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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 24/11/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2385 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. DOTTI MONICA, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. DOTTI MONICA, giusta delega in atti CP_1
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e era ormai divenuta intollerabile. Parte_1 CP_1
Tanto si evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Parte_1 CP_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, non definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di , coniugi per Parte_1 CP_1
matrimonio contratto in data 16.09.2017 in Albenga (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Albenga al numero 27, parte II, serie A, anno 2017, alle condizioni di seguito esposte:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto.
2) La casa coniugale condotta in locazione dalla signora sita in Ceriale Via Parte_1
Nuova Peagna 99, rimarrà nella disponibilità della stessa e dei due figli minori con tutto ciò che la arreda. Il Sig. si è già trasferito presso altra dimora ed ha già provveduto a trasferire CP_1
i propri effetti personali.
3) I figli minori e saranno affidati ad Persona_1 Persona_2
entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linnee parentali.
4) Le parti concordemente stabiliscono, salvo diverso avviso e/o impegni dei genitori da comunicarsi con congruo anticipo, che i figli vivranno con collocamento quindicinale sia presso la casa familiare della madre (sita in Ceriale via Nuova Peagna 99) sia presso quella del padre (ovvero in Villanova
d'Albenga Frazione Marta 65). Durante le festività Natalizie, Capodanno e Pasqua ciascun genitore potrà stare con i figli seguendo il criterio dell'alternanza annuale (un anno con la madre, l'anno dopo con il padre) e settimanale (ovvero a Natale 6 giorni con la madre e 6 con i l padre. Lo stesso vale per la Pasqua sebbene i giorni di festa siano inferiori). Le vacanze estive i figli potranno trascorrere al massimo tre settimane con ciascun genitore anche non consecutivi da concordarsi entro mese di maggio di ogni anno.
5) Posto che i minori vivranno in modo paritario (15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre), i genitori provvederanno ad un mantenimento diretto.
6) Le spese straordinarie, previamente concordate, così come previste dal protocollo del Tribunale
di Savona, saranno ripartite tra i genitori al 50%. In particolare, saranno ripartite al 50% le spese scolastiche (a titolo esemplificativo: libri scolastici, corredo di inizio anno iscrizioni e tasse scolastiche, gite, lezioni private), mediche non coperte dal SSNL, spese inerenti all'acquisto di supporti informatici, spese inerenti alla patente e al motorino/auto (acquisto, assicurazioni,
manutenzioni, etc.) tutte previamente concordate tra i coniugi e documentate.
8) Le parti concordano che l'assegno unico sarà richiesto dal signor e sarà l'unico CP_1
titolare ad averne diritto.
9) Il signor e la signora dichiarano di non avanzare alcuna rivendicazione CP_1 Parte_1
economica l'uno nei confronti dell'altro, né in oggi né per il futuro, avendo gli stessi già risolto e definito in precedenza le pendenze pregresse tra loro esistenti. 10) I coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti, con iscrizione sul passaporto di entrambi del figlio minore, fino al raggiungimento del sedicesimo anno di età.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 21.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo