguente ordine alla predetta società di ripristino dello stato dei luoghi. Costituitasi la IP, che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestava nel merito la domanda, l'adito pretore, all'esito dell'espletata istruttoria, con sentenza del 16-10- 1995 accolglieva la domanda ed ordinava alla convenuta di rimuovere la cabina telefonica realizzata in aderenza al fabbricato dell'attrice. Proposto appello dalla Telecom Italia s.p.a, succeduta alla IP, il tribunale di Napoli, con sentenza depositata il 5 maggio 1999, lo ha accolto e, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda della AR, che ha condannato alle spese di entrambi i gradi del 2 giudizio. La corte territoriale è pervenuta a siffatta decisione, in quanto ha accertato, in fatto, che la Telecom ha installato una cabina telefonica sul tratto di marciapiede prospiciente Via Lupoli - e, della quindi, su suolo demaniale - a ridosso facciata del fabbricato della AR ed in aderenza alla parete del terraneo fino ad un'altezza di cm. 50, mentre per la parte superiore la cabina si discosta dalla stessa;
non vi è stata, pertanto, alcuna lesione del diritto di proprietà o di altro diritto reale dell'attrice, né il manufatto ha arrecato un qualsivoglia pregiudizio all'immobile della stessa, neppure in relazione alla veduta laterale. Tale essendo la situazione dei luoghi, non si rende applicabile, secondo il tribunale, l'art.232 del D. P. R.n. 156/1973. Ricorre per la cassazione della sentenza AR AT, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso la Telecom Italia s.p.a.. che ha anche depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia la ricorrente: 3 1) Erronea applicazione della normativa del D. P. R. 29-3-1973 n. 156, in riferimento all'art.360 n.3 c.p.C. Con la censura in esame la ricorrente rileva che, essendo stata autorizzata la IP, con delibera della G.M. del 18-6-1991 n.476, unicamente alla posa in opera di cavi interrati in scavi sul marciapiede, e non alla installazione della cabina ) armadio), alla stessa non poteva essere 0 riconosciuta la qualità di titolare di concessione, come, invece, stato erroneamente ritenuto e statuito dal tribunale. Ricorre, quindi, nel caso di specie uno spossessamento illegittimo, con conseguente responsabilità aquiliana della IP, ora Telecom, e correlativo diritto della ricorrente ad ottenere anche la reintegrazione in forma specifica ex artt.2043 e 2058 c.c. 2) Violazione, falsa applicazione nonché erronea interpretazione degli artt. 232 e 233 D.P.R. 29-3- 1973 n. 156, in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per avere ritenuto, il tribunale, che per l'installazione del manufatto non fosse necessario il consenso del proprietario ai sensi dell'art.232 del citato D.P.R., essendo lo stesso installato in aderenza al fabbricato della ricorrente e non in appoggio, mentre, in realtà, l'esecuzione dell'opera de qua necessitava о di detto consenso 01 in mancanza, del decreto prefettizio ex art.233 del menzionato decreto. 3) Violazione degli artt. 329, 342 e 112 c.p.c., in riferimento all'art.360 n. 3 c.p.c., per avere escluso, il tribunale, qualsiasi pregiudizio derivante dall'opera eseguita dalla IP con riferimento alla veduta laterale, sebbene in ordine alla pronuncia del pretore relativa а questa ed all'asserita tardività della relativa domanda proposta dalla ricorrente l'appellante non avesse mosso alcuna censura. Il ricorso è infondato. Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea applicazione della normativa di cui al D.P.R.29 marzo 1973 n.156, per avere la S.I.P. oggi Telecom Italia s.p.a) installato la cabina ☐ o armadio) di cui si discute senza alcuna autorizzazione da parte del Comune, avendo ad oggetto, quella rilasciata con delibera della G.M. del 18-6-1991 n.476, un'opera diversa (posa in opera di cavi interrati); ne deriva, per la 2 ricorrente, che il subito spossessamento non trova alcun fondamento in provvedimenti autorizzativi e dà luogo, quindi, a responsabilità aquiliana della Telecom, con conseguente diritto di essa ricorrente ad essere risarcita anche in forma specifica ex artt.2043 e 2058 c.c. La censura è priva di pregio, in quanto il giudice di appello, dopo avere accertato, sulla scorta delle indagini effettuate dal c.t.u., che l'armadio telefonico è stato installato sul marciapiede prospiciente Via Lupoli, e, quindi, su - bene demaniale, a ridosso della facciata del fabbricato della ricorrente, e, precisamente, in aderenza alla parete del terraneo, fino ad un'altezza di cm.50, ' per la parte superiore, discosto dalla stessa di e mm.5, ha tratto l'esatta conclusione che vertendosi, nella fattispecie, in tema di conflitto della cui esistenza tra titolare di concessione - eccezionale della non può dubitarsi - all'uso strada pubblica e diritto del proprietario frontista, l'immobile della ricorrente non ha subito alcun pregiudizio in conseguenza dell'uso del bene demaniale (strada) da parte della resistente, vuoi sotto il profilo di un prospettato ostacolo alla sua concreta utilizzazione vuoi sotto il profilo della lamentata, ma evidentemente non riscontrata, diminuzione di luce ed aria della veduta laterale. In altri termini, il tribunale, con accertamento in fatto che non può essere posto in discussione in valutazione aderente alle questa sede e con risultanze processuali, ha escluso che la ricorrente abbia subito, ad opera della Telecom, lo spossessamento> del suo immobile ex art.1168 c.c., in conseguenza, tra l'altro, di pretesa erronea applicazione della disciplina di cui al D. P.R.n.156/73, ed ha conseguentemente e coerentemente rigettato la domanda. Quanto al secondo motivo, si osserva che non sussistono le violazioni di legge con 10 stesso denunciate, per l'assorbente considerazione che l'installazione del manufatto in questione, così come eseguita dalla resistente, esula dall'ambito di previsione e di applicazione delle disposizioni del citato D.P.R. n,156/73, e, nel contempo, non then integra violazioni, per come accertato sempre in sede di merito, di norme codicistiche, segnatamente in materia di distanze legali. Ciò equivale a dire che il tribunale ha escluso che vi sia stata lesione di diritti soggettivi della ricorrente, in particolare del diritto di proprietà e di pieno godimento dell'immobile, ritenendo conseguentemente infondata la domanda di tutela 7 possessoria ex art.1168 c.c. da lei avanzata. priva di pregio, infine, anche la censura di cui E terzo motivo, in quanto, a prescindere dalla al pretesa acquiescenza della resistente alla LO 1 tardività della domanda della ricorrente relativa anche al dedotto spossessamento>, ad opera della resistente, dell'esercizio della vedutastessa laterale, sta di fatto che il tribunale, esaminando nel merito siffatta domanda, ha escluso, con valutazione non censurabile in questa sede, perché correttamente compiuta, che il manufatto installato dalla IP ( poi, Telecom) sul marciapiede abbia in qualche modo arrecato pregiudizio all'esercizio di tale veduta da parte della AR. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, 109T129:11 condanna della ricorrente alle con conseguente 456T 30.91 spese. TOT. 16010
P.Q.M.
о la La Corte rigetta il ricorso e condanna л бт 85ро, до 0 1 ricorrente alle spese, che liquida in euro 7, 7 oltre a euro 1000,00 per onorari. 1 Così deciso in Roma il 6 marzo 2002 • Il presidente ㅂ Il consigliere est. (Dr. Olindo Schettino)_ (Dr. ranco Pontorieri) francsnonco ventound 021 10, 2007 IL CAN ELLIERE C IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 8 F