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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12950 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14781/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difesa dell'Avv. Barbara Maffezzoni e dall'Avv. Parte_1
IO La VI per procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco
Giammaria per procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
a favore dei dottori commercialisti, per sentir accogliere nei confronti di quest'ultima le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del prelievo operato dalla sulla sua pensione del Dott. effettuato a titolo di CP_1 Parte_1
contributo di solidarietà e per l'effetto – condannare la
[...]
a favore dei Dottori in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, a restituire/corrispondere al Dott. le Parte_1
somme indebitamente trattenute a tale titolo da febbraio 2023 a dicembre 2023
(inclusi) pari a € 3.394,32 oltre rivalutazione e interessi di legge dalla data delle singole trattenute ovvero in subordine dalla data della domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari da quantificarsi anche ex art. 96 c.p.c. atteso che il comportamento della è già stato più volte dichiarato con sentenza di questo CP_1
medesimo Tribunale illecito per fatti identici. “
La si Controparte_1
è costituita chiedendo invece di rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
Vediamo prima i fatti per cui è causa.
Il ricorrente è un dottore commercialista iscritto al relativo Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Roma dal 19 settembre 1977 ed è altresì iscritto alla e a favore dei Dottori Controparte_1 CP_1
Commercialisti: dal 1° ottobre 2003 percepisce la pensione di anzianità.
Risulta poi dagli atti che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la resistente, alla CP_1
luce di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della medesima vigente fino al 2016, sostituito per abrogazione dal vigente CP_1
Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della ha applicato CP_1
alla pensione erogata al Dott. il contributo di solidarietà, decurtando quindi il Pt_1
relativo importo dalla pensione effettivamente erogata di volta in volta per i quinquenni 1/1/2004-31/12/2008, 1/1/2009-31/12/2013 e 1/1/2014-31/12/2018 e procedendo alle trattenute anche per il quinquennio 1/1/2019-31/12/2023, come deliberato dall'Assemblea dei Delegati della con Deliberazione n. 10/17/AdD CP_1
del 29.11.2017 (approvata con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all. 2 – G.U. serie generale 285 del 7.12.2018 pag. 26). Tuttavia, ritenendo tali procedure e detto contributo illegittimi, il ricorrente ha richiesto alla il rimborso dei contributi di solidarietà da questa indebitamente CP_1
trattenuti, inizialmente dal 2004 fino a tutto il 2008, ottenendo da parte dell'Ente, in data 27 maggio 2010, il loro rimborso (per un totale di € 15.813,46), ciò che, secondo il sig. confermerebbe l'illegittimità del contributo e della procedura adottati Pt_1
sino a quel momento dalla (all. 3 parte ricorrente - cedolino pensione di CP_1
anzianità di maggio 2010).
Successivamente, il Dott. ha chiesto altresì il rimborso delle ulteriori somme Pt_1
versate a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 2009 all'aprile 2015 (all. 4
- lettera del 18/2/2015) e poi, a seguito del diniego espresso da parte della Pt_1
il Dott. ha depositato un ricorso presso il Tribunale civile di Roma, CP_1 Pt_1
Sezione Lavoro, richiedendo al Giudice adito il rimborso dei detti contributi di solidarietà per gli anni dal 2009 all'aprile 2015.Con la sentenza n. 3450/2016 depositata in data 11 aprile 2016, il Giudice Dott.ssa Capaccioli, ha condannato la al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, della somma illegittimamente CP_1
trattenuta a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 2009 all'aprile 2015 (all. 5
Cacace - sentenza Tribunale civile n. 3450/16).
Detta sentenza è stata impugnata dalla con esito negativo perché la pronuncia è CP_1
stata confermata prima dalla Corte d'Appello di Roma e poi dalla Suprema Corte con ordinanza depositata in data 1° febbraio 2023 che ha rigettato in toto - dunque con valore di giudicato - il ricorso presentato dalla CP_1
In seguito, il dott. ha chiesto anche il rimborso delle ulteriori somme versate a Pt_1
titolo di contributo di solidarietà a far data dal maggio 2015 al febbraio 2018 (all.
8 - lettera/pec del 20.12.17) e ha poi depositato un altro ricorso giudiziario richiedendo al
Giudice adito la condanna dell'Ente al rimborso di questi contributi.
Con la sentenza n. 5816/2019 depositata in data 12 giugno 2019, il Giudice Dott.ssa
Vetritto, ha condannato la al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, della CP_1
somma illegittimamente trattenuta a titolo di contributo di solidarietà a far data dal maggio 2015 al febbraio 2018. Anche questa sentenza è stata confermata in appello dalla sentenza n. 2368/22.
Successivamente, il Dott. ha chiesto altresì il rimborso delle ulteriori somme Pt_1
versate a titolo di contributo di solidarietà a far data dal marzo 2018 all'ottobre 2020
(all. 11 - pec del 22.10.20 ed è poi ricorso nuovamente al Tribunale civile di Roma,
Sezione Lavoro, richiedendo al Giudice adito la condanna dell'Ente al rimborso di detti contributi.
Anche in questo caso il ricorso è stato accolto dalla sentenza n. 8102/2021 pubblicata in data 7 ottobre.
In seguito, il Dott. ha chiesto il rimborso delle ulteriori somme versate a titolo Pt_1
di contributo di solidarietà a far data dal novembre 2020 al gennaio 2023 ed ha poi depositato un ulteriore ricorso giudiziario chiedendo la condanna dell'Ente al rimborso dei contributi di solidarietà anche per i successivi anni dal novembre 2020 al gennaio 2023 che è stato accolto con la sentenza n. 1808/2024,
Con il presente giudizio il Sig. lamenta che la nonostante queste Pt_1 CP_1
decisioni, ha comunque continuato a trattenere per i mesi successivi a gennaio 2023 e sino a dicembre 2023 (incluso) una somma mensile sempre a titolo di contributo di solidarietà. Più precisamente, € 282,86 per le 11 mensilità di febbraio-dicembre e la
13 mensilità del 2023, per totali € 3.394,32 (all.ti 16 e 17 - CUD 2023 e riepilogo pagamenti pensione di anzianità da febbraio a dicembre 2023 inclusi).
E' infatti pacifico (v. anche comparsa di costituzione) che solo successivamente al dicembre 2023 la non ha più operato trattenute a tale titolo come disposto CP_1
dall'art. 29 del succitato Regolamento Unitario (che prevedeva appunto l'applicazione “a decorrere dal 1 gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni” di un contributo di solidarietà su tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema reddituale
…”).
****
Se questi sono i fatti, il giudicante osserva, prima di tutto, che le citate sentenze rese tra le parti, così come le altre nel frattempo intervenute depositate oggi in udienza, non possono ritenersi “assorbenti” ai fini della decisione non potendo peraltro il giudicato essere riferito ad annualità diverse e successive a quelle oggetto dei precedenti giudizi.
Occorre quindi entrare nel merito della vicenda e verificare se, come sostiene parte ricorrente, la previsione del contributo di solidarietà di cui all'art. 29 del vigente
Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della sia stato CP_1
attuato da quest'ultima in maniera errata e comunque contra legem.
E' vero pure però che in questa indagine il giudice deve attenersi alla, in parte già citata, giurisprudenza della Corte di Cassazione.
E' noto infatti che il contributo è disciplinato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n.
509/1994 (“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”) e dall'art. 3, comma 12 della Legge n. 335/1995 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”).
Gli Enti previdenziali, secondo quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2 del citato
D.lgs. 509/94, “… hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblicistica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante
l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale …”.
Tale autonomia però, non può non tenere comunque conto del principio del “pro rata temporis” previsto dalla L. n. 335/95, all'art. 3, comma 12, anche nella sua nuova formulazione ad opera dell'art. 1, comma 763 della Legge 296/2006 (cosiddetta
Legge finanziaria 2007). L'enunciato originario stabiliva che “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alla risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. …”. La norma citata, nel delineare le possibili tipologie di intervento di natura provvedimentale da parte delle Casse previdenziali (“… variazione delle aliquote contributive di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico
…”), sottolineava come tali provvedimenti dovessero essere adottati da detti enti nel rispetto, appunto, del principio del “pro rata”, quindi, tutelando la quota di pensione già maturata in forza della contribuzione versata secondo il regime previgente. Tale principio escludeva la legittimità di provvedimenti che riducevano pensioni già determinate e nella cui determinazione era stato appunto tenuto conto delle “… anzianità già maturate …”.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, ha ribadito più volte come il diritto soggettivo alla pensione di anzianità, una volta maturato, non può essere ridotto nell'importo, dall'ente debitore, con atto unilaterale del medesimo, regolamentare o negoziale, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il principio costituzionalmente tutelato dall'art. 3, comma 2 Cost. in quanto verrebbe in tal modo leso l'affidamento del pensionato nella consistenza economica della propria pensione, proporzionale alla quantità di contributi versati (Cass. civ. n. 1314/2014; Cass. civ. n. 26229/2014; Cass. civ. n. 8847/2011; Cass. civ. n. 25212/2009).
Non solo, l'art. 23 della Costituzione stabilisce che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Gli Enti previdenziali, quindi, non possono imporre prestazioni patrimoniali a carico di coloro i quali hanno già maturato il diritto alla pensione attraverso l'introduzione di un contributo di solidarietà dal momento che per tali limitazioni alla libertà personale (garantita costituzionalmente all'art. 13 Cost.), il Costituente ha stabilito una riserva di legge in virtù delle garanzie che questo strumento offre (cfr. ex multis, Cass. n. 2729/2025;
Cass. n. 9893/2023; Cass. civ. nn. 29523/2022, 6301/2022, 32385/2021, 27340,
28055,28054 del 2020).
Del resto, fino a che non intervenga una legge a modificare la disciplina pensionistica
(o alcuni suoi aspetti) in senso sfavorevole per i beneficiari, i diritti quesiti restano tali.
Eventuali modifiche che (solo) la legge dovesse apportare in peius, incontrerebbero anche, deduce parte ricorrente, il limite della ragionevolezza.
Tale limite consiste nel dovere di non ledere l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione proporzionale alla quantità e alla qualità dei contributi versati - come pure sostenuto dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.
7568/2017) - fermo restando il rispetto del principio costituzionale dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di
Diritto, affermato dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze (Corte Cost. n.
525/2000; n. 432/1997; n. 50/1997; n. 6/1994; n. 39/1993).
In questo quadro con la sentenza n. 173/2016, la Corte Costituzionale ha ribadito che il contributo di solidarietà è un “…prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Dunque tale trattenuta è soggetta a riserva di legge.
Inoltre, la Corte Costituzionale, ha precisato che il Legislatore può utilizzare detto prelievo soltanto “come misura una tantum”. (cfr. parte motiva della sentenza laddove nell'indicare i limiti include “…essere comunque utilizzato come misura una tantum”).
Il contributo di solidarietà, nel caso di specie, non è stato introdotto da una disposizione di legge ma è un'iniziativa unilaterale dell'Ente previdenziale (dunque non legislativa), nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciutale dalla Legge, che andando ad incidere su pensioni in itinere, lede la sicurezza dei rapporti giuridici garantita costituzionalmente, per la quale è appunto prevista una riserva di legge (Cass. n. 2729/2025 cit.).Anche da ciò deriva la sua illegittimità.
Sotto un diverso profilo, non si tratta nemmeno di una “misura una tantum”, considerato che la l'ha ripetuta più volte e per periodi che sfuggono al CP_1
principio dell'“una tantum”.
In altre parole, anche l'averlo previsto per 5 anni rinnovabili fino a 20 anni (periodo medio della vigenza di una pensione prima di morire), esclude la sua legittimità costituzionale ed anche la sua ragionevolezza perchè si tratterebbe di un prelievo che si protrae nel tempo addirittura per tutta la vita pensionistica di un soggetto.
Inoltre, gli atti o provvedimenti adottati dagli Enti previdenziali privatizzati - in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione - dovrebbero incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non possono imporre una trattenuta (quale è da considerare il contributo di solidarietà) su un trattamento pensionistico già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, perché se così fosse, si avrebbe un'incompatibilità dell'atto o provvedimento con il rispetto del “principio del pro rata” – che è stabilito in relazione alle anzianità già maturate – ed una lesione dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità di contributi versati (cfr. ex multis, Cass. civ. nn. 28054 e 28055/2020; Cass. civ. n. 29292/2019; Cass. civ. n. 16814/2019;
Cass. civ. n. 31875/2018; Ord. Cass. Civ. n. 19711/2017; Cass. civ. n. 25212/2009;
Cass. civ. 25030/2009).
Ne abbiamo che, una volta maturato il diritto alla pensione, l previdenziale non CP_2
poteva modificare in peius il trattamento pensionistico in atto e ciò non sarebbe stato possibile neanche sotto il vigore del nuovo testo di detto articolo, come modificato dalla Legge 296/2006; peraltro la nel 2010 ha restituito quanto trattenuto a CP_1
tutto il 2008.
Del resto, la norma che assicura la salvezza del “pro rata” fa riferimento esclusivamente alle pensioni in itinere, garantendo l'irriducibilità del trattamento pensionistico virtualmente conseguito ancor prima della maturazione del diritto alla pensione;
nulla quaestio, invece, per le pensioni in essere giacché l'intangibilità dei diritti quesiti è garantita costituzionalmente dall'art. 3 Cost.. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che “… il necessario rispetto del principio del “pro rata” contenuto nel ricordato L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza “allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio” devono garantire
l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere, dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi …” (cfr. Cass. civ. n. 31875/2018; Cass. civ. Ord.
n. 19711/2017; Cass. civ. n. 25029/2009).
La nuova formulazione dell'art. 3, comma 12 della Legge n. 335/95 (ad opera della
L. 296/2006) stabilisce che “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni (…) Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Tale ius superveniens, essendo modificativo e non interpretativo della normativa precedente, comunque non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello in esame, hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione. Né può la previsione contenuta nell'ultimo capoverso (“… Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”) rendere legittimi gli atti e i provvedimenti già adottati dalle Casse di previdenza prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, se questi non sono comunque conformi alla legge, come rivista dal legislatore, che ha continuato a far salvo il principio del pro-rata; il che, nel caso di specie deve escludersi, in quanto la norma previgente (L. 335/1995), nella cui vigenza il provvedimento in questione era stato adottato, permetteva agli Enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li legava agli assicurati, ma non permetteva altresì di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 36019/2022; Cass. civ. nn. 9864/19, 31875/18,
12338/16, 17742/15, nonché Cass. civ. n. 18556/2012).
Avendo la nelle sue odierne difese auspicato un mutamento di giurisprudenza, CP_1
non può non rilevarsi come, ancor più di recente, la Giurisprudenza di legittimità abbia sostenuto che “…la delegificazione, con attribuzione della potestà normativa alle singole Casse, deve ritenersi riguardare la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, da adottarsi comunque nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.” (cfr.
Cass. civ. n. 34543/2022; Cass. civ. n. 7568/2017); e, come si è visto, anche nel rispetto dei limiti costituzionali sopra richiamati e nella espressa riserva di legge nel caso si vogliano emanare provvedimenti come quello in oggetto.
Anche la sentenza n. 603/2019 della Corte di Cassazione conferma il suddetto orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dal Giudice di primo grado nella sentenza tra le medesime odierne parti n. 5816/2019, secondo cui “… L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.” (cfr. anche Cass. civ. n. 34543/2022).
L'intervento legislativo di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)”), art. 1, comma 488, è nuovamente intervenuto in tema di principio del pro rata temporis stabilendo che “L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Proprio su questa previsione si fondano buona parte delle ragioni della che CP_1
mirano ad ottenere un mutamento di giurisprudenza, come si vedrà in seguito.
Tuttavia, anche detto intervento legislativo non potrebbe comunque legittimare la trattenuta sulle pensioni già maturate, operata dalle Casse previdenziali mediante la previsione del contributo di solidarietà, atteso che detto contributo, essendo straordinario e necessariamente limitato nel tempo, non può esser fatto rientrare tra quegli atti e deliberazioni “… finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine” (cfr. Cass. n. 53/2015 e Cass. civ. n. 7568/2017).
In proposito deve ricordarsi che su detta norma di interpretazione autentica, vi è stato ampio dibattito giurisprudenziale, che ha poi portato ad un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 17742/2015).
Nello specifico, le Sezioni Unite, nell'illustrare la portata interpretativa del comma
488 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) hanno affermato che la sua funzione di chiarificazione del dettato normativo di cui alla Legge Finanziaria 2006,
“… non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della di rendere efficaci e CP_3
legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (…), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine,
"avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006.
15. Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie ora in esame
l'assicurato ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1.12.01 e che, quindi, risultano irrilevanti tanto la modifica apportata alla n. 335, art. 3, comma 12, dalla
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e, più che mai, l'interpretazione data dalla L.
n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.”.
Proprio tale statuizione, è stata applicata dal Giudice di primo grado nella causa di identico contenuto pendente tra le sesse parti in merito alle trattenute operate dalla sulla pensione del Dott. dal 2009 all'aprile 2015 – conclusasi con la già CP_1 Pt_1
sentenza n. 3450/16 in atti (come si è visto ormai definitiva, perché confermata prima dalla Corte d'Appello e poi dalla Corte di Cassazione) in cui si legge “…essendo pacificamente maturato il diritto a pensione del ricorrente dall'ottobre 2003, facendo applicazione dei principi suesposti, deve concludersi per la fondatezza del ricorso.”.
Si noti che detta sentenza si riferisce alle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott. a far data dal 2009 sino all'aprile 2015 e Pt_1
quindi si riferisce anche al periodo successivo alle citate modifiche legislative di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
****
A fronte di tale indirizzo del tutto consolidato la difesa della ha auspicato un CP_1
ripensamento giurisprudenziale in quanto tutti i precedenti citati si riferirebbero a cause introdotte prima dell'entrata in vigore l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
(Legge di Stabilità 2014), che avrebbe reso definitivamente chiara la volontà del
Legislatore di ritenere legittimi i provvedimenti, come quelli della che CP_4
hanno applicato il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione, finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse previdenziali privatizzate.
Tale affermazione, come si è visto, non corrisponde al vero. Come affermato, tra le altre, da Cass. sent. N. 20 del 3 gennaio 2019:”Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica – secondo cui:«L'ultimo periodo della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente» …Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia CP_1
che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, legge n. 147 del 2013, ha affermato che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)»… Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche CP_1
quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che possa incidere sulle conclusioni qui assunte la citata e recente sentenza della
Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”)”.
Di sicuro, i chiari ed inequivoci riferimenti effettuati da questa ed altre sentenze alla
L. n. 147/2013 non costituiscono affatto dei meri obiter dicta, posti in essere nella parte conclusiva delle sentenze come arditamente affermato dalla senza che CP_1
possa rilevare in alcun modo il fatto che l'esame della Legge di Stabilità 2014 non costituisse in quei casi “lo specifico oggetto del giudizio”.
Non esiste quindi alcun motivo che possa giustificare un mutamento di giurisprudenza e il giudice è tenuto ad attenersi al citato indirizzo che deve ritenersi del tutto consolidato, a maggior ragione rispetto al sig. che ha già proposto Pt_1
diverse domande accolte finora in tutti i gradi di giudizio.
In sintesi, le allegazioni difensive della ripropongono, cercando di svilupparli, CP_1
gli stessi argomenti, basati essenzialmente sulla finalità di salvaguardare il c.d.
“equilibrio finanziario”, già ripetutamente sottoposti al vaglio della giurisprudenza, anche di legittimità, con esito negativo. E' del tutto evidente, infine, la contraddittorietà dell'affermazione della che, CP_1
dopo avere espressamente rivendicato il proprio diritto ad effettuare le trattenute, e ammesso di non avere più applicato il contributo di solidarietà solo dal 1.1.2024, deduce che non vi sarebbe prova che queste trattenute siano state effettuate per tutto il periodo (anteriore al 1.1.2024) per cui è causa (v. comunque modello Cud).
Per le esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e la causa va decisa immediatamente e senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 con la precisazione che non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla sulla pensione del Dott. CP_1 Pt_1
effettuato a titolo di contributo di solidarietà e per l'effetto – condanna la
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a le somme Parte_1
indebitamente trattenute a tale titolo da febbraio 2023 a dicembre 2023 (incluso) pari a € 3.394,32, oltre accessori di legge;
condanna la Controparte_1 Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.626,00,
[...]
oltre spese generali (15%),rimborso contributo unificato, IVA e CPA.
Roma 16.12.2025 Il Giudice
MB SS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. MB SS, quale giudice del lavoro, all'udienza del
16.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 14781/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentato e difesa dell'Avv. Barbara Maffezzoni e dall'Avv. Parte_1
IO La VI per procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentata e difeso dall'Avv. Roberto Pessi e dall'Avv. Francesco
Giammaria per procura in atti.
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
ha convenuto in giudizio la Parte_1 Controparte_1
a favore dei dottori commercialisti, per sentir accogliere nei confronti di quest'ultima le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità del prelievo operato dalla sulla sua pensione del Dott. effettuato a titolo di CP_1 Parte_1
contributo di solidarietà e per l'effetto – condannare la
[...]
a favore dei Dottori in persona del legale Controparte_1 CP_1 rappresentante pro tempore, a restituire/corrispondere al Dott. le Parte_1
somme indebitamente trattenute a tale titolo da febbraio 2023 a dicembre 2023
(inclusi) pari a € 3.394,32 oltre rivalutazione e interessi di legge dalla data delle singole trattenute ovvero in subordine dalla data della domanda. Con vittoria di spese, competenze e onorari da quantificarsi anche ex art. 96 c.p.c. atteso che il comportamento della è già stato più volte dichiarato con sentenza di questo CP_1
medesimo Tribunale illecito per fatti identici. “
La si Controparte_1
è costituita chiedendo invece di rigettare il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
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Vediamo prima i fatti per cui è causa.
Il ricorrente è un dottore commercialista iscritto al relativo Ordine dei Dottori
Commercialisti e Revisori Contabili di Roma dal 19 settembre 1977 ed è altresì iscritto alla e a favore dei Dottori Controparte_1 CP_1
Commercialisti: dal 1° ottobre 2003 percepisce la pensione di anzianità.
Risulta poi dagli atti che, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la resistente, alla CP_1
luce di quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento di disciplina previdenziale della medesima vigente fino al 2016, sostituito per abrogazione dal vigente CP_1
Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della ha applicato CP_1
alla pensione erogata al Dott. il contributo di solidarietà, decurtando quindi il Pt_1
relativo importo dalla pensione effettivamente erogata di volta in volta per i quinquenni 1/1/2004-31/12/2008, 1/1/2009-31/12/2013 e 1/1/2014-31/12/2018 e procedendo alle trattenute anche per il quinquennio 1/1/2019-31/12/2023, come deliberato dall'Assemblea dei Delegati della con Deliberazione n. 10/17/AdD CP_1
del 29.11.2017 (approvata con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all. 2 – G.U. serie generale 285 del 7.12.2018 pag. 26). Tuttavia, ritenendo tali procedure e detto contributo illegittimi, il ricorrente ha richiesto alla il rimborso dei contributi di solidarietà da questa indebitamente CP_1
trattenuti, inizialmente dal 2004 fino a tutto il 2008, ottenendo da parte dell'Ente, in data 27 maggio 2010, il loro rimborso (per un totale di € 15.813,46), ciò che, secondo il sig. confermerebbe l'illegittimità del contributo e della procedura adottati Pt_1
sino a quel momento dalla (all. 3 parte ricorrente - cedolino pensione di CP_1
anzianità di maggio 2010).
Successivamente, il Dott. ha chiesto altresì il rimborso delle ulteriori somme Pt_1
versate a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 2009 all'aprile 2015 (all. 4
- lettera del 18/2/2015) e poi, a seguito del diniego espresso da parte della Pt_1
il Dott. ha depositato un ricorso presso il Tribunale civile di Roma, CP_1 Pt_1
Sezione Lavoro, richiedendo al Giudice adito il rimborso dei detti contributi di solidarietà per gli anni dal 2009 all'aprile 2015.Con la sentenza n. 3450/2016 depositata in data 11 aprile 2016, il Giudice Dott.ssa Capaccioli, ha condannato la al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, della somma illegittimamente CP_1
trattenuta a titolo di contributo di solidarietà a far data dal 2009 all'aprile 2015 (all. 5
Cacace - sentenza Tribunale civile n. 3450/16).
Detta sentenza è stata impugnata dalla con esito negativo perché la pronuncia è CP_1
stata confermata prima dalla Corte d'Appello di Roma e poi dalla Suprema Corte con ordinanza depositata in data 1° febbraio 2023 che ha rigettato in toto - dunque con valore di giudicato - il ricorso presentato dalla CP_1
In seguito, il dott. ha chiesto anche il rimborso delle ulteriori somme versate a Pt_1
titolo di contributo di solidarietà a far data dal maggio 2015 al febbraio 2018 (all.
8 - lettera/pec del 20.12.17) e ha poi depositato un altro ricorso giudiziario richiedendo al
Giudice adito la condanna dell'Ente al rimborso di questi contributi.
Con la sentenza n. 5816/2019 depositata in data 12 giugno 2019, il Giudice Dott.ssa
Vetritto, ha condannato la al pagamento in favore dell'odierno ricorrente, della CP_1
somma illegittimamente trattenuta a titolo di contributo di solidarietà a far data dal maggio 2015 al febbraio 2018. Anche questa sentenza è stata confermata in appello dalla sentenza n. 2368/22.
Successivamente, il Dott. ha chiesto altresì il rimborso delle ulteriori somme Pt_1
versate a titolo di contributo di solidarietà a far data dal marzo 2018 all'ottobre 2020
(all. 11 - pec del 22.10.20 ed è poi ricorso nuovamente al Tribunale civile di Roma,
Sezione Lavoro, richiedendo al Giudice adito la condanna dell'Ente al rimborso di detti contributi.
Anche in questo caso il ricorso è stato accolto dalla sentenza n. 8102/2021 pubblicata in data 7 ottobre.
In seguito, il Dott. ha chiesto il rimborso delle ulteriori somme versate a titolo Pt_1
di contributo di solidarietà a far data dal novembre 2020 al gennaio 2023 ed ha poi depositato un ulteriore ricorso giudiziario chiedendo la condanna dell'Ente al rimborso dei contributi di solidarietà anche per i successivi anni dal novembre 2020 al gennaio 2023 che è stato accolto con la sentenza n. 1808/2024,
Con il presente giudizio il Sig. lamenta che la nonostante queste Pt_1 CP_1
decisioni, ha comunque continuato a trattenere per i mesi successivi a gennaio 2023 e sino a dicembre 2023 (incluso) una somma mensile sempre a titolo di contributo di solidarietà. Più precisamente, € 282,86 per le 11 mensilità di febbraio-dicembre e la
13 mensilità del 2023, per totali € 3.394,32 (all.ti 16 e 17 - CUD 2023 e riepilogo pagamenti pensione di anzianità da febbraio a dicembre 2023 inclusi).
E' infatti pacifico (v. anche comparsa di costituzione) che solo successivamente al dicembre 2023 la non ha più operato trattenute a tale titolo come disposto CP_1
dall'art. 29 del succitato Regolamento Unitario (che prevedeva appunto l'applicazione “a decorrere dal 1 gennaio 2004, per un periodo di cinque anni rinnovabile per un massimo di tre ulteriori quinquenni” di un contributo di solidarietà su tutte le pensioni o quote di pensione calcolate con il sistema reddituale
…”).
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Se questi sono i fatti, il giudicante osserva, prima di tutto, che le citate sentenze rese tra le parti, così come le altre nel frattempo intervenute depositate oggi in udienza, non possono ritenersi “assorbenti” ai fini della decisione non potendo peraltro il giudicato essere riferito ad annualità diverse e successive a quelle oggetto dei precedenti giudizi.
Occorre quindi entrare nel merito della vicenda e verificare se, come sostiene parte ricorrente, la previsione del contributo di solidarietà di cui all'art. 29 del vigente
Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della sia stato CP_1
attuato da quest'ultima in maniera errata e comunque contra legem.
E' vero pure però che in questa indagine il giudice deve attenersi alla, in parte già citata, giurisprudenza della Corte di Cassazione.
E' noto infatti che il contributo è disciplinato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n.
509/1994 (“Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza”) e dall'art. 3, comma 12 della Legge n. 335/1995 (“Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”).
Gli Enti previdenziali, secondo quanto previsto all'art. 1, commi 1 e 2 del citato
D.lgs. 509/94, “… hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblicistica dell'attività svolta.
2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante
l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale …”.
Tale autonomia però, non può non tenere comunque conto del principio del “pro rata temporis” previsto dalla L. n. 335/95, all'art. 3, comma 12, anche nella sua nuova formulazione ad opera dell'art. 1, comma 763 della Legge 296/2006 (cosiddetta
Legge finanziaria 2007). L'enunciato originario stabiliva che “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilità delle rispettive gestioni è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alla risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione delle aliquote contributive di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti. …”. La norma citata, nel delineare le possibili tipologie di intervento di natura provvedimentale da parte delle Casse previdenziali (“… variazione delle aliquote contributive di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico
…”), sottolineava come tali provvedimenti dovessero essere adottati da detti enti nel rispetto, appunto, del principio del “pro rata”, quindi, tutelando la quota di pensione già maturata in forza della contribuzione versata secondo il regime previgente. Tale principio escludeva la legittimità di provvedimenti che riducevano pensioni già determinate e nella cui determinazione era stato appunto tenuto conto delle “… anzianità già maturate …”.
La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, ha ribadito più volte come il diritto soggettivo alla pensione di anzianità, una volta maturato, non può essere ridotto nell'importo, dall'ente debitore, con atto unilaterale del medesimo, regolamentare o negoziale, poiché ciò si porrebbe in contrasto con il principio costituzionalmente tutelato dall'art. 3, comma 2 Cost. in quanto verrebbe in tal modo leso l'affidamento del pensionato nella consistenza economica della propria pensione, proporzionale alla quantità di contributi versati (Cass. civ. n. 1314/2014; Cass. civ. n. 26229/2014; Cass. civ. n. 8847/2011; Cass. civ. n. 25212/2009).
Non solo, l'art. 23 della Costituzione stabilisce che “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”. Gli Enti previdenziali, quindi, non possono imporre prestazioni patrimoniali a carico di coloro i quali hanno già maturato il diritto alla pensione attraverso l'introduzione di un contributo di solidarietà dal momento che per tali limitazioni alla libertà personale (garantita costituzionalmente all'art. 13 Cost.), il Costituente ha stabilito una riserva di legge in virtù delle garanzie che questo strumento offre (cfr. ex multis, Cass. n. 2729/2025;
Cass. n. 9893/2023; Cass. civ. nn. 29523/2022, 6301/2022, 32385/2021, 27340,
28055,28054 del 2020).
Del resto, fino a che non intervenga una legge a modificare la disciplina pensionistica
(o alcuni suoi aspetti) in senso sfavorevole per i beneficiari, i diritti quesiti restano tali.
Eventuali modifiche che (solo) la legge dovesse apportare in peius, incontrerebbero anche, deduce parte ricorrente, il limite della ragionevolezza.
Tale limite consiste nel dovere di non ledere l'affidamento dell'assicurato in una consistenza della pensione proporzionale alla quantità e alla qualità dei contributi versati - come pure sostenuto dalla Giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n.
7568/2017) - fermo restando il rispetto del principio costituzionale dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di
Diritto, affermato dalla Corte Costituzionale in diverse sentenze (Corte Cost. n.
525/2000; n. 432/1997; n. 50/1997; n. 6/1994; n. 39/1993).
In questo quadro con la sentenza n. 173/2016, la Corte Costituzionale ha ribadito che il contributo di solidarietà è un “…prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)”. Dunque tale trattenuta è soggetta a riserva di legge.
Inoltre, la Corte Costituzionale, ha precisato che il Legislatore può utilizzare detto prelievo soltanto “come misura una tantum”. (cfr. parte motiva della sentenza laddove nell'indicare i limiti include “…essere comunque utilizzato come misura una tantum”).
Il contributo di solidarietà, nel caso di specie, non è stato introdotto da una disposizione di legge ma è un'iniziativa unilaterale dell'Ente previdenziale (dunque non legislativa), nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciutale dalla Legge, che andando ad incidere su pensioni in itinere, lede la sicurezza dei rapporti giuridici garantita costituzionalmente, per la quale è appunto prevista una riserva di legge (Cass. n. 2729/2025 cit.).Anche da ciò deriva la sua illegittimità.
Sotto un diverso profilo, non si tratta nemmeno di una “misura una tantum”, considerato che la l'ha ripetuta più volte e per periodi che sfuggono al CP_1
principio dell'“una tantum”.
In altre parole, anche l'averlo previsto per 5 anni rinnovabili fino a 20 anni (periodo medio della vigenza di una pensione prima di morire), esclude la sua legittimità costituzionale ed anche la sua ragionevolezza perchè si tratterebbe di un prelievo che si protrae nel tempo addirittura per tutta la vita pensionistica di un soggetto.
Inoltre, gli atti o provvedimenti adottati dagli Enti previdenziali privatizzati - in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità di gestione - dovrebbero incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico e non possono imporre una trattenuta (quale è da considerare il contributo di solidarietà) su un trattamento pensionistico già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, perché se così fosse, si avrebbe un'incompatibilità dell'atto o provvedimento con il rispetto del “principio del pro rata” – che è stabilito in relazione alle anzianità già maturate – ed una lesione dell'affidamento dell'assicurato a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità di contributi versati (cfr. ex multis, Cass. civ. nn. 28054 e 28055/2020; Cass. civ. n. 29292/2019; Cass. civ. n. 16814/2019;
Cass. civ. n. 31875/2018; Ord. Cass. Civ. n. 19711/2017; Cass. civ. n. 25212/2009;
Cass. civ. 25030/2009).
Ne abbiamo che, una volta maturato il diritto alla pensione, l previdenziale non CP_2
poteva modificare in peius il trattamento pensionistico in atto e ciò non sarebbe stato possibile neanche sotto il vigore del nuovo testo di detto articolo, come modificato dalla Legge 296/2006; peraltro la nel 2010 ha restituito quanto trattenuto a CP_1
tutto il 2008.
Del resto, la norma che assicura la salvezza del “pro rata” fa riferimento esclusivamente alle pensioni in itinere, garantendo l'irriducibilità del trattamento pensionistico virtualmente conseguito ancor prima della maturazione del diritto alla pensione;
nulla quaestio, invece, per le pensioni in essere giacché l'intangibilità dei diritti quesiti è garantita costituzionalmente dall'art. 3 Cost.. Al riguardo, infatti, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che “… il necessario rispetto del principio del “pro rata” contenuto nel ricordato L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, indica chiaramente che i provvedimenti adottandi dalle Casse di previdenza “allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio” devono garantire
l'intangibilità degli effetti derivanti, per gli assicurati le cui prestazioni pensionistiche non siano state ancora acquisite, delle quote di contribuzione già versate e, quindi, della misura delle prestazioni potenzialmente maturate in itinere, dal che discende che, a fortiori, non possono essere incise le prestazioni pensionistiche ormai in atto, siccome compiutamente maturate ed erogate al momento degli interventi correttivi …” (cfr. Cass. civ. n. 31875/2018; Cass. civ. Ord.
n. 19711/2017; Cass. civ. n. 25029/2009).
La nuova formulazione dell'art. 3, comma 12 della Legge n. 335/95 (ad opera della
L. 296/2006) stabilisce che “Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal
Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni (…) Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”.
Tale ius superveniens, essendo modificativo e non interpretativo della normativa precedente, comunque non può essere invocato in relazione a provvedimenti che, come quello in esame, hanno inciso su pensioni già in essere al momento della loro emanazione. Né può la previsione contenuta nell'ultimo capoverso (“… Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge”) rendere legittimi gli atti e i provvedimenti già adottati dalle Casse di previdenza prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria 2007, se questi non sono comunque conformi alla legge, come rivista dal legislatore, che ha continuato a far salvo il principio del pro-rata; il che, nel caso di specie deve escludersi, in quanto la norma previgente (L. 335/1995), nella cui vigenza il provvedimento in questione era stato adottato, permetteva agli Enti previdenziali privatizzati di variare gli elementi costitutivi del rapporto obbligatorio che li legava agli assicurati, ma non permetteva altresì di sottrarsi in parte all'adempimento, riducendo l'ammontare delle prestazioni attraverso l'imposizione di contributi di solidarietà (cfr. ex multis, Cass. civ. n. 36019/2022; Cass. civ. nn. 9864/19, 31875/18,
12338/16, 17742/15, nonché Cass. civ. n. 18556/2012).
Avendo la nelle sue odierne difese auspicato un mutamento di giurisprudenza, CP_1
non può non rilevarsi come, ancor più di recente, la Giurisprudenza di legittimità abbia sostenuto che “…la delegificazione, con attribuzione della potestà normativa alle singole Casse, deve ritenersi riguardare la variazione delle aliquote contributive, la riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, da adottarsi comunque nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate.” (cfr.
Cass. civ. n. 34543/2022; Cass. civ. n. 7568/2017); e, come si è visto, anche nel rispetto dei limiti costituzionali sopra richiamati e nella espressa riserva di legge nel caso si vogliano emanare provvedimenti come quello in oggetto.
Anche la sentenza n. 603/2019 della Corte di Cassazione conferma il suddetto orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche dal Giudice di primo grado nella sentenza tra le medesime odierne parti n. 5816/2019, secondo cui “… L'autonomia degli stessi enti, tuttavia, incontra un limite fondamentale, imposto dalla stessa disposizione che la prevede (ossia dal predetto D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2), la quale definisce espressamente i tipi di provvedimento da adottare, identificati, appunto, in base al loro contenuto ("variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti"). Esula, tuttavia, dal novero (una sorta di numerus clausus) degli stessi provvedimenti - e risulta incompatibile, peraltro, con il
"rispetto del principio del pro rata (...)" - qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti.” (cfr. anche Cass. civ. n. 34543/2022).
L'intervento legislativo di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014)”), art. 1, comma 488, è nuovamente intervenuto in tema di principio del pro rata temporis stabilendo che “L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine”.
Proprio su questa previsione si fondano buona parte delle ragioni della che CP_1
mirano ad ottenere un mutamento di giurisprudenza, come si vedrà in seguito.
Tuttavia, anche detto intervento legislativo non potrebbe comunque legittimare la trattenuta sulle pensioni già maturate, operata dalle Casse previdenziali mediante la previsione del contributo di solidarietà, atteso che detto contributo, essendo straordinario e necessariamente limitato nel tempo, non può esser fatto rientrare tra quegli atti e deliberazioni “… finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine” (cfr. Cass. n. 53/2015 e Cass. civ. n. 7568/2017).
In proposito deve ricordarsi che su detta norma di interpretazione autentica, vi è stato ampio dibattito giurisprudenziale, che ha poi portato ad un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 17742/2015).
Nello specifico, le Sezioni Unite, nell'illustrare la portata interpretativa del comma
488 della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) hanno affermato che la sua funzione di chiarificazione del dettato normativo di cui alla Legge Finanziaria 2006,
“… non ha, però, il contenuto preteso dalla difesa della di rendere efficaci e CP_3
legittime indistintamente tutte le delibere adottate dal Comitato dei delegati (…), ma attiene alla specifica determinazione del contenuto del principio del pro rata rilevante, in relazione al momento della maturazione del diritto a pensione, prima e dopo l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296. Per i trattamenti pensionistici maturati a partire dal 1 gennaio 2007 trova applicazione la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, nella formulazione introdotta dal citato L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 763, che prevede che gli enti previdenziali suddetti emettano delibere che mirano alla salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine,
"avendo presente" - e non più rispettando in modo assoluto - il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenendo conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, con espressa salvezza degli atti e delle deliberazioni in materia previdenziale già adottati dagli enti medesimi ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. n. 296 del 2006.
15. Tenendo conto di tali principi, deve rilevarsi che nella fattispecie ora in esame
l'assicurato ha maturato il diritto a pensione a decorrere dal 1.12.01 e che, quindi, risultano irrilevanti tanto la modifica apportata alla n. 335, art. 3, comma 12, dalla
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763 e, più che mai, l'interpretazione data dalla L.
n. 147 del 2013, art. 1, comma 488.”.
Proprio tale statuizione, è stata applicata dal Giudice di primo grado nella causa di identico contenuto pendente tra le sesse parti in merito alle trattenute operate dalla sulla pensione del Dott. dal 2009 all'aprile 2015 – conclusasi con la già CP_1 Pt_1
sentenza n. 3450/16 in atti (come si è visto ormai definitiva, perché confermata prima dalla Corte d'Appello e poi dalla Corte di Cassazione) in cui si legge “…essendo pacificamente maturato il diritto a pensione del ricorrente dall'ottobre 2003, facendo applicazione dei principi suesposti, deve concludersi per la fondatezza del ricorso.”.
Si noti che detta sentenza si riferisce alle trattenute operate a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione del Dott. a far data dal 2009 sino all'aprile 2015 e Pt_1
quindi si riferisce anche al periodo successivo alle citate modifiche legislative di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
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A fronte di tale indirizzo del tutto consolidato la difesa della ha auspicato un CP_1
ripensamento giurisprudenziale in quanto tutti i precedenti citati si riferirebbero a cause introdotte prima dell'entrata in vigore l'art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
(Legge di Stabilità 2014), che avrebbe reso definitivamente chiara la volontà del
Legislatore di ritenere legittimi i provvedimenti, come quelli della che CP_4
hanno applicato il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione, finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine delle Casse previdenziali privatizzate.
Tale affermazione, come si è visto, non corrisponde al vero. Come affermato, tra le altre, da Cass. sent. N. 20 del 3 gennaio 2019:”Quanto alla disposizione di cui all'art 1 comma 488 della legge n. 147 del 2013, qualificata come di interpretazione autentica – secondo cui:«L'ultimo periodo della L. 27 dicembre
2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine», va rilevato che questa Corte (cfr. Cass. n. 6702 del 2016, ord. n. 7568 del 2017) ha già affermato che «quest'ultimo intervento legislativo non incide sulla soluzione della presente questione, dal momento che la norma in esame pone come condizione di legittimità degli atti che essi siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, proprio perché di carattere provvisorio e limitato nel tempo, cosi come affermato dalla stessa ricorrente» …Va ulteriormente considerato che, comunque, non può prescindersi dalla considerazione che la norma di cui all'ultimo periodo dell'art. 1, comma 763, legge 27 dicembre 2006, n. 296, non può che riguardare i provvedimenti che hanno inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico dei professionisti iscritti alla e non già la materia CP_1
che esula dai poteri delle Casse, quale quella in esame. Appare utile, al fine di confermare l'estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte
Costituzionale n 173/2016 che, nel valutare l'analogo prelievo disposto dall'art. 1, comma 486, legge n. 147 del 2013, ha affermato che si è in presenza di un «prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)»… Sulla base delle considerazioni che precedono deve concludersi nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore. Le ragioni che hanno indotto questa Corte a ritenere che tra i poteri della non vi sia anche CP_1
quello di applicare ai pensionati un contributo di solidarietà consente di escludere che possa incidere sulle conclusioni qui assunte la citata e recente sentenza della
Corte Costituzionale, che ha concluso per la legittimità costituzionale dell'art 1 comma 486 della legge finanziaria del 2014 (ritenendo sussistere “sia pur al limite”, rispettate nel caso dell'intervento legislativo in esame” le condizioni dalla Corte enunciate per la legittimità dell'intervento quali operare all'interno del complessivo sistema della previdenza;
essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema;
incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile;
rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura una tantum”)”.
Di sicuro, i chiari ed inequivoci riferimenti effettuati da questa ed altre sentenze alla
L. n. 147/2013 non costituiscono affatto dei meri obiter dicta, posti in essere nella parte conclusiva delle sentenze come arditamente affermato dalla senza che CP_1
possa rilevare in alcun modo il fatto che l'esame della Legge di Stabilità 2014 non costituisse in quei casi “lo specifico oggetto del giudizio”.
Non esiste quindi alcun motivo che possa giustificare un mutamento di giurisprudenza e il giudice è tenuto ad attenersi al citato indirizzo che deve ritenersi del tutto consolidato, a maggior ragione rispetto al sig. che ha già proposto Pt_1
diverse domande accolte finora in tutti i gradi di giudizio.
In sintesi, le allegazioni difensive della ripropongono, cercando di svilupparli, CP_1
gli stessi argomenti, basati essenzialmente sulla finalità di salvaguardare il c.d.
“equilibrio finanziario”, già ripetutamente sottoposti al vaglio della giurisprudenza, anche di legittimità, con esito negativo. E' del tutto evidente, infine, la contraddittorietà dell'affermazione della che, CP_1
dopo avere espressamente rivendicato il proprio diritto ad effettuare le trattenute, e ammesso di non avere più applicato il contributo di solidarietà solo dal 1.1.2024, deduce che non vi sarebbe prova che queste trattenute siano state effettuate per tutto il periodo (anteriore al 1.1.2024) per cui è causa (v. comunque modello Cud).
Per le esposte ragioni, il ricorso merita accoglimento e la causa va decisa immediatamente e senza dilazione, secondo le regole del processo del lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/2022 con la precisazione che non sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cpc.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando: dichiara l'illegittimità del prelievo operato dalla sulla pensione del Dott. CP_1 Pt_1
effettuato a titolo di contributo di solidarietà e per l'effetto – condanna la
[...]
a favore dei Dottori Commercialisti, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire a le somme Parte_1
indebitamente trattenute a tale titolo da febbraio 2023 a dicembre 2023 (incluso) pari a € 3.394,32, oltre accessori di legge;
condanna la Controparte_1 Controparte_1
a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 2.626,00,
[...]
oltre spese generali (15%),rimborso contributo unificato, IVA e CPA.
Roma 16.12.2025 Il Giudice
MB SS