Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione. (Fattispecie nella quale è stato qualificato come riciclaggio l'incendio di tre autovetture di provenienza illecita, al fine di ricavare materiale ferroso dalla combustione).
Commentari • 4
- 1. Smontare un veicolo rubato integra il riciclaggio anche senza alterarne i dati identificativi (Cass. Pen. n. 25776/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 luglio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25776 del 14 luglio 2025, ha affermato che lo smontaggio in pezzi di un veicolo provento di furto, ai fini della rivendita o del riutilizzo, integra il delitto di riciclaggio, anche in assenza di manomissione dei numeri identificativi, in quanto idoneo a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. Il fatto La Corte di Appello di Bari aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a A.A. per il reato di riciclaggio, in relazione alla condotta consistita nello smontaggio in singoli pezzi di un ciclomotore oggetto di furto. L'imputato aveva sostenuto di aver agito senza conoscere la provenienza furtiva del mezzo e che la …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: configurabile il dolo eventualeAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, si configura il dolo eventuale quando l'agente ha la concreta possibilità di rappresentarsi, accettandone il rischio, la provenienza delittuosa del denaro ricevuto ed investito. (Fattispecie nella quale la Corte ha censurato la decisione assolutoria per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, assunta dalla Corte territoriale, nonostante risultassero noti all'imputato alcuni indici rivelatori della provenienza delittuosa della cospicua somma investita, quali l'allocazione dei fondi in Paesi off shore e l'intestazione a soggetti giuridici costituiti per impedire l'individuazione del reale beneficiario - Cassazione penale , sez. II , 28/05/2018 , …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: apre un conto con il nome del beneficiario di un assegno rubato e lo versa, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio, e non quello di ricettazione, la condotta di chi, dopo aver ricevuto un assegno di delittuosa provenienza, apra un conto corrente attribuendosi falsamente il nome del suo beneficiario, lo versi sul conto e successivamente prelevi le somme ivi depositate, sostituendo, in tal modo, il valore degli assegni con denaro contante e realizzando la condotta, tipica del riciclaggio, di sostituzione idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme costituenti il controvalore del titolo (Cassazione penale , sez. II , 16/12/2022 , n. 4853). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema …
Leggi di più… - 4. Versare denaro nero in banca è riciclaggio (Cas. pen.. 19746/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016
Svolgimento del processo Con sentenza del 29.10.2009, il Gup presso il Tribunale di Forlì dichiarò, a seguito di rito abbreviato, B.L. responsabile del reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis c.p. per aver compiuto operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza e trasferito (e subito dopo prelevato) somme di danaro (pari a L. 1.303.404.000) provenienti dal delitto di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione, di occultamento e distruzione di documenti contabili ex artt. 4, 5, e 10 D.Lvo n.74/2000 e di appropriazione indebita aggravata, su conti riferibili a lui e ai figli, provenienti da una società inesistente che fungeva da società cartiera, poiché priva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2013, n. 50950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50950 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IANNIELLI Enzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO D. - Consigliere - N. 2508
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 16020/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI SA N. IL 14/04/1975;
avverso la sentenza n. 2329/2012 CORTE APPELLO di CATANIA, del 13/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Luigi Riello, per l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. OSSERVA
1 - IN TO, già condannato con sentenza, in abbreviato, del gup del tribunale di Catania in data 12.6.2012 alla pena di anni tre, mesi due di reclusione e 1.200,00 di multa per i delitti, in continuazione, di riciclaggio, danneggiamento seguito da incendi, di guida senza patente e di inosservanza alle prescrizioni del soggiorno obbligato, i primi due aggravati, gli altri caratterizzati dall' essere persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale - ex artt. 110, 648 bis e 424 c.p., D.L. n. 159 del 2011, art. 71, D.L. n. 159 del 2011, artt. 73 e 75 ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte di appello della stessa città, di conferma della prima decisione, e deduce tre ragioni di doglianza: violazione di legge penale per doversi qualificare il fatto di cui al capo A) dell' imputazione- riciclaggio-, come ricettazione;
b) illegittima applicazione della contestata e riconosciuta recidiva reiterata;
b) omessa valutazione dei motivi di appello funzionali, l'uno, ad ottenere l'assoluzione nel merito per il delitto di riciclaggio, l'altro relativo alla richiesta di riduzione della pena.
2 - Generico il secondo motivo di ricorso che omettono di indicare quali aspetti e quali valutazioni complessive in ordine ai fatti contestati formano oggetto di critica.
Inammissibile anche la terza ragione di doglianza: a fronte della valutazione giudiziale della recidiva reiterata, giustificata dalla considerazione dei precedenti penali dell'imputato significativi della sua tendenza a reiterare le condotte criminose dello steso tipo, il ricorrente richiama solo il potere facoltativo del giudice di escluderla e del tutto genericamente la funzione risocializzatrice della pena.
Manifestamente infondato, invece il primo motivo di ricorso. L'imputato si è reso responsabile, insieme ad altra persona minorenne, dell' incendio di tre autovetture,rinvenute vicine ad un fossato in luogo isolato, due oggetto di furto, la terza non meglio identificata al fine di ricavare materiale ferroso dalla combustione. Ora nel fatto, come interpretato dallo stesso imputato, è insita la finalità di impedire l'accertamento della provenienza del materiale di cui, dopo la sua trasformazione, intendeva impossessarsi. Ed è noto che il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si caratterizza nel primo per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e in relazione all'elemento soggettivo, che consiste nel primo nel dolo generico, mentre nella ricettazione fa riferimento al dolo specifico dello scopo di lucro. Nel caso di specie lo scopo di lucro è certamente presente ,ma in via succedanea a quello generico di trasformazione della cosa per impedirne la identificazione, e correlato ad una condotta materiale solo divisata e programmata per l'esecuzione dopo la prioritaria, in senso temporale e logico, condotta costitutiva del delitto ex art. 648 bis c.p.. Il ricorso va dichiarato, pertanto, inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2013