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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/12/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 929/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SS Cabianca Presidente
Dott.ssa IC Benvenuti Giudice
Dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso da:
nata a [...], il [...], (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, nato Campodarsego, il 5/03/1954, (C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Tomaello del foro di Venezia (p.e.c.:
presso il cui studio - in Mirano (Ve), Piazza Martiri della Libertà, n. Email_1
36/1 – sono elettivamente domiciliati, con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
In punto: Divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 13.05.2025.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Mira in data 26.08.1978, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del
Comune di Mira dell'anno 1978, parte II, Serie A, atto n. 114, che dall'unione sono nati i figli (nata il Per_1
23.01.1979), SS (nato il [...]) e IC (nata il [...]), maggiorenni ed economicamente indipendenti - e che con provvedimento del 9.04.2010, (depositato il 23.04.2010) nel giudizio per separazione consensuale, codesto Tribunale omologava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 7.09.2009 (confermate con il verbale dell'udienza del 24.03.2010) – hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte indicate nel ricorso introduttivo.
Veniva assegnato termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza cartolare del 27.05.2025. R.G. 929/2025 V.G.
Nel termine perentorio loro assegnato, il difensore delle parti ha dichiarato che in data 28.04.2025 nel Comune di Mira era deceduto il sig. nato a [...] il [...], allegando relativo certificato CP_1 di morte.
Il G.I. tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
Questo Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, poiché l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi, tale evento, qualora occorso in pendenza di giudizio e prima della pronuncia di qualsiasi statuizione, deve ritenersi preclusivo della dichiarazione di separazione o di divorzio, dal momento che il decesso fa cessare il rapporto coniugale e con esso la materia del contendere del giudizio (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 20494/22; v. anche Cass. Civ. n. 4092/2018 e Cass. Civ. n. 31358/2019 secondo cui: “l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi e che tale evento non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l'effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato”).
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
• DICHIARA cessata la materia del contendere per morte di uno dei coniugi;
•ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mira di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle eventuali incombenze di legge;
• NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. SS Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, seconda civile, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. SS Cabianca Presidente
Dott.ssa IC Benvenuti Giudice
Dott.ssa AR Vittoria NO Giudice est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in epigrafe indicato promosso da:
nata a [...], il [...], (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, nato Campodarsego, il 5/03/1954, (C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Tomaello del foro di Venezia (p.e.c.:
presso il cui studio - in Mirano (Ve), Piazza Martiri della Libertà, n. Email_1
36/1 – sono elettivamente domiciliati, con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.
In punto: Divorzio congiunto.
Conclusioni delle parti: come da note scritte del 13.05.2025.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.02.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Mira in data 26.08.1978, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del
Comune di Mira dell'anno 1978, parte II, Serie A, atto n. 114, che dall'unione sono nati i figli (nata il Per_1
23.01.1979), SS (nato il [...]) e IC (nata il [...]), maggiorenni ed economicamente indipendenti - e che con provvedimento del 9.04.2010, (depositato il 23.04.2010) nel giudizio per separazione consensuale, codesto Tribunale omologava la separazione dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato il 7.09.2009 (confermate con il verbale dell'udienza del 24.03.2010) – hanno chiesto a questo
Tribunale di pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni congiunte indicate nel ricorso introduttivo.
Veniva assegnato termine per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza cartolare del 27.05.2025. R.G. 929/2025 V.G.
Nel termine perentorio loro assegnato, il difensore delle parti ha dichiarato che in data 28.04.2025 nel Comune di Mira era deceduto il sig. nato a [...] il [...], allegando relativo certificato CP_1 di morte.
Il G.I. tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
Questo Tribunale ritiene di aderire all'indirizzo giurisprudenziale prevalente della Suprema Corte di
Cassazione, secondo cui, poiché l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi, tale evento, qualora occorso in pendenza di giudizio e prima della pronuncia di qualsiasi statuizione, deve ritenersi preclusivo della dichiarazione di separazione o di divorzio, dal momento che il decesso fa cessare il rapporto coniugale e con esso la materia del contendere del giudizio (cfr. Cass. Civ.
SS.UU. n. 20494/22; v. anche Cass. Civ. n. 4092/2018 e Cass. Civ. n. 31358/2019 secondo cui: “l'art. 149 c.c. prevede che il matrimonio si scioglie in conseguenza della morte di uno dei coniugi e che tale evento non solo deve considerarsi preclusivo della dichiarazione di separazione e di divorzio ma ha anche l'effetto di travolgere ogni pronuncia accessoria alla separazione e al divorzio emessa in precedenza e non ancora passata in giudicato”).
Va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
• DICHIARA cessata la materia del contendere per morte di uno dei coniugi;
•ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mira di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle eventuali incombenze di legge;
• NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16.10.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR Vittoria NO
Il Presidente
Dott. SS Cabianca