CASS
Sentenza 6 marzo 2024
Sentenza 6 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2024, n. 9678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9678 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
lette le conclusioni del PG. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 9678 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/05/2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18 ter ord. pen. da ON BR avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con cui è stato prorogato di tre mesi il controllo della corrispondenza del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 -bis ord. pen.. La ragione di tale proroga è stata individuata nell'intercettazione di una conversazione, in cui il reggente della cosca BR, l'omonimo ON BR (cl. 1983), dialogando con il capo della cosca Pellaro, dimostrava impegno per liberare il ricorrente facendo leva sulla sue condizioni di salute: l'interesse per il detenuto di una importante `ndrina dimostrava, secondo la valutazione del Tribunale, la necessità della continuazione del controllo della sua corrispondenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON BR, per il tramite dei difensori avv. Luca Cianferoni e avv. Mara Campagnolo, deducendo con un unico motivo, la violazione di legge, in particolare dell'art. 18 -ter lett. a) ord. pen.. Rilevava il ricorrente come per oltre 22 anni di detenzione, al BR non fosse mai stata trattenuta alcuna missiva, e come il detenuto, che aveva anche avanzato richiesta di rinuncia alla socialità con altri detenuti, avesse rapporti, epistolari e in sede di colloquio, solo con gli stretti congiunti: nessun pericolo, anche potenziale, per la sicurezza e la disciplina interna dell'istituto era pertanto individuabile in capo al BR, essendo peraltro rimasto del tutto indimostrato che il predetto avesse rapporti con ON BR cl. 83. L'intercettazione segnalata dalla D.D.A. di Reggio Calabria - unico elemento posto a sostegno del provvedimento impugnato -, risalente a ben cinque anni fa, e nel corso della quale il BR cl. 83 si limitava a millantare interesse verso la salute del ricorrente, facendo peraltro affermazioni manifestamente false, non evidenziava, in realtà, un'effettiva ragione di sicurezza, né erano arguibili ulteriori elementi sintomatici di una maggiore ed attuale pericolosità del ricorrente. 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, conclude per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 18 -ter, comma 1, ord. pen. stabilisce che, per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possano essere tra l'altro disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, 2 limitazioni alla corrispondenza per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi. Detta norma, per altro, va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41-bis, ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto in regime differenziato - quale il ricorrente -, prevede espressamente, al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale esterna. L'adozione del visto di controllo sulla corrispondenza, nei confronti dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. pen., è dunque oggetto di una esplicita previsione di legge, che, facendo salva la riserva di giurisdizione, individua ulteriormente, e circoscrive, l'esercizio del controllo nei presupposti, nella durata e nella finalità di tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, risultando così conforme agli artt. 15 Cost. e 8 CEDU (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226629-01). 3. L'ordinanza impugnata, conforme ai principi di diritto sopra enunciati, motiva in modo congruo e non manifestamente illogico, e perciò insindacabile in sede di legittimità, sulle ragioni giustificative delle restrizioni imposte osservando come il manifestato interesse mostrato dal reggente di una cosca ndranghetista, attiva sul territorio, in ordine alle condizioni di salute di un suo esponente soggetto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., costituisca elemento idoneo a ritenere ancora necessario un monitoraggio della corrispondenza. Le censure del ricorrente appaiono palesemente inidonee a superare la corrispondente logica, e ponderata, valutazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il resid nte
lette le conclusioni del PG. LIDIA GIORGIO, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 1 Num. 9678 Anno 2024 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 14/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18/05/2023, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto ex art. 18 ter ord. pen. da ON BR avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia con cui è stato prorogato di tre mesi il controllo della corrispondenza del detenuto, sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41 -bis ord. pen.. La ragione di tale proroga è stata individuata nell'intercettazione di una conversazione, in cui il reggente della cosca BR, l'omonimo ON BR (cl. 1983), dialogando con il capo della cosca Pellaro, dimostrava impegno per liberare il ricorrente facendo leva sulla sue condizioni di salute: l'interesse per il detenuto di una importante `ndrina dimostrava, secondo la valutazione del Tribunale, la necessità della continuazione del controllo della sua corrispondenza. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ON BR, per il tramite dei difensori avv. Luca Cianferoni e avv. Mara Campagnolo, deducendo con un unico motivo, la violazione di legge, in particolare dell'art. 18 -ter lett. a) ord. pen.. Rilevava il ricorrente come per oltre 22 anni di detenzione, al BR non fosse mai stata trattenuta alcuna missiva, e come il detenuto, che aveva anche avanzato richiesta di rinuncia alla socialità con altri detenuti, avesse rapporti, epistolari e in sede di colloquio, solo con gli stretti congiunti: nessun pericolo, anche potenziale, per la sicurezza e la disciplina interna dell'istituto era pertanto individuabile in capo al BR, essendo peraltro rimasto del tutto indimostrato che il predetto avesse rapporti con ON BR cl. 83. L'intercettazione segnalata dalla D.D.A. di Reggio Calabria - unico elemento posto a sostegno del provvedimento impugnato -, risalente a ben cinque anni fa, e nel corso della quale il BR cl. 83 si limitava a millantare interesse verso la salute del ricorrente, facendo peraltro affermazioni manifestamente false, non evidenziava, in realtà, un'effettiva ragione di sicurezza, né erano arguibili ulteriori elementi sintomatici di una maggiore ed attuale pericolosità del ricorrente. 3. Nella requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Lidia Giorgio, conclude per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. L'art. 18 -ter, comma 1, ord. pen. stabilisce che, per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possano essere tra l'altro disposte, nei confronti dei singoli detenuti o internati, 2 limitazioni alla corrispondenza per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi. Detta norma, per altro, va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41-bis, ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto in regime differenziato - quale il ricorrente -, prevede espressamente, al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale esterna. L'adozione del visto di controllo sulla corrispondenza, nei confronti dei detenuti sottoposti al regime ex art. 41-bis ord. pen., è dunque oggetto di una esplicita previsione di legge, che, facendo salva la riserva di giurisdizione, individua ulteriormente, e circoscrive, l'esercizio del controllo nei presupposti, nella durata e nella finalità di tutela delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica, risultando così conforme agli artt. 15 Cost. e 8 CEDU (Sez. 1, n. 449 del 14/11/2003, dep. 2004, Ganci, Rv. 226629-01). 3. L'ordinanza impugnata, conforme ai principi di diritto sopra enunciati, motiva in modo congruo e non manifestamente illogico, e perciò insindacabile in sede di legittimità, sulle ragioni giustificative delle restrizioni imposte osservando come il manifestato interesse mostrato dal reggente di una cosca ndranghetista, attiva sul territorio, in ordine alle condizioni di salute di un suo esponente soggetto al regime di cui all'art. 41-bis ord. pen., costituisca elemento idoneo a ritenere ancora necessario un monitoraggio della corrispondenza. Le censure del ricorrente appaiono palesemente inidonee a superare la corrispondente logica, e ponderata, valutazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il resid nte