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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 06/06/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.RG. 2125/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2125 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA C.F._1
VICARI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6, D.M. 01.02.91, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71, nonché dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4878/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , giudicava la ricorrente “Invalida con riduzione Persona_1
permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% - sessantasette per cento – (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), con decorrenza dalla data della domanda del 26.01.2021” nonché “portatrice di Handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1
L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda del 03.11.2020” (condizione, quest'ultima, già riscontrata in sede amministrativa).
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che
versa nelle condizioni di cui Parte_1
all'art. 13, L. 118/71 ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili e/o nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 4, L. 407/90 e art.
6, D.M. 01.02.91 ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica nonché nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave;
B) dichiarare, per l'effetto, che parte ricorrente ha diritto ai benefici e alle agevolazioni personali ed economiche previste dalle suddette norme a far data dalla domanda amministrativa del 26-01-
2021 ovvero da quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
C) per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i benefici non economici e CP_1
i ratei maturati e maturandi delle prestazioni economiche riconosciute con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
D) in via subordinata, in caso di mancata emissione del decreto di omologa parziale relativamente all'accertamento dei requisiti sanitari ex art. 2, L. 118/71, accertare
e dichiarare che il ricorrente a decorrere dal mese di gennaio 2021 è invalido in misura pari al 67% come indicato dall'ausiliare della fase di ATP e per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i benefici di cui alla CP_1
suddetta norma;
E) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
F) compensare le spese in caso di soccombenza.”.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Previa rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 5.06.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
– nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente - e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/71), né quelle integranti una condizione di grave disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere i suddetti benefici.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a Persona_2
visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, in pieno accordo con quanto emerso in sede di ATP, ha ritenuto che ““- Dalla data di proposizione della domanda la sig.ra Parte_2
, dell'attuale età di 58 anni, presenta una invalidità in misura del 68%
[...]
utile ai fini dell'esenzione del pagamento del ticket sanitario;
Non si trova né si è mai trovata la donna nelle condizioni di cui all'art. 13 legge 30.3.1971, n. 118 e succ. modificazioni per il diritto all'assegno mensile di assistenza;
il quadro menomativo del quale è portatrice non si configura come handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/1992).” Orbene, tali conclusioni – rispetto alle quali non risultano pervenute osservazioni critiche - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione del beneficio dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6, D.M.
01.02.91 (c.d. esenzione dal ticket); per il resto, invece, la domanda deve essere rigettata.
Nonostante l'integrale soccombenza della ricorrente nella presente fase di opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, all'esito di una valutazione complessiva del procedimento, stante il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata.
Le spese della CTU espletata nella presente fase di giudizio, invece, pur avendo confermato le conclusioni cui era giunto il primo consulente, devono essere poste esclusivamente a carico dell' , rinvenendosi in atti la dichiarazione di cui CP_1 all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara che sussistono in capo ad Parte_1
le condizioni sanitarie legittimanti la fruizione del beneficio
[...] dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica
(invalidità del 67%), sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Tivoli, il 06/06/2025
Il Giudice
IO Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa IO Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2125 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
(CF: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA C.F._1
VICARI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore
convenuto contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento dei ticket sanitari ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6, D.M. 01.02.91, dell'assegno mensile di assistenza ex art. 13, L. 118/71, nonché dell'handicap grave ex art. 3, comma 3, L.
104/92.
Nell'ambito di tale procedimento, iscritto al n.rg. 4878/2022, il CTU nominato dal
Giudice, dott. , giudicava la ricorrente “Invalida con riduzione Persona_1
permanente della capacità lavorativa in misura pari al 67% - sessantasette per cento – (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88), con decorrenza dalla data della domanda del 26.01.2021” nonché “portatrice di Handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1
L. 104/92, con decorrenza dalla data della domanda del 03.11.2020” (condizione, quest'ultima, già riscontrata in sede amministrativa).
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare che
versa nelle condizioni di cui Parte_1
all'art. 13, L. 118/71 ai fini della concessione dell'assegno mensile di assistenza per invalidi civili e/o nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 4, L. 407/90 e art.
6, D.M. 01.02.91 ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica nonché nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/92 ai fini del riconoscimento dello status di handicap grave;
B) dichiarare, per l'effetto, che parte ricorrente ha diritto ai benefici e alle agevolazioni personali ed economiche previste dalle suddette norme a far data dalla domanda amministrativa del 26-01-
2021 ovvero da quella diversa che sarà ritenuta di giustizia;
C) per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i benefici non economici e CP_1
i ratei maturati e maturandi delle prestazioni economiche riconosciute con decorrenza dalla data della domanda amministrativa ovvero dalla data che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione come per legge;
D) in via subordinata, in caso di mancata emissione del decreto di omologa parziale relativamente all'accertamento dei requisiti sanitari ex art. 2, L. 118/71, accertare
e dichiarare che il ricorrente a decorrere dal mese di gennaio 2021 è invalido in misura pari al 67% come indicato dall'ausiliare della fase di ATP e per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i benefici di cui alla CP_1
suddetta norma;
E) condannare, altresì, i resistenti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario;
F) compensare le spese in caso di soccombenza.”.
Sebbene ritualmente evocato, l' non si è costituito in giudizio. CP_1
Previa rinnovazione delle indagini medico-legali, la causa è stata discussa all'udienza del 5.06.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc
– nella specie pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente - e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non venivano riscontrate in capo alla ricorrente i requisiti sanitari legittimanti la concessione dell'assegno mensile di assistenza (art. 13 L. 118/71), né quelle integranti una condizione di grave disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92.
La ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie di cui soffre integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere i suddetti benefici.
Tali deduzioni, tuttavia, sono state confutate anche dal CTU nominato in questa fase, dott. il quale, dopo aver sottoposto nuovamente a Persona_2
visita la ricorrente e scrupolosamente esaminato la documentazione medica in atti, in pieno accordo con quanto emerso in sede di ATP, ha ritenuto che ““- Dalla data di proposizione della domanda la sig.ra Parte_2
, dell'attuale età di 58 anni, presenta una invalidità in misura del 68%
[...]
utile ai fini dell'esenzione del pagamento del ticket sanitario;
Non si trova né si è mai trovata la donna nelle condizioni di cui all'art. 13 legge 30.3.1971, n. 118 e succ. modificazioni per il diritto all'assegno mensile di assistenza;
il quadro menomativo del quale è portatrice non si configura come handicap con connotazione di gravità (art.3 comma 3 legge 104/1992).” Orbene, tali conclusioni – rispetto alle quali non risultano pervenute osservazioni critiche - appaiono pienamente condivisibili, risultando la espletata indagine esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute della ricorrente, nonché logica nelle argomentazioni, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante.
Deve pertanto essere dichiarata la sussistenza in capo alla ricorrente, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa, delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione del beneficio dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica ex art. 5, comma 4, L. 407/90 e art. 6, D.M.
01.02.91 (c.d. esenzione dal ticket); per il resto, invece, la domanda deve essere rigettata.
Nonostante l'integrale soccombenza della ricorrente nella presente fase di opposizione, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, all'esito di una valutazione complessiva del procedimento, stante il parziale accoglimento della domanda originariamente formulata.
Le spese della CTU espletata nella presente fase di giudizio, invece, pur avendo confermato le conclusioni cui era giunto il primo consulente, devono essere poste esclusivamente a carico dell' , rinvenendosi in atti la dichiarazione di cui CP_1 all'art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; CP_1
- dichiara che sussistono in capo ad Parte_1
le condizioni sanitarie legittimanti la fruizione del beneficio
[...] dell'esenzione parziale dalla partecipazione alla spesa sanitaria e farmaceutica
(invalidità del 67%), sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- compensa le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di CTU, liquidate con separato decreto. CP_1
Così deciso in Tivoli, il 06/06/2025
Il Giudice
IO Busoli