Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 10
CASS
Sentenza 18 giugno 1991

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L'art. 354, comma secondo, cod. proc. pen. non attribuisce alla Polizia Giudiziaria il potere di eseguire il sequestro in assenza delle condizioni richieste per il sequestro operato dal Pubblico Ministero e indipendentemente da un pericolo di mutamento della situazione di fatto e dalla impossibilità di un tempestivo intervento del P.M.. Dopo la convalida da parte del Pubblico Ministero del sequestro operato dalla Polizia Giudiziaria (che ha la stessa funzione del decreto del P.M. che dispone il sequestro ed è soggetto ai medesimi controlli) il Giudice del riesame non deve stabilire se vi era pericolo di mutamento della situazione di fatto e impossibilità di un tempestivo intervento del Pubblico Ministero, perché si tratta di presupposti coperti dalla convalida, ma deve controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il sequestro riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia avuto ad oggetto il corpo del reato. Di tale verifica il Tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 10
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10
Data del deposito : 18 giugno 1991

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