TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/07/2025, n. 3135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3135 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia LE, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1992/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, c.f. , con sede in Catania, in Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, Sig. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato
Nicola Paratore
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 18 febbraio 2023 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-0001840020, con la quale l' ha ingiunto al condominio, il pagamento della CP_1 somma ivi indicate a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per la annualità 2018. Ha eccepito:
l'omessa notifica dell'atto di accertamento quale atto presupposto;
l'illegittimità e infondatezza degli avvisi di accertamento;
l'Illegittimità ed infondatezza delle somme richieste non comprendendosi i criteri di determinazione degli importi richiesti a titolo di sanzioni. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione e dei sottesi atti di accertamento per i motivi esposti in narrativa dichiarando per l'effetto non dovuta alcuna somma;
nel merito in via secondaria, annullare l'ordinanza ingiunzione ed i sottostanti atti di accertamento, essendo nulla, illegittima ed infondata, accertando e dichiarando che l'Ente impositore non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'odierno ricorrente;
in subordine ed in via residuale, nel caso in cui non dovessero essere accolti i superiori motivi, previo accertamento delle somme effettivamente dovute, rideterminare la sanzione amministrativa irrogata rapportando il tutto tra il limite minimo e limite massimo stabilito dall'art. 10 della L.689/1981. Condannare l'Ente impositore al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 28.09.2023, l' che ha, ha spiegato ampie ed articolate CP_1 difese volte al rigetto del ricorso. Ha chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la tempestività del ricorso a norma dell'art.6 d.lgs. n.150/2011, con conseguente eventuale declaratoria di inammissibilità per il caso di tardività. Ha dato atto di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 638/83 siccome novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Ha concluso chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex art.617 cpc, qualora non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo ai sollevati vizi dei titoli opposti;
sempre in via principale, respingere, siccome infondate, le restanti domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata dato atto della rideterminazione della sanzione conformemente alle previsioni del Dl
n.48 del 2023 dichiararne l'esecutorietà, e per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate CP_1
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, concedendo altresì congruo rinvio al fine di consentire il contraddittorio di parte ricorrente sull'avvenuta rideterminazione e sulla facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento.
Con ordinanza del 23.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 04.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte resistente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione
_______________
2. Preliminarmente si dà atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta il 20.01.2023 (siccome documentato da parte ricorrente all.1) e la data di deposito del ricorso, 18.02.2023 il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
2.2. Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, si osserva quanto segue.
Va rigettata, in quanto infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento, quale atto presupposto. L' ha prodotto l'avviso di ricezione relativo all'atto di accertamento CP_1
.2100.20/09/2019.0464248, prodromico all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione. CP_2
Dallo stesso è dato evincere la regolare notifica dell'atto di accertamento al Condominio ricorrente in data 1.10.2019, mediante consegna al portiere. Nella fattispecie, così come è dato evincere dall'esame della relata, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica risulta attestata dall'agente notificatore.
L'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Del pari infondata è l'eccezione di infondatezza degli avvisi di accertamento. L' ha prodotto i CP_1 mod. DM10/M trasmessi dal datore di lavoro nel quale questi riporta: il numero dei lavoratori subordinati alle dipendenze in quel mese;
l'importo dei contributi che avrebbe dovuto corrispondere;
l'importo e la natura dei crediti vantati nei confronti dell' che la società intende porre in CP_1 compensazione e l'importo del quale la società si riconosce debitrice. L' ha altresì prodotto CP_1
l'avviso di accerto nel quale sono riportati per i periodi in contestazione l'importo saldo Pt_3 la quota a carico e Importo quote non versate.
Quanto all'eccezione di omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione si osserva che i suddetti criteri sono indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta. Si osserva, altresì che l' CP_1 ha provveduto alla rideterminazione della sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, siccome novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. A seguito della rideterminazione l'importo della sanzione è stato determinato in €. 4.863,00. In merito si osserva che, sebbene parte ricorrente, con le note di trattazione depositate il 14.09.2024 e all'udienza del
13.02.2025, ha manifestato l'intenzione di aderire alla rideterminazione della sanzione, ad oggi non risulta documentato alcun pagamento.
Infine, quanto all'eccezione di prescrizione, eccepita tardivamente solo con le note di trattazione depositate il 05.11.2023 si osserva che la stessa è da ritenersi infondata. L'art. 28 L. 689/1981, dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nella specie le omissioni afferiscono all'anno 2018. In data 1.10.2019 risulta notificato l'atto di accertamento che ha interrotto il termine di prescrizione. Da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata non si era ancora perfezionato.
Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo tenuto dell'importo della sanzione come rideterminato dall' , vanno poste a carico di parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1992/2023 R.G. così statuisce: accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'ordinanza ingiunzione CP_1 opposta n. OI-001840020 (Protocollo .2100.11/01/2023.0016632), con determinazione della CP_1 sanzione amministrativa in €. 4.863,00, e conferma l'ordinanza ingiunzione nell'importo rideterminato di €. 4.863,00; rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi €. 884,50 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Catania, 22 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia LE, all'esito dell'udienza del 21 luglio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1992/2023 R.G. Lavoro, promossa
DA
, c.f. , con sede in Catania, in Parte_1 P.IVA_1 [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, Sig. , rappresentato e Parte_1 Parte_2 difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato
Nicola Paratore
- RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Il ricorrente, con ricorso depositato il 18 febbraio 2023 ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-0001840020, con la quale l' ha ingiunto al condominio, il pagamento della CP_1 somma ivi indicate a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli obblighi contributivi ex art. 2 co. 1 bis D.L. 463/1983, conv. con mod. dalla l. 638/1983, per la annualità 2018. Ha eccepito:
l'omessa notifica dell'atto di accertamento quale atto presupposto;
l'illegittimità e infondatezza degli avvisi di accertamento;
l'Illegittimità ed infondatezza delle somme richieste non comprendendosi i criteri di determinazione degli importi richiesti a titolo di sanzioni. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare la nullità della notifica dell'ordinanza ingiunzione e dei sottesi atti di accertamento per i motivi esposti in narrativa dichiarando per l'effetto non dovuta alcuna somma;
nel merito in via secondaria, annullare l'ordinanza ingiunzione ed i sottostanti atti di accertamento, essendo nulla, illegittima ed infondata, accertando e dichiarando che l'Ente impositore non ha titolo per agire esecutivamente nei confronti dell'odierno ricorrente;
in subordine ed in via residuale, nel caso in cui non dovessero essere accolti i superiori motivi, previo accertamento delle somme effettivamente dovute, rideterminare la sanzione amministrativa irrogata rapportando il tutto tra il limite minimo e limite massimo stabilito dall'art. 10 della L.689/1981. Condannare l'Ente impositore al pagamento delle spese di giudizio con distrazione delle stesse in favore del difensore antistatario.
Si è costituito, con memorie depositate il 28.09.2023, l' che ha, ha spiegato ampie ed articolate CP_1 difese volte al rigetto del ricorso. Ha chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare la tempestività del ricorso a norma dell'art.6 d.lgs. n.150/2011, con conseguente eventuale declaratoria di inammissibilità per il caso di tardività. Ha dato atto di aver provveduto alla rideterminazione della sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/83, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 638/83 siccome novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Ha concluso chiedendo: in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività ex art.617 cpc, qualora non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo ai sollevati vizi dei titoli opposti;
sempre in via principale, respingere, siccome infondate, le restanti domande ex adverso proposte, confermando le ordinanze ingiunzione opposte e dichiarandone l'esecutorietà; in via subordinata dato atto della rideterminazione della sanzione conformemente alle previsioni del Dl
n.48 del 2023 dichiararne l'esecutorietà, e per l'effetto dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate CP_1
e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, concedendo altresì congruo rinvio al fine di consentire il contraddittorio di parte ricorrente sull'avvenuta rideterminazione e sulla facoltà di estinguere il procedimento sanzionatorio con il pagamento.
Con ordinanza del 23.06.2025 la causa veniva delegato al sottoscritto giudicante per la decisione.
Con provvedimento del 04.07.2025 veniva disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c.
Solo parte resistente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione
_______________
2. Preliminarmente si dà atto della tempestività del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione contestata. Ed invero avuto riguardo alla data di notifica della ordinanza ingiunzione opposta, avvenuta il 20.01.2023 (siccome documentato da parte ricorrente all.1) e la data di deposito del ricorso, 18.02.2023 il termine decadenziale di trenta giorni prescritto dalla legge risulta rispettato.
2.2. Venendo all'esame dei motivi di opposizione mossi da parte ricorrente, si osserva quanto segue.
Va rigettata, in quanto infondata l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento, quale atto presupposto. L' ha prodotto l'avviso di ricezione relativo all'atto di accertamento CP_1
.2100.20/09/2019.0464248, prodromico all'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione. CP_2
Dallo stesso è dato evincere la regolare notifica dell'atto di accertamento al Condominio ricorrente in data 1.10.2019, mediante consegna al portiere. Nella fattispecie, così come è dato evincere dall'esame della relata, la spedizione della comunicazione di avvenuta notifica risulta attestata dall'agente notificatore.
L'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento è da ritenersi infondata e va pertanto rigettata.
Del pari infondata è l'eccezione di infondatezza degli avvisi di accertamento. L' ha prodotto i CP_1 mod. DM10/M trasmessi dal datore di lavoro nel quale questi riporta: il numero dei lavoratori subordinati alle dipendenze in quel mese;
l'importo dei contributi che avrebbe dovuto corrispondere;
l'importo e la natura dei crediti vantati nei confronti dell' che la società intende porre in CP_1 compensazione e l'importo del quale la società si riconosce debitrice. L' ha altresì prodotto CP_1
l'avviso di accerto nel quale sono riportati per i periodi in contestazione l'importo saldo Pt_3 la quota a carico e Importo quote non versate.
Quanto all'eccezione di omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione si osserva che i suddetti criteri sono indicati nell'ordinanza ingiunzione opposta. Si osserva, altresì che l' CP_1 ha provveduto alla rideterminazione della sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, siccome novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che ha fissato la sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. A seguito della rideterminazione l'importo della sanzione è stato determinato in €. 4.863,00. In merito si osserva che, sebbene parte ricorrente, con le note di trattazione depositate il 14.09.2024 e all'udienza del
13.02.2025, ha manifestato l'intenzione di aderire alla rideterminazione della sanzione, ad oggi non risulta documentato alcun pagamento.
Infine, quanto all'eccezione di prescrizione, eccepita tardivamente solo con le note di trattazione depositate il 05.11.2023 si osserva che la stessa è da ritenersi infondata. L'art. 28 L. 689/1981, dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”. Nella specie le omissioni afferiscono all'anno 2018. In data 1.10.2019 risulta notificato l'atto di accertamento che ha interrotto il termine di prescrizione. Da tale data è cominciato a decorrere un nuovo termine di prescrizione quinquennale che alla data di notifica dell'ordinanza ingiunzione impugnata non si era ancora perfezionato.
Per quanto esposto il ricorso deve essere respinto.
3. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo tenuto dell'importo della sanzione come rideterminato dall' , vanno poste a carico di parte resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1992/2023 R.G. così statuisce: accerta e dichiara la modifica da parte dell' , intervenuta nelle more, dell'ordinanza ingiunzione CP_1 opposta n. OI-001840020 (Protocollo .2100.11/01/2023.0016632), con determinazione della CP_1 sanzione amministrativa in €. 4.863,00, e conferma l'ordinanza ingiunzione nell'importo rideterminato di €. 4.863,00; rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente, al pagamento in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_1 complessivi €. 884,50 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed IVA. nelle misure di legge e se dovuta.
Catania, 22 luglio 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia LE