TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10991 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 29/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2007/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angelo Randolfi;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA AN;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con domanda amministrativa del 17.11.23 il ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 12 e 13 l. 118/71, e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
La Commissione adita non gli riconosceva i relativi requisiti medici.
Con ricorso depositato il 28.6.24 il ricorrente, in contraddittorio con l' , proponeva, CP_1 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza dei relativi requisiti sanitari.
Il ricorrente, che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il
20/01/2025, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. 2
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che Parte_1
sia affetto dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza
[...] tecnica, da intendersi richiamata.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, determinano una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in misura dell'80% dalla domanda amministrativa, mentre non integrano gli estremi dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Non sussiste, pertanto, il requisito medico per il riconoscimento della pensione di inabilità, né dello stato di handicap grave, mentre esiste quello per il riconoscimento dell'assegno di assistenza dal 17.11.23.
Questo giudice ritiene poi di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 27010 del 2018, secondo cui il presente giudizio di opposizione è limitato all'accertamento del requisito medico, non potendo avere ad oggetto anche l'accertamento del diritto alla prestazione.
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, in considerazione dell'accertamento dell'esistenza di uno solo dei requisiti medici prescritti, rispetto alle tre CP_ domande formulate dall'istante. Spese di CTU a carico dell'
P. Q. M.
dichiara che è in possesso del requisito medico per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 dal 17.11.23.
Rigetta per il resto la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio, ponendo le CP_ spese di c.t.u. a carico dell
Roma, 30/10/2025.
Il giudice
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Paola Giovene di Girasole, presso il Tribunale di Roma, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del 29/10/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n. 2007/2025
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Angelo Randolfi;
ricorrente
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
NA AN;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con domanda amministrativa del 17.11.23 il ricorrente in epigrafe chiedeva il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 12 e 13 l. 118/71, e dello stato di handicap grave ex art. 3, comma 3, l. 104/92.
La Commissione adita non gli riconosceva i relativi requisiti medici.
Con ricorso depositato il 28.6.24 il ricorrente, in contraddittorio con l' , proponeva, CP_1 ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti le pretese.
Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo l'insussistenza dei relativi requisiti sanitari.
Il ricorrente, che aveva dichiarato di contestare le suddette conclusioni del c.t.u. ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4 c.p.c., proponeva rituale opposizione con ricorso depositato il
20/01/2025, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza sia del requisito sanitario prescritto che di quelli socio-economici.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , chiedendo CP_1 confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u. 2
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che Parte_1
sia affetto dalle patologie esaurientemente descritte nella relazione di consulenza
[...] tecnica, da intendersi richiamata.
Tali stati patologici, valutati alla luce delle tabelle di cui al D.M. 5\2\92, determinano una riduzione della capacità lavorativa del ricorrente in misura dell'80% dalla domanda amministrativa, mentre non integrano gli estremi dello stato di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/92.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Non sussiste, pertanto, il requisito medico per il riconoscimento della pensione di inabilità, né dello stato di handicap grave, mentre esiste quello per il riconoscimento dell'assegno di assistenza dal 17.11.23.
Questo giudice ritiene poi di adeguarsi all'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 27010 del 2018, secondo cui il presente giudizio di opposizione è limitato all'accertamento del requisito medico, non potendo avere ad oggetto anche l'accertamento del diritto alla prestazione.
Le spese del giudizio si compensano integralmente tra le parti, in considerazione dell'accertamento dell'esistenza di uno solo dei requisiti medici prescritti, rispetto alle tre CP_ domande formulate dall'istante. Spese di CTU a carico dell'
P. Q. M.
dichiara che è in possesso del requisito medico per il Parte_1 riconoscimento dell'assegno di invalidità ex art. 13 l. 118/71 dal 17.11.23.
Rigetta per il resto la domanda.
Compensa integralmente tra le parti le spese di entrambe le fasi del giudizio, ponendo le CP_ spese di c.t.u. a carico dell
Roma, 30/10/2025.
Il giudice