Sentenza 4 aprile 2002
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il lavoratore (cui il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma sesto, della legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale). Ne consegue che la relativa decisione non è impugnabile in sede giudiziaria in ordine alle valutazioni affidate alla discrezionalità degli arbitri (quali le valutazioni relative al materiale probatorio, ovvero le scelte operate per comporre la controversia), ma soltanto per vizi idonei ad inficiare la determinazione degli arbitri per alterata percezione o falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per inosservanza delle disposizioni inderogabili di legge o di contratti o accordi collettivi. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva annullato un lodo arbitrale emesso da un collegio di conciliazione e arbitrato al quale avevano fatto ricorso - in base all'art. 87 del relativo CCNL - due dipendenti ferroviari cui era stata inflitta una sanzione disciplinare, facendo riferimento alla valutazione delle risultanze delle prove operata dagli arbitri e alla inidoneità della decisione adottata a comporre la controversia).
Commentari • 2
- 1. Il potere disciplinare del datore di lavoroAccesso limitatoRiccardo Salvioni · https://www.altalex.com/ · 29 ottobre 2010
- 2. Il potere disciplinare del datore di lavoro: presupposti e limiti anche alla luce del dato giurisprudenzialeSalvioni Riccardo · https://www.diritto.it/ · 17 giugno 2010
Il rapporto di lavoro che si instaura tra datore di lavoro e dipendente determina il sorgere di diritti e obblighi, poteri e vincoli di subordinazione in capo alle parti. Generalmente viene fornita una classificazione tripartita dei poteri del datore di lavoro ovvero potere direttivo, potere di vigilanza e controllo e, infine, il potere disciplinare. La presente trattazione è incentrata sull'ultimo dei poteri sopra indicati, disciplinato dagli art. 2106 c.c. e art. 7 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), ed è il frutto della rielaborazione di un focus di approfondimento in quattro parti pubblicato sul blog del sito studiosalvioni.it (http://studiosalvioni.it/blog.html). Nel tentativo di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2002, n. 4841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4841 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUNO D'ANGELO - Presidente -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI DE CESARE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
"FERROVIE DELLO STATO - società di trasporto e servizi per azioni" - in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Morrico, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma al Lungotevere Michelangelo n. 9, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GA ET e AN IO, rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Calò ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Crescenzio n. 9 (presso lo studio dell'avv. Emiliano Amato), giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova-Sezione Lavoro del 21 gennaio 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 788/97), notificata in data 8 aprile 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 novembre 2001 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Roberto Romei per delega dell'avv. Enzo Morrico;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per "il rigetto del primo e l'accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri motivi". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. al Pretore-Giudice del Lavoro di Genova TT NG e OR GI convenivano in giudizio la s.p.a. Ferrovie dello Stato asserendo di essere dipendenti di detta società in qualità di macchinisti presso l'impianto D.L. di Genova-Brignale; di avere preso conoscenza del "turno di servizio" concordato con le organizzazioni sindacali (esposto in bacheca il 27 maggio 1994 e nei giorni successivi) ove era previsto per 2 il 12 giugno 1994 il loro impiego nella tratta Genova/Savona e ritorno a Genova/Brignale (con la presenza del V.O.F. (vie ordinarie forfettizzate) con partenza alle ore 9,45 ed arrivo, per fine turno, alle ore 14,58 (orario di cambio con altro personale); peraltro, giunti a destinazione all'orario previsto, di non avere trovato il personale subentrante e, quindi, di avere ricevuto dal capo D.L. l'ordine di proseguire - in difformità al summenzionato "turno di servizio" - sino a Sestri Levante con rientro alle ore 17,57; di avere richiesto che il cennato ordine gli venisse dato per iscritto e, dopo il mancato accoglimento di tale richiesta, di essere stati sostituiti da altri macchinisti;
di avere ricevuto lettera in data 1^ luglio 1994 con cui veniva loro contestato "il rifiuto di proseguire il servizio previsto dal turno concordato con le OO.SS. creando ritardo ai treni e notevole disagio;
di avere avuto irrogata, nonostante le giustificazioni addotte, la sanzione disciplinare di sospensione dal servizio per tre giorni;
di avere adito il "collegio di conciliazione ed arbitrato", che aveva confermato il provvedimento aziendale, e di avere, quindi, impugnato il relativo lodo arbitrale. I ricorrenti chiedevano, pertanto, che l'adito Pretore dichiarasse la nullità del cennato lodo arbitrale e dei provvedimenti irrogati con ogni relativa conseguenza. Si costituiva la s.p.a. Ferrovie dello Stato che impugnava la domanda attorea e ne richiedeva l'integrale rigetto. Il Giudice del Lavoro di Genova rigettava la domanda proposta dai ricorrenti, ma - su appello dei soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Genova (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) "non definitivamente pronunciando sull'appello proposto, annulla(va) il lodo arbitrale emesso dal collegio di conciliazione ed arbitrato del 30 giugno 1995 e dispone(va) per la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza". Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "non può esservi dubbio che la norma contrattuale di cui all'art. 87 c.c.n.l. preveda una forma di arbitrato irrituale"; b) la questione "preliminare che ha determinato l'insorgere della controversia tra le parti" verteva sulla differenza tra l'asserzione degli appellanti (secondo i quali il turno di servizio terminava a Genova-Brignole alle ore 14,58) e quella della società (secondo la quale il turno non terminava alle ore 14,58, ma alle 16, fino a Sestrì Levante con rientro a Genova-Brignole alle 17,57), per cui solo dopo che "tale res dubia fosse stata accertata dagli arbitri, si sarebbe potuto valutare se il comportamento colpevole c'era stato da parte dei due ferrovieri e la conseguente legittimità e congruità della sanzione"; e) "deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalle Ferrovie di tardività dell'impugnativa, risultando dalle lettere raccomandate prodotte in atti dai due ferrovieri la tempestività della predetta impugnativa e non essendovi alcuna norma che imponga la specificazione dei motivi". Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. "Ferrovie dello Stato - società di trasporto e servizi" propone ricorso sostenuto da quattro motivi.
Resistono con controricorso gli intimati TT NG e OR GI.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli art. 808, 828 e 829 cod. proc. civ., nonché omessa e contraddittoria motivazione" - addebita al Giudice di appello di avere qualificato l'arbitrato previsto dall'art. 87 (punto 5) del c.c.n.l. applicabile nella specie come arbitrato irrituale quando, invece, la diversa natura di arbitrato rituale poteva desumersi dal contenuto della cennata disposizione contrattuale ("il collegio... può, oltre che confermare o annullare, ridurre o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità) e dal fatto che gli interessati avevano richiesto la costituzione del collegio di conciliazione ed arbitrato "perché riesamini l'anzidetto provvedimento disciplinare e si pronunci nel merito" e, successivamente, "avevano impugnato il lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, n. 5, c.p.c. (impugnazione prevista per l'arbitrato rituale)".
Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per "omessa ed insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia, nonché per violazione e falsa applicazione dell'art. 2103 cod. civ." in quanto il Tribunale di Genova "ha disatteso, senza fornire motivazione, l'eccezione di inammissibilità della impugnazione del lodo: infatti, qualora l'arbitrato, previsto dall'art. 87 c.c.n.l. sia da considerarsi come 'irritualè, l'impugnazione proposta dagli odierni resistenti sarebbe tardiva, in quanto proposta oltre i sei mesi previsti dall'art. 2113 cod. civ.". Con il terzo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 533/1973, nonché omessa ed insufficiente motivazione" - rimarca che "l'art. 5 della legge n. 533/1973 dispone che 'il lodo arbitrale non e' valido ove vi sia stata la violazione di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti o accordi collettivì per cui la natura negoziale del procedimento arbitrale irrituale rende inammissibile il riesame nel merito della controversia da parte dell'autorità giudiziaria" e rileva che "il Giudice di appello non ha tenuto conto che l'oggetto della contestazione disciplinare non era la conoscenza o meno del turno, ma se l'ordine di prosecuzione del servizio impartito fosse legittimo o meno".
Con il quarto, ed ultimo, motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata "per violazione e falsa applicazione dell'art. 437 cod. proc. civ." in quanto "gli odierni resistenti non avevano dedotto nessun vizio della volontà se non nel ricorso in appello, (per cui) controparte ha dunque, introdotto nel giudizio una nuova causa petendi in palese violazione dell'art. 437 cod. proc. civ". 2^ - Il primo motivo di ricorso - con cui viene censurata la qualificazione di "arbitrato irrituale" conferita dal Tribunale di Genova alla procedura arbitrale prevista dall'art. 87 (spec. "punto 5") del c.c.n.l. dei ferrovieri applicabile nella specie - si appalesa infondato.
Infatti, la cennata disposizione collettiva ricalca quasi testualmente la norma contenuta nell'art. 7 della legge n. 300/1970 statuendo (in modo pressoché analogo a tale norma) la composizione del collegio arbitrale, la nomina del presidente del collegio nel caso di mancato accordo tra le parti, la sospensione della sanzione disciplinare fino alla definizione della procedura e, soprattutto, richiamando testualmente in più parti il disposto dell'art. 7 cit., specie con riferimento alla denominazione del collegio quale "collegio di conciliazione e di arbitrato" - ove l'espresso richiamo alla funzione "conciliativa" demandata agli arbitri costituisce rilevante elemento al fine della qualificazione dell'arbitrato in questione come "arbitrato irrituale" -.
Al riguardo si rileva che, in generale per l'interpretazione di una clausola compromissaria, il carattere rituale o irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi;
dovendosi optare - è stato precisato (cfr. Cass. n. 8788/2000) ove residuino dubbi sulla effettiva volontà dei contraenti - per l'irritualità dell'arbitrato, tenuto conto che l'arbitrato rituale (poiché introduce una deroga alla competenza del giudice ordinario) deve ritenersi abbia natura eccezionale.
Nella specie, la quasi analoga regolamentazione del procedimento arbitrale contenuta nell'art. 7 della legge n. 300/1976 e all'art. 87 del c.c.n.l. cit. e la conclusione (indicata, pressoché
unanimemente, in dottrina e in giurisprudenza) sulla natura irrituale della procedura prevista dalla legge - con il conferimento agli arbitri di decidere la controversia in via transattiva attraverso una manifestazione di volontà negoziale e con la possibilità, oltre che di annullare la sanzione, anche di ridurla (cfr. Cass. n. 5118/1988) - fanno propendere per l'opzione interpretativa a mente della quale l'arbitrato previsto dall'art. 87 debba essere considerato un arbitrato irrituale, così come esattamente ritenuto dai giudici del merito.
3^ - È da esaminare ora il terzo motivo di ricorso - che, per priorità logica è opportuno valutare anteriormente alla disamina del secondo motivo -.
Con il terzo motivo la società ricorrente ha censurato la sentenza del Tribunale di Genova per avere esteso l'ambito del controllo giudiziale sul lodo arbitrale impugnato oltre le ipotesi previste dalla legge per la deducibilità dei vizi come cause di annullamento della determinazione degli arbitri.
Al riguardo, si rimarca - in linea generale - che il lodo arbitrale irrituale è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l'errore, la violenza, il dolo e l'incapacità delle parti che hanno conferito l'incarico, o dell'arbitro stesso;
in particolare, l'errore rilevante attinente alla formazione della volontà degli arbitri è esclusivamente quello che si configura quando questi abbiano avuto una falsa rappresentazione della realtà per non aver preso visione degli elementi della controversia o per averne supposti altri inesistenti, ovvero per aver dato come contestati fatti pacifici (o viceversa), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia (cfr. Cass. n. 11678/2001). Per quanto concerne - più in particolare - la valutazione di tale questione con riferimento alle procedure arbitrali ex art. 7 della legge n. 300/1970 (e quindi, in relazione alla statuizione di cui al precedente "capo 2^" ex art. 87 c.c.n.l. cit.), non sono sindacabili dal giudice le valutazioni di merito rimesse alla discrezionalità degli arbitri ma può essere soltanto richiesto il controllo sull'esistenza di vizi idonei ad inficiare la determinazione degli stessi per falsa rappresentazione dei fatti, ovvero per la inosservanza di disposizioni inderogabili di legge ovvero di contratti collettivi, vizi questi ultimi che possono essere denunciati anche in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 5118/1988, Cass. n. 542/1988). Nella specie, il Tribunale di Genova ha inammissibilmente annullato il lodo arbitrale de quo al di fuori delle ipotesi espressamente sancite dagli artt. 1427 - 1429 cod. civ. applicabili all'arbitrato irrituale, non arrestandosi all'individuazione di eventuali errori commessi dagli arbitri nella falsa percezione o rappresentazione della realtà, ma "entrando nel merito" della controversia e "all'interno" del giudizio pronunciato dagli arbitri (così come quando ha censurato la decisione del collegio arbitrale "per avere concentrato l'indagine sulle forme di pubblicità dei turni, non invece su quale fosse il contenuto del turno e quali orari di lavoro dovessero seguire i ricorrenti").
Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere riformata per violazione delle summenzionate norme di diritto, in quanto l'errore addebitato dal Giudice di appello alla decisione arbitrale non era sicuramente conseguente a falsa percezione della realtà immediatamente rilevabile ed avente il carattere dell'essenzialità - errore che in quanto tale avrebbe, in questo caso, potuto provocare una impugnativa giudiziale ammissibile del lodo arbitrale de quo -, ma si riferiva alla valutazione delle risultanze delle prove in senso difforme alle aspettative di una delle parti e in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. 4^ - L'accoglimento del terzo motivo di ricorso - come dinanzi statuito - non può che comportare l'assorbimento del secondo e del quarto motivo, in quanto la valutazione di tali mezzi era conseguente - secondo un ordine di gradualità - al mancato accoglimento (appunto non verificatosi) del terzo motivo.
5^ - In definitiva, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto, invece, il terzo motivo di ricorso con assorbimento del secondo e del quarto motivo e - non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto - viene decisa la causa nel merito ex art. 384 (secondo alinea del primo comma) cod. proc. civ. con il rigetto dell'originario ricorso proposto da TT NG e OR GI.
Le spese dell'intero processo - in considerazione delle difformi decisioni avutesi nei due gradi di merito - vanno compensate integralmente inter partes.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso;
accoglie il terzo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il quarto motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto da NG TT e GI OR;
compensa tra le parti le spese dell'intero processo.
Così deciso, in Roma, il 29 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2002