Sentenza 7 giugno 2000
Massime • 1
Lo scioglimento del cumulo di pene, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si riveli come strumentale al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge. (Fattispecie nella quale era stata chiesta al giudice dell'esecuzione una declaratoria di imputazione di parte della pena espiata a delitto ostativo alla concessione dei benefici penitenziari).
Commentari • 2
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RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 07.06.2000
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 4208
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. MABELLINI ANNA " N. 05559/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MO VI n. il 27.04.1942
avverso ordinanza del 11.10.1999 C. ASS. APP. di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G., che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile con le relative conseguenze di legge. OSSERVA
I. Con ordinanza dell'11 ottobre 1999, la corte di assise di appello di Reggio Calabria dichiarava la propria incompetenza a provvedere sull'istanza con la quale MO VI, condannato in via definitiva alla pena di 11 anni di reclusione e lire 5.000.000 di multa per i delitti di associazione di tipo mafioso ed estorsione tentata, previa unificazione degli stessi sotto il vincolo della continuazione, aveva richiesto che venisse dichiarata espiata la porzione di pena (7 anni di reclusione) inflittagli per il reato associativo. Secondo la corte di merito, la questione proposta, indipendentemente dall'ammissibilità o meno della operatività dello scioglimento del cumulo, andava proposta in via incidentale davanti alla magistratura di sorveglianza all'interno di un procedimento diretto ad ottenere uno dei relativi benefici.
Ricorre per cassazione il LI, deducendo, sotto il profilo della carente ed erronea motivazione, la nullità del provvedimento impugnato, che aveva evitato di entrare nel merito di quanto richiesto, disponendo lo scioglimento del cumulo delle pene, imputando la pena espiata al delitto associativo.
II. Il ricorso non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che - a prescindere dalla soluzione che si ritenga di dover accogliere nel caso concreto riguardo all'ammissibilità dello scioglimento temporaneo o parziale del cumulo delle pene inflitte per diversi reati, alcuni dei quali ostativi alla concessione di benefici penitenziari - lo scioglimento del cumulo, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si appalesi come funzionale rispetto al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge. In altri termini, il ricorso allo scioglimento del cumulo non può mai essere fine a sè stesso, ma deve essere, per così dire, "finalizzato" (Cass., Sez. I, 23 aprile 1997, n. 2937, Nolano;
ma nello stesso senso è la sentenza citata dal ricorrente, che riguarda un provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza di Perugia in materia di permesso-premio). Ne deriva che la richiesta declaratoria di avvenuta espiazione della porzione di pena (7 anni di reclusione) inflitta al ricorrente per il delitto di associazione di tipo mafioso non è accoglibile di per sè, ma può divenire oggetto di esame all'interno di un diverso procedimento esecutivo (interna di richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, o di concessione di misure alternative alla detenzione, ecc.).
Al rigetto del ricorso seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p.. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2000