Sentenza 18 novembre 2003
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con il quale il giudice revochi una propria precedente declaratoria di incompetenza per territorio (così prevenendo l'insorgere di un conflitto), con la conseguenza che - nella fattispecie, relativa a declaratoria di incompetenza del giudice che aveva emesso la misura cautelare - la successiva revoca di tale dichiarazione rende non necessaria l'emissione di una nuova ordinanza entro il termine perentorio di cui all'art. 27 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2003, n. 12172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12172 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 18/11/2003
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SPAGNUOLO Antonio - Consigliere - N. 2121
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 008589/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIB. di MILANO;
nei confronti di:
1) GJINAJ FERDINAND N. IL 05/04/1968;
avverso ORDINANZA del 04/02/2003 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SPAGNUOLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vito Manetti con la richiesta di annullamento con rinvio.
1. Personale della Guardia di finanza, nel corso di un servizio d'istituto finalizzato alai repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, traeva in arresto, in Milano, Ferdinand IN, colto nella flagranza del reato di concorso in detenzione illecita di sostanze oppiacee. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di quella città, convalidato l'arresto e applicata all'indagato la misura cautelare della custodia in carcere, emetteva decreto di giudizio immediato. Il tribunale del riesame, adito dall'interessato, dichiarava, ai sensi dell'art. 309 co. 10^ c.p.p., la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa a causa della tardiva trasmissione degli atti. Il IN, all'atto della scarcerazione, era fermato, in virtù di provvedimento del p.m. Il g.i.p. non convalidava il fermo e, applicata nuovamente la misura della custodia in carcere per gli stessi fatti, dichiarava peraltro la propria incompetenza in favore dell'autorità giudiziaria di Lodi disponendo la trasmissione degli atti al p.m. presso il tribunale di quest'ultima sede. Peraltro lo stesso giudice successivamente revocava la propria dichiarazione d'incompetenza per territorio, sottolineando che il precedente decreto di giudizio immediato avrebbe dovuto inibire comunque una pronuncia sulla competenza. Il IN chiedeva di essere scarcerato, giacché essendosi dichiarato incompetente il giudice che aveva applicato la misura e non essendo intervenuta una nuova ordinanza custodiale entro il termine previsto dall'art. 27 c.p.p. (da ritenersi applicabile nonostante la successiva revoca della dichiarazione d'incompetenza), la misura doveva ritenersi ormai perenta. Nei confronti del provvedimento reiettivo era proposto appello al tribunale del riesame, che, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato inefficace la misura disposta nei confronti dell'appellante, di cui è stata disposta la scarcerazione.
2. Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano, deducendo che avrebbe errato il giudice del riesame nel dichiarare inefficace la misura per mancato rinnovo entro il termine stabilito dall'art. 27 c.p.p.. Il g.i.p., una volta intervenuto il rinvio a giudizio dell'imputata, non avrebbe potuto pronunciare alcuna declaratoria d'incompetenza, che in ogni caso risultava ormai revocata con provvedimento, della cui legittimità non si dovrebbe dubitare.
3. Il ricorso è fondato. Invero il tribunale, nell'accogliere l'appello dell'imputata, ha ritenuto che la pronuncia, con la quale il g.i.p. aveva revocato la precedente dichiarazione d'incompetenza per territorio, non poteva essere emessa in assenza di una previsione normativa al riguardo;
con la conseguenza che, non essendo intervenuta una nuova misura custodiale nel termine previsto dal citato art. 27 c.p.p., l'ordinanza applicativa doveva ritenersi ormai perenta. Tale interpretazione non può essere condivisa. Invero, l'art. 29 c.p.p. prevede che i conflitti di competenza previsti dall'art. 28 possono cessare per effetto del provvedimento di uno dei giudici, che dichiari, anche d'ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza. Tale disposizione rende chiaro che il giudice, dopo essersi ritualmente spogliato della trattazione di un procedimento penale declinando la propria competenza, ha facoltà di recedere da tale declinazione emettendo altro provvedimento affermativo della sua legittimazione. Orbene, se è consentito al giudice, che abbia declinato la propria competenza, di rivedere tale convincimento a seguito dell'insorgere del conflitto, non vi è ragione di negare analoga facoltà anche al giudice, il quale intenda prevenire un conflitto, che possa nascere in conseguenza dell'iniziale dichiarazione. Quel che conta, anche in quest'ultimo caso, è che vi sia un provvedimento formale, che renda esplicita la volontà di affermare o negare la propria non più controversa legittimazione. Aggiungasi che nella fattispecie la ed. revoca ha avuto anche la funzione di eliminare un provvedimento illegittimo, atteso che il giudice per le indagini preliminari non è più legittimato, ai sensi degli artt. 22 e 23 c.p.p., ad esprimere valutazioni sulla propria competenza quando si sia radicato il procedimento di cognizione, così come avvenuto, nei confronti del IN, con l'emissione del decreto di giudizio immediato (precedente alla declinazione di competenza). Alla luce di quanto precede deve pertanto ritenersi del tutto legittima la dichiarazione, con la quale il giudice ha revocato la precedente declaratoria d'incompetenza ed ha conseguentemente conferito una incontestabile stabilità alla ordinanza applicativa (inizialmente emessa ai sensi del più volte ricordato art. 27), alla quale non era più necessario, ai fini che qui interessano, che facesse seguito, nel termine prescritto, altra ordinanza. Quindi, sussistendo il denunciato vizio, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio, per nuova valutazione, al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 marzo 2004