Art. 6.
Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.
Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e alle volturazioni e trascrizioni catastali dei beni stessi saranno esenti da ogni tributo o diritto fiscale.