Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/04/2003, n. 5644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5644 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
GISTRAZIONE E BOLLO Udienza del 9.10.2002 Oggetto: rimborso I. VOICE 30 . 21-11-1991, N.374 DI P ACE ) R.G. 12165/1999 PEPUBBLICA ITALI05644/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: 40412573 Dott. Ugo Riggio Presidente Dott. Massimo Oddo Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Dott. Giuseppe Falcone. Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IL, IR DI elettivamente domiciliato in Bergamo, via Matris Domini n. 21/A, presso lo studio dell'avv. Raimondo Mascali del foro di Bergamo, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso;
-ricorrente- contro s.p.a. LO AL AS -intimato- avverso la sentenza del giudice di pace di Bergamo n. 1603/99, emessa in data 22.3.1999 e depositata in data 23.3.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9.10.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Carlo Destro, il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3576 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.4.1998 NO IR proponeva opposizione avverso due atti di precetto con cui la s.p.a. LO AL AS gli aveva intimato di pagare alcuni premi assicurativi e le spese processuali in base ad altrettante sentenze di condanna pronunziate dal giudice di pace di Genova in favore della Compagnia. Assumeva l'opponente di non essere tenuto al pagamento dell'I.V.A. sulle competenze esposte, atteso che la compagnia di assicurazione aveva diritto di recuperare, in sede di versamento all'Amministrazione finanziaria, l'imposta addebitatale dal suo difensore. La società LO AL, costituitasi in giudizio, eccepiva che, essendo le operazioni di assicurazione esenti dall'I.V.A. ( art. 10 comma 1 n. 2 del d.p.r. 633/1972), le compagnie non potevano recuperare tale imposta. Lo IR controdeduceva che le compagnie di assicurazione sono soggetti I.V.A. anche se le operazioni di assicurazione sono esenti da tale imposta;
conseguentemente era consentito alla compagnia LO AL dedurre l'imposta pagata sugli acquisti. Con la sentenza in epigrafe indicata il giudice di pace di Bergamo confermava i precetti opposti e condannava l'opponente a corrispondere le somme intimate, ad eccezione di lire 75.000 perché in ordine a tale somma vi era stata rinuncia in corso di causa da parte della Compagnia. Osservava il giudice di pace che “nessuna destrazione d'imposta compete per beni e servizi impiegati dal contribuente in operazioni non soggette ad I.V.A. in quanto esenti da imposta”; conseguentemente, la compagnia di assicurazioni, “non potendo detrarre l'imposta versata sui compensi corrisposti al proprio avvocato, é in diritto di ripetere tale costo accessorio al cliente insolvente". Propone ricorso per cassazione lo IR enunciando due motivi. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione 2 1. Con il 1° motivo lo IR denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 10 del d.p.r. n. 633/1972. Il ricorrente, premesso che la LO AL AS é un soggetto d'I.V.A. e che solo le operazioni di assicurazione sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 10 n. 2 d.p.r. 633/1972, deduce che detta compagnia di assicurazioni é tenuta a presentare la dichiarazione I.V.A. ed é legittimata in tale sede ad operare le compensazioni tra I.V.A. ricevuta e I.V.A. versata. Con il secondo motivo lo IN lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo della controversia relativo alla detrazione d'imposta. Assume il ricorrente che la normativa in materia di I.V.A. prevede la deduzione degli importi versati in relazione agli acquisti effettuati nell'esercizio dell'attività (art. 19 d.p.r. 633/1972), e che l'affermazione della sentenza impugnata che la LO AL, non potendo detrarre l'imposta versata sui compensi corrisposti al proprio avvocato é in diritto di ripetere tale costo accessorio dal cliente insolvente, é del tutto carente di motivazione.
2. La Suprema Corte, con sentenza a sezioni unite n. 716 del 15.10.1999, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sul tema, ha statuito che a seguito della nuova formulazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni di lire, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente 2 applicabile alla fattispecie, ne' e' tenuto al rispetto dei principi regolatori della E materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle ordinarie), nonche', a norma dell'art. 311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacche', in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equita' cosiddetta formativa o sostitutiva (e non della cosiddetta equita' correttiva 0 3 integrativa) e deve percio' fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo. e non sillogistico. Ne consegue che le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie del suindicato valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secondo equita', anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equita'), sono ricorribili in cassazione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma numeri 1, 2 e 4 cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonche' ai sensi del n. 5 dell'art. 360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equita' adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorieta' della motivazione;
mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art.360 e' consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie), senza che tale interpretazione dell'art. 113 secondo comma cod. proc. civ. renda la norma sospettabile di illegittimita' costituzionale per contrasto con l'art. 24 della Costituzione. Questo Collegio non ha motivo di discostarsi, condividendone le argomentazioni e le conclusioni cui é pervenuta, dalla citata sentenza a sezioni unite della Suprema Corte, che ha così superato il contrasto giurisprudenziale esistente in materia. Il 1° motivo del ricorso é quindi inammissibile perché fondato sulla pretesa di violazione norme di diritto sostanziale (artt. 4 e 10 del d.p.r. 633/1972 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.) diverse dalla norme costituzionali e dalle norme comunitarie e non richiamate da norme processuali. Con il 2° motivo del ricorso lo IR, sotto la parvenza di una censura della sentenza impugnata per carenza di motivazione (vizio in realtà inesistente per avere il giudice di pace adeguatamente motivato la sua pronunzia facendo richiamo alla non 4 deducibilità dell'imposta versata sui compensi corrisposti al proprio difensore), ribadisce in realtà le sue doglianze per la pretesa violazione della normativa sostanziale vigente in materia di I.V.A.. Anche quest'ultimo motivo deve quindi ritenersi inammissibile per quanto sopra esposto circa i limiti dell'impugnabilità per cassazione delle sentenze del giudice di pace di valore non superiore a 2.000.000 di lire. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi é da provvedere sulle spese non avendo la società LO AL svolto attività difensiva in questa sede. STRAZIONE E BOLLO
P.Q.M.
** L. 21-11-1991, N.374 Rigetta il ricorso. (SLN GIUDICE DI PACE) Roma, 9.10.2002 Il Consigliere estensore Il Presidente Идо Хейда Eilmis АлиевAmable Car ☑ 10 APR. 2003 DEPOS Ogg 5