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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5168/2023 R.G. sul ricorso depositato il 31/10/2023 proposto da (difeso dagli avv. Samantha Farcomeni ed Antonella Irtolo) Parte_1
nei confronti di (difeso congiuntamente e/o Controparte_1
disgiuntamente, dai funzionari dello stesso , dott. Salvatore Nucera e dott. Nicola Malara CP_1
)
e nei confronti di ( Controparte_2
difeso da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) , viste le note di trattazione scritta di tutte le parti,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto : dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver interamente computati , come anzianità di servizio anche nel rapporto a tempo indeterminato di ruolo, tutti i periodi di servizio a tempo determinato( pre ruolo) dedotti in ricorso resi nella qualità di collaboratore scolastico , intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver computati , come anzianità di servizio valevole anche ai fini economici nel rapporto a tempo indeterminato ( di ruolo ), i periodi di servizio a tempo determinato sopradetti , intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e nella misura sopra riconosciuta;
condanna parte resistente all' inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale in ragione della predetta anzianità e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 16. 02
.2016 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Condanna Il al versamento all' della contribuzione sulle somme dovute a titolo del CP_1 CP_2
riconoscimento sopra indicato .
Dichiara inammissibile la domanda di rendita vitalizia e di risarcimento del danno previdenziale
Rigetta nel resto .
1 Spese compensate per intero tra le parti “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso, previa eventuale disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs 297/1994 nonché di ogni altra disposizione che si ponga in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro allegato alla Direttiva Comunitaria
1999/70/CE;
1) annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera Prot. n. 2378 del 04.07.2022;
2) dichiarare il diritto di parte ricorrente, in ipotesi di accertato trattamento discriminatorio, al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio complessiva non di ruolo, ai fini giuridici ed economici, secondo i principi sopra esposti, ad ogni effetto di legge, economico e di carriera, adottando tutti i provvedimenti necessari, sia presupposti che consequenziali;
3) riconoscere, conseguentemente ed in ogni caso, il diritto del ricorrente:
- alla medesima progressione economica e di carriera che gli sarebbe spettata ove fosse stato immesso in ruolo sin dalla stipula del primo contratto a termine con ogni conseguenza anche sull'attuale trattamento retributivo;
- al conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale;
- alla liquidazione di tutte le differenze retributive maturate, eventualmente anche a titolo di risarcimento danni, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- al versamento integrativo dei contributi previdenziali;
- ad ogni altra conseguenza economica, giuridica e di carriera derivante dalla corretta ricostruzione della carriera secondo i principi sopra illustrati.
4) condannare, il al pagamento, anche a titolo risarcitorio e/o di mero Controparte_1
debito retributivo, delle differenze retributive tra quanto fin qui percepito e quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in applicazione dei principi sopra esposti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
5) condannare il al versamento dei relativi contributi previdenziali;
Controparte_1
6) condannare il , in persona del pro-tempore, al pagamento di Controparte_1 CP_3
spese e compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti, oltre accessori come per legge.
2 Si costituiva il resistente come in epigrafe e chiedeva la condanna dei datori di lavoro, al CP_2
versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertati e non prescritti.
Si costituiva il resistente e contestava domanda, eccependo Controparte_1
pure la prescrizione dei diritti azionati .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
La causa concerne , in primo luogo, la pretesa della parte ricorrente( dipendente del CP_1 resistente come collaboratore scolastico ) a veder riconosciuta l'anzianità di servizio pre ruolo maturata tra il 19.1. 2001 e il 31.8. 2011 per come meglio dettagliato in ricorso , sia sui periodi di pre -ruolo sia sul periodo del rapporto di ruolo.
Lamenta che nel decreto di ricostruzione carriere era stato riconosciuto un periodo di preruolo di soli anni 8, mesi 5 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici ed anni 2 mesi 2 giorni 25 a soli fini economici, con utilizzabilità dell'anzianità utile ai soli fini economici ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni , laddove invece aveva maturato nel pre ruolo complessivi giorni 3911, pari ad anni 10, mesi 8 e giorni 21,.
Tale misura dedotta di anni , mesi e giorni di pre ruolo non è contestata dal . CP_1
La domanda del ricorrente chiede il riconoscimento dell'integrale servizio pre ruolo
Sull'argomento non può che richiamarsi la recente la giurisprudenza di legittimità che ha affermato, qui in sintesi : < in base ai principi richiamati, cui questa Corte intende dare continuità, in accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame al Giudice del merito, il quale effettuerà una verifica in concreto ai fini del computo dell'anzianità di servizio, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, nei termini enunciati da Cass. 31149/2019, il cui principio di diritto di seguito si riporta «In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà
3 comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»; > Cass, sez L n. 3179/21.
Inoltre < è ormai consolidata la affermazione della natura discriminatoria di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata alla anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro ( ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, nr.15352).> Cass sent n.
2248/2022
Analogamente per docenti e personale AT : < 3. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, ha ritenuto, a partire da CP_4
Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att. c.p.c., che «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica,
l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato»;
4. da ciò la medesima pronuncia ha tratto la conseguenza, anch'essa qui condivisa, per cui, sempre quanto ai docenti, «il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;
5. ciò comporta l'accoglimento del primo motivo, quanto al con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché nel definire il merito CP_5
proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;
6. sempre sulla scia della citata pronuncia della
Corte di Giustizia, questa S.C., con riferimento agli A.T.A., ha ritenuto, anche qui con decisione le cui motivazioni si hanno per integralmente richiamate anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att.
c.p.c., che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico
4 ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi» (Cass. 28 novembre 2019, n.
31150), concludendo quindi in senso diametralmente opposto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella presente causa;
> Cass Civile Ord. Sez. 6 Num. 25570 Anno 2021.
Attesa l'autorevolezza delle pronunce – sorrette da ampia motivazione alla quale si rimanda - quale esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione ed espressione di un orientamento ormai consolidato , non vi sono ragioni per discostarsi dai principi sopra enunciati.
Venendo al caso in esame , il non contesta l'esistenza e durata dei contratti a termine (pre CP_1
–ruolo) dedotti dalla parte ricorrente né offre elementi che smentiscano l'interesse e la possibilità della stessa a conseguire un più favorevole calcolo del periodo di pre-ruolo applicando la normativa e la giurisprudenza dell'Unione Europea tale da incrementare l'anzianità di servizio rispetto a quella indicata nel decreto dirigenziale contestato.
Ne discende che va ritenuta fondata la pretesa della parte ricorrente al computo degli anni pregressi ed utili di pre- ruolo al fine di incrementare l'anzianità nel rapporto di ruolo aggiungendo integralmente quella maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato .
La contestazione dl decreto di ricostruzione carriera non è inammissibile perché, seppure azionata dopo dieci anni, non sussiste la prescrizione.
L'eccezione di prescrizione, ove intesa nei riguardi di tale accertamento della anzianità , va comunque respinta perché non è applicabile all'anzianità di servizio in sé , trattandosi quest'ultima aspetto relativo alla dimensione temporale del rapporto, non un diritto.
INQUADRAMENTO ECONOMICO E STIPENDIALE
In merito poi alle pretese retributive di livello stipendiale accresciuto per effetto del computo nell'anzianità di servizio del servizio pre ruolo, in argomento di recente si è affermato 4.2.
Pertanto, il ricorso principale deve essere accolto in applicazione del seguenti principi di diritto già affermati da questa Corte in analoghe fattispecie (vedi, per tutte: Cass. 22 novembre 2019, n.
30573; Cass. 28 novembre 2019, n. 31149): a) "in tema di retribuzione del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312 del 1980 possono essere concessi solo a determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare (vedi:
5 sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013), mentre in base alla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, di diretta applicazione, anche ai dipendenti assunti con reiterati contratti a termine va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Per distinguere correttamente le suddette due ipotesi è essenziale stabilire con precisione - al di là delle espressioni letterali usate - quale sia l'oggetto della domanda azionata che è da identificare secondo il criterio del c.d. petitum sostanziale"; b) "in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". > Cass. Civile Sent.
Sez. L Num. 10411 Anno 2020 .
Va anche rilevato che : Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato»..>
Cass 2924/2020.
Nel caso della odierna parte ricorrente, dunque, in merito al diritto al maggiore trattamento economico e alle differenze retributive scaturenti dal computo integrale aggiuntivo dell'anzianità di pre -ruolo ,deve verificarsi se in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre- ruolo possa la ricorrente , secondo i criteri della progressione stipendiale per fasce applicabili al rapporto di lavoro de quo , aver maturato delle differenze retributive in ragione del servizio pre- ruolo nel periodo richiesto.
6 Il non nega un tale eventuale effetto ma eccepisce la prescrizione quinquennale tenuto CP_1
conto della diffida avvenuta solo il 16.2.2021 ( non è contestata la ricezione ).
L'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata per le somme maturate prima del 16.2.2016.
Invero la prescrizione correva nel corso dei rapporti di lavoro a termine e poi anche nel corso del rapporto di lavoro di ruolo come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
In tema anche di recente < Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» > così Cass Civile Sent. Sez.
L Num. 15352 Anno 2020.
Va rilevato che la ricorrente deduce rapporti pre ruolo dal 2001 al 2011 e poi una situazione retributiva di ruolo dal 1.9.2011 in poi .
La ricorrente non specifica se richieda le differenze retributive maturate nei singoli rapporti a termine ma nel ricorso appare lamentare la erogazione della retribuzione base per cui appare oggetto della pretesa .
Infatti in ricorso afferma < Per come emerge dai cedolini paga in atti , per il servizio prestato durante il periodo pre ruolo, il ricorrente ha continuato a percepire la retribuzione base delle corrispondenti tabelle stipendiali via via succedutesi negli anni.
8. Tuttavia, l'odierno istante avrebbe dovuto maturare, al termine del secondo anno di servizio, il primo scatto (3-8 anni), e successivamente, al termine dell'ottavo anno, il secondo scatto (9-14), con il corrispondente adeguamento retributivo. (…)alla medesima progressione economica e di carriera che gli sarebbe spettata ove fosse stato immesso in ruolo sin dalla stipula del primo contratto a termine con ogni conseguenza anche sull'attuale trattamento retributivo;
- al conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale;
- alla liquidazione di tutte le differenze retributive maturate>
Ne discende che sono richieste somme retributive sia maturate nel pre ruolo sia dopo nel rapporto di ruolo .Le somme retributive maturate nel pre ruolo senza atti interruttivi nel quinquennio sono dunque certamente prescritte .
7 In merito alle differenze retributive maturate nel rapporto di ruolo dal 1.9. 2011 come effetto del pre-ruolo integralmente riconosciuto , tenuto conto della diffida del 16.2.2021 sono prescritte quelle maturate fino al 15.2.2016. e vanno invece riconosciute quelle maturate successivamente .
Non si può accogliere la domanda di qualificazione di risarcimento del danno , perché il periodo
è lavorato e le differenze sono relative alla retribuzione.
VERSAMENTO CONTRIBUZIONE
CP_ La parte ricorrente chiede il versamento integrativo dei contributi previdenziali e chiama l' il quale si è costituito chiedendo esso stesso la condanna al pagamento della contribuzione,
CP_
L' ha dunque chiesto la condanna del datore di lavoro, al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertati e non prescritti
.Va preso atto che l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 202/2024 ha esteso dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Pertanto trattandosi di contribuzione pubblica non ancora prescritta , sulle somme retributive dovute per effetto della presente sentenza al ricorrente , va condannato il Ministero al versamento
CP_ all' della contribuzione .
Nelle note parte ricorrente ha chiesto rendita vitalizia e il risarcimento del danno ma si tratta di domanda nuova non contenuta nel ricorso e come tale inammissibile.
SPESE
Spese del giudizio compensate interamente per parziale fondatezza della domanda ed essendo sul trattamento economico le differenze di trattamento economico richieste di gran lunga prescritte .
Reggio di Calabria 9.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 5168/2023 R.G. sul ricorso depositato il 31/10/2023 proposto da (difeso dagli avv. Samantha Farcomeni ed Antonella Irtolo) Parte_1
nei confronti di (difeso congiuntamente e/o Controparte_1
disgiuntamente, dai funzionari dello stesso , dott. Salvatore Nucera e dott. Nicola Malara CP_1
)
e nei confronti di ( Controparte_2
difeso da avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio ) , viste le note di trattazione scritta di tutte le parti,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto : dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver interamente computati , come anzianità di servizio anche nel rapporto a tempo indeterminato di ruolo, tutti i periodi di servizio a tempo determinato( pre ruolo) dedotti in ricorso resi nella qualità di collaboratore scolastico , intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato;
Dichiara il diritto della parte ricorrente ad aver computati , come anzianità di servizio valevole anche ai fini economici nel rapporto a tempo indeterminato ( di ruolo ), i periodi di servizio a tempo determinato sopradetti , intercorsi con la parte resistente prima dell'assunzione a tempo indeterminato, e nella misura sopra riconosciuta;
condanna parte resistente all' inquadramento nella corretta fascia e/o scaglione stipendiale in ragione della predetta anzianità e al pagamento delle differenze retributive maturate dal 16. 02
.2016 oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Condanna Il al versamento all' della contribuzione sulle somme dovute a titolo del CP_1 CP_2
riconoscimento sopra indicato .
Dichiara inammissibile la domanda di rendita vitalizia e di risarcimento del danno previdenziale
Rigetta nel resto .
1 Spese compensate per intero tra le parti “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso, previa eventuale disapplicazione dell'art. 569 D. Lgs 297/1994 nonché di ogni altra disposizione che si ponga in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro allegato alla Direttiva Comunitaria
1999/70/CE;
1) annullare e/o disapplicare il decreto di ricostruzione di carriera Prot. n. 2378 del 04.07.2022;
2) dichiarare il diritto di parte ricorrente, in ipotesi di accertato trattamento discriminatorio, al riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio complessiva non di ruolo, ai fini giuridici ed economici, secondo i principi sopra esposti, ad ogni effetto di legge, economico e di carriera, adottando tutti i provvedimenti necessari, sia presupposti che consequenziali;
3) riconoscere, conseguentemente ed in ogni caso, il diritto del ricorrente:
- alla medesima progressione economica e di carriera che gli sarebbe spettata ove fosse stato immesso in ruolo sin dalla stipula del primo contratto a termine con ogni conseguenza anche sull'attuale trattamento retributivo;
- al conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale;
- alla liquidazione di tutte le differenze retributive maturate, eventualmente anche a titolo di risarcimento danni, oltre accessori di legge dal dovuto al soddisfo;
- al versamento integrativo dei contributi previdenziali;
- ad ogni altra conseguenza economica, giuridica e di carriera derivante dalla corretta ricostruzione della carriera secondo i principi sopra illustrati.
4) condannare, il al pagamento, anche a titolo risarcitorio e/o di mero Controparte_1
debito retributivo, delle differenze retributive tra quanto fin qui percepito e quanto il ricorrente avrebbe avuto diritto a percepire in applicazione dei principi sopra esposti, oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
5) condannare il al versamento dei relativi contributi previdenziali;
Controparte_1
6) condannare il , in persona del pro-tempore, al pagamento di Controparte_1 CP_3
spese e compensi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori costituiti, oltre accessori come per legge.
2 Si costituiva il resistente come in epigrafe e chiedeva la condanna dei datori di lavoro, al CP_2
versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertati e non prescritti.
Si costituiva il resistente e contestava domanda, eccependo Controparte_1
pure la prescrizione dei diritti azionati .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è parzialmente fondato.
La causa concerne , in primo luogo, la pretesa della parte ricorrente( dipendente del CP_1 resistente come collaboratore scolastico ) a veder riconosciuta l'anzianità di servizio pre ruolo maturata tra il 19.1. 2001 e il 31.8. 2011 per come meglio dettagliato in ricorso , sia sui periodi di pre -ruolo sia sul periodo del rapporto di ruolo.
Lamenta che nel decreto di ricostruzione carriere era stato riconosciuto un periodo di preruolo di soli anni 8, mesi 5 e giorni 20 ai fini giuridici ed economici ed anni 2 mesi 2 giorni 25 a soli fini economici, con utilizzabilità dell'anzianità utile ai soli fini economici ai fini della maturazione delle successive posizioni stipendiali al compimento dell'anzianità di anni , laddove invece aveva maturato nel pre ruolo complessivi giorni 3911, pari ad anni 10, mesi 8 e giorni 21,.
Tale misura dedotta di anni , mesi e giorni di pre ruolo non è contestata dal . CP_1
La domanda del ricorrente chiede il riconoscimento dell'integrale servizio pre ruolo
Sull'argomento non può che richiamarsi la recente la giurisprudenza di legittimità che ha affermato, qui in sintesi : < in base ai principi richiamati, cui questa Corte intende dare continuità, in accoglimento dei motivi di ricorso la sentenza deve essere cassata, con rinvio per un nuovo esame al Giudice del merito, il quale effettuerà una verifica in concreto ai fini del computo dell'anzianità di servizio, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, nei termini enunciati da Cass. 31149/2019, il cui principio di diritto di seguito si riporta «In tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato; il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà
3 comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»; > Cass, sez L n. 3179/21.
Inoltre < è ormai consolidata la affermazione della natura discriminatoria di tale trattamento, nella parte in cui non prevede, in ragione della natura a termine del rapporto di lavoro, alcuna progressione economica legata alla anzianità di servizio acquisita nel corso dei precedenti rapporti di lavoro ( ex plurimis: Cassazione civile sez. lav., 17/07/2020, nr.15352).> Cass sent n.
2248/2022
Analogamente per docenti e personale AT : < 3. questa S.C., interpretando ed applicando i principi da ultimo definiti da Corte di Giustizia 20 settembre 2018, ha ritenuto, a partire da CP_4
Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, alla cui motivazione qui condivisa, si fa integrale rinvio anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att. c.p.c., che «in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica,
l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato»;
4. da ciò la medesima pronuncia ha tratto la conseguenza, anch'essa qui condivisa, per cui, sempre quanto ai docenti, «il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato»;
5. ciò comporta l'accoglimento del primo motivo, quanto al con rinvio alla medesima Corte d'Appello, affinché nel definire il merito CP_5
proceda attraverso i predetti raffronti e verifiche;
6. sempre sulla scia della citata pronuncia della
Corte di Giustizia, questa S.C., con riferimento agli A.T.A., ha ritenuto, anche qui con decisione le cui motivazioni si hanno per integralmente richiamate anche ai sensi dell'118, co. 2, disp. att.
c.p.c., che «in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico
4 ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola
4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi» (Cass. 28 novembre 2019, n.
31150), concludendo quindi in senso diametralmente opposto a quanto ritenuto dalla Corte territoriale nella presente causa;
> Cass Civile Ord. Sez. 6 Num. 25570 Anno 2021.
Attesa l'autorevolezza delle pronunce – sorrette da ampia motivazione alla quale si rimanda - quale esercizio della funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione ed espressione di un orientamento ormai consolidato , non vi sono ragioni per discostarsi dai principi sopra enunciati.
Venendo al caso in esame , il non contesta l'esistenza e durata dei contratti a termine (pre CP_1
–ruolo) dedotti dalla parte ricorrente né offre elementi che smentiscano l'interesse e la possibilità della stessa a conseguire un più favorevole calcolo del periodo di pre-ruolo applicando la normativa e la giurisprudenza dell'Unione Europea tale da incrementare l'anzianità di servizio rispetto a quella indicata nel decreto dirigenziale contestato.
Ne discende che va ritenuta fondata la pretesa della parte ricorrente al computo degli anni pregressi ed utili di pre- ruolo al fine di incrementare l'anzianità nel rapporto di ruolo aggiungendo integralmente quella maturata nei rapporti di lavoro a tempo determinato .
La contestazione dl decreto di ricostruzione carriera non è inammissibile perché, seppure azionata dopo dieci anni, non sussiste la prescrizione.
L'eccezione di prescrizione, ove intesa nei riguardi di tale accertamento della anzianità , va comunque respinta perché non è applicabile all'anzianità di servizio in sé , trattandosi quest'ultima aspetto relativo alla dimensione temporale del rapporto, non un diritto.
INQUADRAMENTO ECONOMICO E STIPENDIALE
In merito poi alle pretese retributive di livello stipendiale accresciuto per effetto del computo nell'anzianità di servizio del servizio pre ruolo, in argomento di recente si è affermato 4.2.
Pertanto, il ricorso principale deve essere accolto in applicazione del seguenti principi di diritto già affermati da questa Corte in analoghe fattispecie (vedi, per tutte: Cass. 22 novembre 2019, n.
30573; Cass. 28 novembre 2019, n. 31149): a) "in tema di retribuzione del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, gli scatti biennali di anzianità previsti dall'art. 53 della legge n. 312 del 1980 possono essere concessi solo a determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare (vedi:
5 sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013), mentre in base alla clausola 4 dell'accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, di diretta applicazione, anche ai dipendenti assunti con reiterati contratti a termine va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall'anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Per distinguere correttamente le suddette due ipotesi è essenziale stabilire con precisione - al di là delle espressioni letterali usate - quale sia l'oggetto della domanda azionata che è da identificare secondo il criterio del c.d. petitum sostanziale"; b) "in tema di riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della I. n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto "ah origine" a tempo indeterminato;
il giudice del merito, per accertare la sussistenza di tale discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare, pertanto, le interruzioni fra un rapporto e l'altro, né applicare la regola dell'equivalenza fissata dal richiamato art. 489, e, in caso di disapplicazione, computare l'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato". > Cass. Civile Sent.
Sez. L Num. 10411 Anno 2020 .
Va anche rilevato che : Il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola
4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato»; «viola la richiamata clausola anche l'art. 2 del c.c.n.l.
4.8.2011 nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento 'ad personam', fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva ai soli assunti a tempo indeterminato»..>
Cass 2924/2020.
Nel caso della odierna parte ricorrente, dunque, in merito al diritto al maggiore trattamento economico e alle differenze retributive scaturenti dal computo integrale aggiuntivo dell'anzianità di pre -ruolo ,deve verificarsi se in ragione dell'integrale riconoscimento del servizio pre- ruolo possa la ricorrente , secondo i criteri della progressione stipendiale per fasce applicabili al rapporto di lavoro de quo , aver maturato delle differenze retributive in ragione del servizio pre- ruolo nel periodo richiesto.
6 Il non nega un tale eventuale effetto ma eccepisce la prescrizione quinquennale tenuto CP_1
conto della diffida avvenuta solo il 16.2.2021 ( non è contestata la ricezione ).
L'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata per le somme maturate prima del 16.2.2016.
Invero la prescrizione correva nel corso dei rapporti di lavoro a termine e poi anche nel corso del rapporto di lavoro di ruolo come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità
In tema anche di recente < Nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 nn. 4 e 5 cod. civ. che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento» > così Cass Civile Sent. Sez.
L Num. 15352 Anno 2020.
Va rilevato che la ricorrente deduce rapporti pre ruolo dal 2001 al 2011 e poi una situazione retributiva di ruolo dal 1.9.2011 in poi .
La ricorrente non specifica se richieda le differenze retributive maturate nei singoli rapporti a termine ma nel ricorso appare lamentare la erogazione della retribuzione base per cui appare oggetto della pretesa .
Infatti in ricorso afferma < Per come emerge dai cedolini paga in atti , per il servizio prestato durante il periodo pre ruolo, il ricorrente ha continuato a percepire la retribuzione base delle corrispondenti tabelle stipendiali via via succedutesi negli anni.
8. Tuttavia, l'odierno istante avrebbe dovuto maturare, al termine del secondo anno di servizio, il primo scatto (3-8 anni), e successivamente, al termine dell'ottavo anno, il secondo scatto (9-14), con il corrispondente adeguamento retributivo. (…)alla medesima progressione economica e di carriera che gli sarebbe spettata ove fosse stato immesso in ruolo sin dalla stipula del primo contratto a termine con ogni conseguenza anche sull'attuale trattamento retributivo;
- al conseguente inquadramento nella corretta fascia stipendiale;
- alla liquidazione di tutte le differenze retributive maturate>
Ne discende che sono richieste somme retributive sia maturate nel pre ruolo sia dopo nel rapporto di ruolo .Le somme retributive maturate nel pre ruolo senza atti interruttivi nel quinquennio sono dunque certamente prescritte .
7 In merito alle differenze retributive maturate nel rapporto di ruolo dal 1.9. 2011 come effetto del pre-ruolo integralmente riconosciuto , tenuto conto della diffida del 16.2.2021 sono prescritte quelle maturate fino al 15.2.2016. e vanno invece riconosciute quelle maturate successivamente .
Non si può accogliere la domanda di qualificazione di risarcimento del danno , perché il periodo
è lavorato e le differenze sono relative alla retribuzione.
VERSAMENTO CONTRIBUZIONE
CP_ La parte ricorrente chiede il versamento integrativo dei contributi previdenziali e chiama l' il quale si è costituito chiedendo esso stesso la condanna al pagamento della contribuzione,
CP_
L' ha dunque chiesto la condanna del datore di lavoro, al versamento degli oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertati e non prescritti
.Va preso atto che l'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 202/2024 ha esteso dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 i periodi retributivi per i quali opera l'inapplicabilità, che viene prorogata fino al 31 dicembre 2025, dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Pertanto trattandosi di contribuzione pubblica non ancora prescritta , sulle somme retributive dovute per effetto della presente sentenza al ricorrente , va condannato il Ministero al versamento
CP_ all' della contribuzione .
Nelle note parte ricorrente ha chiesto rendita vitalizia e il risarcimento del danno ma si tratta di domanda nuova non contenuta nel ricorso e come tale inammissibile.
SPESE
Spese del giudizio compensate interamente per parziale fondatezza della domanda ed essendo sul trattamento economico le differenze di trattamento economico richieste di gran lunga prescritte .
Reggio di Calabria 9.5.2025.
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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