Sentenza 7 gennaio 2003
Massime • 1
Nel rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, l'arbitrato previsto in materia di sanzioni disciplinari dall'art. 59 - bis, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 20, introdotto dall'art. 28, D.Lgs. 21 marzo 1998, n. 80 (corrispondente all'art. 56, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), operante a far data dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore, ha natura irrituale ed il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 412 - quater, cod. proc. civ., innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro; diversamente, invece, l'arbitrato previsto dall'art. 59, commi settimi ed ottavi, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile, ai sensi dell'art. 828, cod. proc. civ., innanzi al tribunale quale giudice d'appello per le controversie di lavoro e, dopo l'istituzione dell'ufficio del giudice unico di primo grado, innanzi alla Corte d'appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EI NN, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46 PAL I, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO RAGGI, RANIERO RAGGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, rappresentato e difeso dagli avvocati LIVIA DAPELO, ENRICO ROMANELLI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11492/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 11/10/99 R.G.N. 1816/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nei confronti di EI NN, dipendente del Comune di Genova, venivano instaurati, da ultimo, tre procedimenti disciplinari per arbitrarie assenze dal servizio che, riuniti, determinavano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso, intimato con determinazione dirigenziale n. 743 del 23.11.1998. notificata il 25.11.1998.
La EI presentava ricorso al Collegio arbitrale, che in data 10.12.98 emetteva la sua decisione con cui confermava il licenziamento della lavoratrice decisione questa recepita dal Comune con determinazione dirigenziale n. 854, dell'31.12.1998, notificata il 18.1.1999.
In data 19.1.1999 la EI impugnava il licenziamento, ma il Comune con nota del 27.1.1999 confermava di volersi adeguare alla decisione arbitrale e quindi all'intimato licenziamento.
Coli ricorso notificato in data 14.4.1999 la EI richiedeva al Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, di dichiarare nulla o invalida la decisione del Collegio Arbitrale di Disciplina del Comune di Genova;
dichiarare illegittima, nulla e priva di effetti la determinazione dirigenziale n. 743/98 e quella n. 854/98: dichiarare ricostituito il rapporto di lavoro della ricorrente con il Comune, condannando quest'ultimo a riammettere in servizio la ricorrente, a pagarle le retribuzione relative al periodo di allontanamento dal servizio, nonché al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese di giudizio.
Il Comune di Genova si costituiva regolarmente in giudizio, depositando memoria difensiva datata 24.9.1999, resistendo alla domanda.
Con sentenza 6/10/1999 - 11/10/1999 n. 11492 il tribunale di Genova dichiarava inammissibile il ricorso compensando tra le parti le spese del giudizio.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la AD con due motivi di ricorso, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso il Comune intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità del procedimento nonché la violazione dell'art. 412 quater c.p.c. e dell'art. 24 c.c.n.l. 6 aprile 1995 di categoria. Si duole in particolare che erroneamente il tribunale - negando l'applicabilità dell'art. 412 quater c.p.c. - abbia escluso di essere competente a delibare la impugnativa del lodo.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata. Il tribunale, esclusa la propria competenza, avrebbe dovuto dare atto della competenza del pretore e non già dichiarare inammissibile il ricorso.
2. Preliminarmente occorre premettere che è ammissibile il ricorso per cassazione perché, pur controvertendosi nella specie essenzialmente in ordine all'individuazione del giudice competente a delibare le doglianze della ricorrente nei confronti del lodo emesso dal collegio arbitrale, il tribunale non ha reso una pronuncia sulla competenza, bensì sull'ammissibilità dell'impugnazione. Non ricorre pertanto un'ipotesi di regolamento necessario di competenza ex art. 42 c.p.c., come questa Corte ha già ritenuto. Infatti in particolare
Cass. 17 novembre 1981 n. 6099 ha affermato che la sentenza della corte di appello (e nella specie il tribunale di Genova si è pronunciato appunto come giudice d'appello in quanto prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado), che, investita dell'azione di nullità del lodo, abbia ritenuto trattarsi di un arbitrato irrituale ed essere conseguentemente inesperibile l'impugnazione ex art. 828 c.p.c.. va considerata, in relazione al suo effettivo contenuto, come una statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo ed è di conseguenza impugnabile con il ricorso ordinario per cassazione e non già con l'istanza di regolamento di competenza.
3. Nel merito il ricorso è fondato.
3.1. La questione che pone il presente giudizio si colloca al crocevia di plurime disposizioni di legge assoggettate a novellazione proprio nel periodo di tempo rilevante ai fini del decidere. Deve innanzitutto considerarsi che il collegio arbitrale ha emesso il suo lodo in data 10 dicembre 1998 quando la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di lavoro pubblico era già transitata al giudice ordinario fin dal 1^ luglio 1998 ex art. 45, 17^ comma, d.lgs. 31 marzo 1998 n. 80 (in vigore dal 23 aprile 1998). A tale fine è rilevante la data di emissione del lodo (e non già quella della sanzione disciplinare) avendo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., sez. un., 26 giugno 2002 n. 9335) affermato che in materia di pubblico impiego privatizzato, nel caso di sanzione disciplinare impugnata dinanzi al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 59, comma settimo, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (come sostituito dall'art. 27 del d.lgs. 23 dicembre 1993, n. 546), ai fini del discrimine temporale posto dalla norma transitoria dell'art. 45, comma diciassettesimo, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per l'operatività del nuovo criterio di riparto di giurisdizione, deve aversi riguardo alla data di emanazione della decisione arbitrale.
Inoltre deve anche tenersi conto che al momento della pronuncia del collegio arbitrale la disciplina del giudice unico di primo grado (d.leg. n. 51 del 1998), poi entrata in vigore a partire dal 2 giugno 1999, non era ancora operante. Viceversa a quella data all'iniziale competenza della Corte d'appello in un unico grado, prevista dall'art. 412 quater c.p.c. (nella formulazione originarla ex art. 39 d.lgs. n. 80/1998 in vigore dal 23 aprile 1998), si era già
sostituita quella del tribunale (anch'essa in un unico grado) ex art. 19, commi 14 - 16, d.lgs, 29 ottobre 1998 n. 387 a partire dalla data di entrata in vigore di quest'ultimo (ossia dal 22 novembre 1998). L'originaria formulazione dell'art. 412 quater c.p.c. (in vigore dal 23 aprile 1998) - che modificava la disciplina dell'arbitrato previsto dalla contrattazione collettiva (quello irrituale, anche se la qualificazione di "irrituale" appare testualmente nella rubrica dell'art. 412 ter c.p.c. come modificato dall'art. 19 d.lgs. n. 387/98) - prevedeva invece la competenza della Corte d'appello in un unico grado.
Occorre poi far riferimento, sempre ratione temporis, all'art. 59 d.lgs. n. 29 del 1993, nella formulazione novellata dall'art. 27 d.lgs. n. 546 del 1993, che per le sanzioni disciplinari prevedeva che si applicasse (oltre all'art. 2106 c.c.) anche l'art. 7 Stat. Lav., limitatamente ai commi 1 (pubblicità), 5 (termine di cinque giorni), ed 8 (recidiva), ma non anche quanto ai commi 6 e 7 sulla procedura arbitrale. In sostituzione di quest'ultima, ma in sostanziale simmetria con il cit. art. 7 Stat. lav., i commi 7, 8 e 9 dell'art. 59 d.lgs. n. 29/93 prevedevano in arbitrato ad hoc;
in particolare stabilivano che il dipendente, anche per mezzo di un procuratore o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, poteva impugnare la sanzione irrogatagli dinanzi al collegio arbitrale di disciplina dell'amministrazione in cui lavora: il quale era tenuto ad emettere la sua decisione entro novanta giorni dall'impugnazione e ad essa l'amministrazione doveva conformarsi. Non trova invece applicazione l'art. 59 bis d.lgs. n. 29 del 1993 introdotto dall'art. 28 del cit. d.lgs. n. 80 del 1998 (che - come si vedrà meglio infra - ha modificato la disciplina della procedura arbitrale in questione abbandonando la soluzione dell'arbitrato ad hoc e richiamando con rinvio formale la procedura arbitrale prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 7 Stat. lav.) perché, pur essendo già entrato in vigore alla data del lodo impugnato, non era comunque applicabile, atteso che il secondo comma dell'art. 59 bis cit. ne ha rinviato l'applicabilità alla data del primo contratto collettivo che, nella specie, è successiva al lodo (1^ aprile 1999). Quindi occorre far riferimento ancora al cit. art. 59 cit., che, ai commi 7 ed 8, pur prevedendo una fattispecie di arbitrato (senza qualificarlo come rituale o irrituale), nulla diceva quanto alla sua impugnazione facendo così insorgere la questione dell'applicabilità dell'art. 414 quater c.p.c. (previsto per l'arbitrato irritale) ovvero dell'art. 8228 c.p.c. (previsto per l'arbitrato rituale).
3.2. Al fine di esaminare tale questione occorre definire meglio il quadro normativo di riferimento.
Giova a tal fine ricordare che prima dell'istituzione del giudice unico di primo grado l'arbitrato irrituale era previsto espressamente dall'art. 5 legge n. 533 del l973, mentre l'arbitrato rituale in materia di controversie di lavoro era contemplato dall'art. 808, comma 2 c.p.c., novellato dalla legge n. 25 del 1994 (dopo essere già stato novellato dall'art. 4 l. n. 533/73, la cui disciplina è ripresa nel nuovo art. 808, comma 2 c.p.c.). I presupposti erano analoghi: l'arbitrato sia rituale che irrituale doveva esser previsto dal contratto collettivo (o dalla legge) e non poteva precludere la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria. Per l'arbitrato irrituale era anche prescritto che l'arbitro non potesse giudicare secondo equità e che non si potesse prevedere la non impugnabilità del lodo.
Le differenze principali riguardavano (e riguardano tuttora) il regime delle impugnazioni. Per il lodo rituale l'impugnazione era (ed è) disciplinata dagli artt. 827 - 829 c.p.c., che prevedono l'impugnazione per nullità (ed in particolare per violazione di legge e, in materia di lavoro, anche per violazione del c.c.n.l.) nel termine di 90 giorni ed assegnano la competenza alla Corte d'appello in un unico grado.
Per il lodo irrituale inizialmente l'impugnazione era (all'epoca) contemplata dall'art.
5. commi 2 e 3, l. n. 533/73 cit., che la prevedeva per violazione di legge o di c.c.n.l., ma limitatamente alle disposizioni "inderogabili" e con il termine per impugnare fissato in sei mesi;
in tal caso sussisteva la competenza ordinaria del pretore del lavoro. Successivamente (con l'art. 412 quater c.p.c. nella sua originaria formulazione e con l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 5 cit.) è rimasto il riferimento alle disposizioni "inderogabili", ma solo di legge non anche di c.c.n.l. e si è aggiunto il difetto assoluto di motivazione;
è stata prevista la competenza della Corte d'appello (come per l'art. 828 c.p.c.) ed il termine per impugnare è stato fissato in trenta giorni. Quindi già inizialmente (prima degli artt. 412 ter e 412 quater c.p.c.) la disciplina dell'impugnazione del lodo era tale da evidenziare una maggiore stabilità del lodo irrituale perché rilevavano solo le disposizioni "inderogabili", mentre per il lodo rituale rilevava (e rileva tuttora), in sede appunto di impugnazione, qualsiasi violazione di legge o c.c.n.l.
Dopo l'art. 412 quater c.p.c. (nella formulazione originaria) le differenze sono state accentuate ed il lodo (di arbitrato irrituale) seppur testualmente non ancora definito tale) è diventato ancor più stabile perché è esclusa la violazione della normativa collettiva ed è contemplata solo la violazione delle norme inderogabile di legge (oltre al difetto assoluto di motivazione). Per altro gli articoli 412 ter e 412 quater, comma 1, c.p.c. convivevano (e convivono tuttora) con l'art. 5, comma 1, cit., ma quest'ultima disposizione è rimasta come un moncone di limitato rilievo perché i commi 2 e 3 (sull'impugnativa) sono stati abrogati ed il comma 1 e infondo schermato dagli articoli 412 ter e 412 quater c.p.c. È vero che la qualificazione di "irrituale" è contenuta solo nell'articolo 5 ma in via interpretativa può dirsi che anche l'arbitrato disciplinato dagli artt. 412 ter e 412 quater (nell'originario formulazione) fosse irrituale e la successiva modifica della rubrica dell'art. 412 ter non abbia fatto altro che confermare tale natura. Rimane che l'articolo 5 contempla l'arbitrato irrituale previsto dalla legge (oltre che dal c.c.n.l.), mentre l'art. 412 ter prevede solo l'arbitrato (da ritenere parimente irrituale) contemplato dalla contrattazione collettiva. Ma nulla esclude che una legge possa comunque prevedere (in via d'eccezione) un'arbitrato irrituale.
3.3. Procedendo ulteriormente nella ricostruzione del quadro normativo deve poi considerarsi la nuova formulazione dell'art. 412 quater c.p.c. (vigente dal 22 novembre 1998), che ha previsto la competenza del tribunale in un unico grado, nonché altre modifiche che hanno ridotto ulteriormente gli spazi dell'impugnativa (oltre a qualificare espressamente come irrituale l'arbitrato in questione, quello previsto dalla contrattazione collettiva). La modifica della competenza - che viene assegnata al tribunale (all'epoca ancora giudice d'appello) in luogo della Corte d'appello - va collocata nel contingente contesto normativo dell'epoca: sicché appare chiaro il senso della riforma se si considera che nel giro di qualche mese sarebbe entrata in vigore l'istituzione del giudice unico di primo grado: il legislatore ha inteso porre i presupposti per riportare la competenza in materia ad un giudice di primo grado, seppur chiamato a pronunciarsi in un unico grado.
Inoltre (e soprattutto) viene modificato l'ambito dell'impugnativa. Non sono più deducibili le disposizioni inderogabili di legge ed il difetto assoluto di motivazione, ma si fa un testuale riferimento alla "validità" del lodo;
riferimento che evoca i limiti di impugnativa dei lodi irrituali quali elaborati dalla giurisprudenza (si tratta essenzialmente dei vizi della volontà).
Il lodo "irrituale" a questo punto diventa decisamente più stabile del lodo rituale mentre per il lodo rituale rimane la disciplina posta dall'art. 808, comma 2, riformulato dall'art. 3 l.n. 25 del 1994 (che riformula l'art. 4 l. 533/73) e dagli ex artt. 827 - 829 c.p.c.; in particolare rimane l'ultimo comma dell'art. 829 c.p.c. che prevede l'impugnativa rituale materia del lavoro anche per violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi (oltre alla violazione di legge, che - in materia di controversie di lavoro - non può essere esclusa art. 808, comma 2, c.p.c.).
3.4. C'è poi da aggiungere - per completare il quadro normativo di riferimento che il primo c.c.n.l. di categoria successivo all'introduzione dell'art. 59 bis d.lgs. n. 29/93, quale introdotto dall'art. 228 d.lgs. n. 80/98, è entrato in vigore il 1^ aprile 1999; conseguentemente solo a partire da quella data è divenuto applicabile lo stesso art. 59 bis cit. ed è stato operante il richiamo della procedura arbitrale prevista dall'art. 7, commi 6 e 7, Stat. lav. (con parallela abrogazione dell'arbitrato previsto ad hoc dall'art. 59 cit.).
Tale disposizione (poi trasfusa nell'art. 56 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) ha previsto - salva diversa disciplina contrattuale - la competenza del collegio di conciliazione, istituito contestualmente dall'art. 32 d.lgs. n. 80/93 che ha introdotto l'art. 69 bis d.lgs. 29/93, e l'impugnazione della sua decisione (un vero e proprio lodo)
secondo i commi 6 e 7 dell'art. 7 Stat. lav. (contestualmente è espressamente previsto - dallo stesso art. 59 bis - il venir meno della competenza del collegio, arbitrale di disciplina di cui al precedente art. 59. commi 7 e 8). Con l'art. 59 bis ed il richiamo dei commi 6 e 7 dell'art. 7 Stat. lav. - che per giurisprudenza consolidata (da ultimo Cass. 4 aprile 2002 n. 4841) prevedono una fattispecie di arbitrato irrituale - la disciplina è ulteriormente mutata;
può in particolare ritenersi che si sia di fronte appunto ad un'(eccezionale) fattispecie di arbitrato irrituale ex legge (e non già previsto dalla contrattazione collettiva) e che trovi non di meno applicazione l'art. 4121 quater c.p.c. sicché non è possibile di distinguere, a tal fine, tra un arbitrato irrituale previsto dalla contrattazione collettiva ed uno previsto dalla legge (v. anche infra).
Infine è entrato in funzione, a partire dal 2 giugno 1999 (d.lgs. n. 51 del 1998), il giudice unico di primo grado, non è cambiata la competenza del tribunale in un unico grado sulle impugnative dei lodi irrituali ex art. 412 quater c.p.c., la quale è mutata sol perché è divenuta quella di un giudice di primo grado (e non già d'appello) che comunque pronuncia in un unico grado.
4. Questo essendo il (frastagliato) quadro normativo di riferimento, deve ora darsi una risposta al problema, sopra posto, di qualificare il lodo emesso ai sensi dei commi 7 ed 8 dell'art. 59 cit., come rituale (con la conseguente applicazione degli artt. 808, 827 - 829 c.p.c.) ovvero irrituale (talché sarebbero applicabili gli artt. 412
ter e 412 quater c.p.c.), questa essendo l'alternativa che si poneva al tribunale di Genova investito dell'impugnativa del lodo in questione.
4.1. Può innanzi tutto precisarsi che è vero (come osserva la sentenza impugnata) elle l'art. 412 ter c.p.c. testualmente prevede solo l'arbitrato irrituale contemplato dalla contrattazione collettiva sicché si potrebbe essere indotti a pensare all'arbitrato irrituale espressamente previsto dalla legge come un'ulteriore e diversa fattispecie.
Però può osservarsi da una parte che un arbitrato irrituale previsto dalla legge è si possibile (tanto da essere ancora previsto dal primo comma dell'art. 5 legge 533/73), ma costituisce una fattispecie speciale (ed eccezionale) atteso che l'arbitrato, quando è contemplato dalla legge, è di norma rituale (cfr. Cass. 7 aprile 1999 n. 3373, che anzi, più radicalmente, afferma che "quando è una legge (...) a predisporre un arbitrato per la composizione di determinate controversie, non può elle trattarsi di arbitrato rituale": in senso conforme anche Cass. 20 maggio 1997 n. 4474 e, più recentemente, Cass. 24 luglio 2002 n. 10859). Ove risulti la espressa qualifica di irrituale (come in effetti ancora può leggersi nel primo comma dell'art. 5 cit.). allora c'è un'eccezionale equiparazione di quell'arbitrato (irrituale) a quello (parimenti irrituale) che la regolamentazione collettiva può in generale prevedere, sicché si applicano comunque gli artt. 412 ter e quater C.P.C..
D'altra parte non solo risulterebbe ingiustificato un trattamento processuale differenziato per due fattispecie entrambe di arbitrato irrituale;
ma sarebbe anche difficile identificare un autonomo e distinto regime di impugnativa del lodo nel caso di arbitrato irrituale ex lege giacché quello già previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 5, l. n. 533/73 è stato abrogato dall'art. 72 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165. Tale abrogazione si spiega proprio considerando che il legislatore sia dettato (nell'art. 412 quater c.p.c.) un nuovo regime (unificato) dell'impugnativa del lodo in caso di arbitrato irrituale.
Ed allora alla fattispecie dell'arbitrato rituale, assoggettato all'impugnativa ex art. 828 c.p.c.; si contrappone un'unica fattispecie di arbitrato irrituale, di norma previsto dal c.c.n.l. ma talora contemplato dalla legge, assoggettato in entrambe le ipotesi all'impugnativa di cui all'art. 412 quater c.p.c.. 4.2. Una volta escluso che quella dell'arbitrato irrituale ex lege possa costituire una fattispecie autonoma, rimane l'alternativa tra arbitrato irritale tout court ed arbitrato rituale. Questo problema, all'epoca in cui il rapporto di pubblico impiego rientrava nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, era in realtà era stato affrontato in numerose pronunce del Consiglio di Stato orientate nel senso di ritenere la natura irrituale di tale arbitrato: Cfr. (seppur incidentalmente) la pronuncia dell'Adunanza plenaria (C. Stato. ad. gen.; 10 giugno 1999. n. 9), cui hanno fatto seguito, in senso conforme (ed in termini più espliciti), altre pronunce delle sezioni semplici (C. Stato. sez. 1^, 18 ottobre 2000, n. 738; C. Stato. sez. 4^, 3 luglio 2000, n. 3652;
C. Stato. sez. 6^, 18 ottobre 2000, n. 5604). Indubbiamente esercitava una forte suggestione in favore della tesi dell'arbitrato irrituale il richiamo, contenuto nell'art. 59 cit.. all'art. 7 Stat. lav.; sì da poter inferire che l'arbitrato disegnato dai commi 7 ed 8 dell'art. 59 era modellato proprio su quello previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 7 Stat. Lav. la cui natura di arbitrato irrituale era (ed è) affermata da questa Corte (Cass. 4 aprile 2002 n. 4841. cit.). Successivamente il legislatore con l'art. 59 bis cit. ha abbandonato l'opzione di costruire uno specifico procedimento arbitrale e si è limitato a prevedere l'applicabilità proprio dei commi 6 e 7 dell'art. 7 Stat. lav., mutuando quindi la natura di arbitrato irrituale della procedura da tale ultima disposizione prevista. Dopo il passaggio al giudice ordinario della giurisdizione in materia di lavoro pubblico questo orientamento della giurisprudenza amministrativa è stato sottoposto a revisione critica da Cass. 7 aprile 1999 n. 3373 cit. che è pervenuta all'opposta conclusione secondo cui l'arbitrato previsto dall'art. 59 cit. a natura rituale. A tale opzione interpretativa hanno indotto le seguenti considerazioni. Ha osservato questa Corte che il possibile (ma obbligatorio) intervento del presidente del tribunale per la nomina del presidente del Collegio non si concilia con la natura di arbitrato libero;
che il vincolo per l'amministrazione nasce dalla pronunzia, senza che si debba espletare la procedura di cui all'art. 411 c.p.c., imponendole la legge di conformarsi ad essa ancorché non abbia efficacia di titolo esecutivo: che manca una previsione normativa di rinvio ad accordi tra le parti circa la determinazione delle regole procedurali che il collegio arbitrale deve applicare, circostanza che può coerentemente trovare ragione nell'applicabilità delle norme del codice di procedura civile, che, in linea con le caratteristiche attuali dell'arbitrato rituale, risulta pienamente assicurata la terzietà e imparzialità dell'organo decidente.
Questa soluzione, favorevole alla tesi della natura rituale dell'arbitrato previsto dall'art. 59 cit., ha poi avuto l'avallo delle Sezioni Unite (Cass., SS. UU. 5 dicembre 2000 n. 1251) ed ha trovato più recentemente conferma sia nelle stesse Sezioni Unite (Cass., SS. UU. 21 gennaio 2002 n. 638) - seppur con qualche incertezza se si considera che Cass. SS. UU. 26 giugno 2002 n. 9335 ancora qualifica il lodo ex art. 59 cit. come atto di natura negoziale - sia da ultimo in questa stessa Sezione (Cass. 24 luglio 2002 n. 10859).
4.3. Sussiste quindi se non proprio una situazione di diritto vivente, quanto meno un orientamento della giurisprudenza di legittimità ampiamente prevalente nel senso dell'arbitrato rituale (ovviamente solo prima dell'art. 59 bis cit.), che può essere ulteriormente confermato. La conseguenza è allora che ai sensi dell'art. 828 c.p.c. era competente il tribunale quale giudice d'appello per le controversie di lavoro (nei senso della competenza del tribunale per le impugnative dei lodi di arbitrati rituali in materia di rapporti di lavoro cfr. in generale Cass. 4 luglio 1984 n. 3918, Cass. 1 dicembre 1982 n. 6525) e, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, è stata competente la Corte d'appello nel limitato lasso di tempo fino all'operatività dell'art. 59 bis cit. con la stipulazione del primo contratto collettivo di settore. È solo con l'art. 59 bis cit. che - stante il testuale richiamo dell'art. 7, commi 6 e 7. Stat. lav. - cambia la natura dell'arbitrato (da rituale in irrituale) conseguentemente - per le ragioni sopra sviluppate - diventa competente il tribunale in un unico grado ex art. 412 quater c.p.p. novellato.
4.4. In conclusione la decisione impugnata - emessa dal tribunale quale giudice di secondo grado, che ha ritenuto competente invece il pretore sul duplice presupposto (rivelatosi erroneo in ragione della richiamata evoluzione giurisprudenziale) che si trattasse di arbitrato irrituale e che non fosse comunque applicabile l'art. 412 quater c.p.c. - è affetta da vizio di violazione di legge e va quindi cassata e la causa va riunita - essendo intervenuto nelle more l'istituzione del giudice unico di primo grado - alla Corte d'appello di Genova (e non già al tribunale) che si atterrà al seguente principio di diritto: "Mentre l'arbitrato previsto (in materia di sanzioni disciplinari nell'impiego pubblico privatizzato) dall'art. 59 bis d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, quale introdotto dall'art. 28 d.lgs. 21 marzo 1998 n. 80 (corrispondente all'art. 56 d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) ed operante a partire dalla stipulazione del primo contratto collettivo di settore, ha natura irrituale ed il lodo è impugnabile ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c. innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, invece in precedenza l'arbitrato previsto dall'art. 59, commi 7 ed 8, d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, come sostituito dall'art. 27 d.lgs. 23 dicembre 1993 n. 546, aveva natura rituale ed il lodo era impugnabile ai sensi dell'art. 828 c.p.c. innanzi al tribunale quale giudice d'appello per le controversie di lavoro e, dopo l'istituzione del giudice unico di primo grado, innanzi alla Corte d'appello".
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso: cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2003