Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 4208
CASS
Sentenza 7 giugno 2000

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Lo scioglimento del cumulo di pene, in quanto non previsto e regolato esplicitamente dalla legge, avendo natura solo "ideale" o "temporanea", non può mai costituire oggetto di un procedimento a sè stante, ma deve essere necessariamente pronunciato in via incidentale, nell'ambito di un diverso procedimento, dal giudice funzionalmente competente, ove esso si riveli come strumentale al raggiungimento di un determinato fine previsto e regolamentato dalla legge. (Fattispecie nella quale era stata chiesta al giudice dell'esecuzione una declaratoria di imputazione di parte della pena espiata a delitto ostativo alla concessione dei benefici penitenziari).

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  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 7 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha dichiarato inammissibile la domanda, proposta nell'interesse di Annunziato Z., volta ad ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale - o, in subordine, della detenzione domiciliare - in riferimento alla pena residua relativa al provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale della Repubblica di Reggio Calabria in data 20 settembre 2017. Detto provvedimento di cumulo ricomprende tre diverse sentenze di condanna, elencate partitamente nell'ordinanza impugnata. Due di queste sono relative a delitti che non ostano alla concessione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2000, n. 4208
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4208
Data del deposito : 7 giugno 2000

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