Sentenza 2 febbraio 2017
Massime • 1
L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza.
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- 1. Art. 648 bis c.p. Riciclaggiohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Riciclaggio configurabile anche col trasferimento di fondi nella stessa banca Commento a Decisione Giurisprudenziale Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Decisione: Sentenza n. 11836/2018 Cassazione Penale – Sezione II Classificazione: Penale …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo genericoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza (Cassazione penale , sez. V , 02/02/2017 , n. 25924). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. V , 02/02/2017 , n. 25924 RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per …
Leggi di più… - 4. Veterinario rimuove microchip da cani rubati: riciclaggio (Cass. 39401/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 settembre 2019
Il delitto di riciclaggio sotto il profilo materiale si connota per l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, cui deve accompagnarsi l'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza: rileva peraltro anche il dolo nella forma eventuale, configurabile quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del bene. CORTE DI CASSAZIONE SEZ. II PENALE SENTENZA dd. 26 settembre 2019, n.39401 consigliere estensore Anna Maria De Santis Presidente …
Leggi di più… - 5. E' riciclaggio il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso la stessa bancaAvv. Fulvio Graziotto · https://www.avvocatoandreani.it/ · 18 gennaio 2019
Integra il delitto di riciclaggio anche il trasferimento di fondi tra conti correnti accesi presso lo stesso istituto di credito; poiché il delitto di riciclaggio è costruito come una norma penale a più fattispecie, nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso mediante lo spostamento di fondi su conto corrente, il prelievo in contanti o il trasferimento del denaro da un conto all'altro costituiscono non già un mero post factum, bensì un'ulteriore modalità di commissione del reato. Il caso. Il caso esaminato dalla cassazione riguardava trasferimenti effettuati sulla stessa banca, e veniva contestato il reato di riciclaggio continuato, ritenendo l'imputato colpevole a titolo di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2017, n. 25924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25924 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2017 |
Testo completo
DEPORTATA IN CANCELLERIA 25924-17 add 24 MAG 2017 IL FUNZIONARIO GIUD IANO REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Данзит LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 02/02/2017 Composta da: Sent. n. sez. 295/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO -Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.41874/2016 EDUARDO DE GREGORIO ALFREDO GUARDIANO LUCA PISTORELLI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE VI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO Udito il Procuratore Generale in persona del LUIGI ORSI che ha concluso per مادح ん RITENUTO IN FATTO Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Bologna ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputatu, che l'aveva condannato alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt 56, 628, 477-482 cp, 648 bis cp, riqualificando il primo nel delitto di tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose, fatti di Marzo 2012. 1. Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell'imputato, che ha lamentato l'illogicità della motivazione riguardo alla valutazione indiziaria. La motivazione avrebbe ritenuto autosufficienti per gravità e precisione ciascuno degli indizi a carico dell'imputato, con riferimento all'affermazione di compatibilità tra il suo DNA e quello repertato su un cappello attribuito ad uno dei partecipi al fatto criminoso e con riferimento alle impronte papillari 1.1 Tramite il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art 648 bis cp e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta responsabilità dell'imputato.Nessuna prova sarebbe stata acquisita per il concorso del giudicabile nelle attività preparatorie del delitto in parola, con particolare riferimento all'elemento psicologico del reato.
1.2 Il mancato riconoscimento delle circostanze generiche è stato oggetto dei terzo motivo di ricorso per violazione della legge penale, art 62 bis cp. I Giudici di merito le avrebbero negate per il comportamento processuale dell'imputato, che però si era semplicemente avvalso del diritto di difendersi. All'odierna udienza ii PG, dr Orsi, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e l'avvocato Bergamasco per l'imputato ha insistito per l'accoglimento. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1.Il primo motivo di ricorso, infatti, sotto la veste dei vizio di motivazione illogica, ha proposto censure nel merito del ragionamento probatorio sviluppato dal Giudici bolognesi ed, in primis, deve osservarsi che la conferma della dichiarazione di responsabilità del giudicabile è avvenuta tramite l'uso del metodo razionale di valutazione complessiva del materiale indiziario e non, come affermato dai ricorrente, attraverso un giudizio di autosufficienza di ciascuno degli indizi esaminati.
1.1 Quanto all'esame del DNA sul berretto, la motivazione ha spiegato la presenza dei cosiddetti "picchi" non riferibili all'imputato con la possibile degradazione del materiale da esaminare, che peraltro, non aveva inficiato la chiarezza dell'esito dell'accertamento, a causa della prevalenza netta del materiale attribuibile al ricorrente.
1.2 La spiegazione circa la valenza probatoria delle impronte digitali del ricorrente su oggetti pertinenti al telefono, che i complici avevano dato al coimputato Guerra non è illogica, né contraddittoria. Sul punto i Giudici di Appello hanno plausibilmente illustrato i motivi per i quaii non erano state rilevate impronte dello stesso Guerra ed hanno richiamato le osservazioni de! primo Giudice circa la scarsa verosimiglianza delle giustificazioni addotte dal giudicabile circa la presenza delle sue impronte sul libretto di istruzioni e sulla copertura del portacellulare;
essi hanno aggiunto, a sostegno del discurso sviluppato, che NE aveva ricordato solo di aver @ 1 toccato quegli accessori ma null'altro aveva saputo chiarire circa la situazione in cui il contatto sarebbe avvenuto concludendo, in maniera logicamente ineccepibile, per la pretestuosità delle dichiarazioni del giudicabile.
1.3 Può, infine, aggiungersi che la motivazione, in coerenza col corretto metodo di giudizio d'insieme delle prove adottato, ha dato peso agli esiti degli accertamenti riguardanti le celle agganciate dai telefoni cellulari degli imputati la sera precedente il delitto, che erano site tutte nella zona di abitazione del ricorrente, a sua voita prossima ai luoghi ove erano stati consumali i furti delle auto usate dagli autori del delitto per portarsi sul luogo ove il tentativo di furto a! bancomat sarebbe stato perpetrato.
2.Quanto al secondo motivo di ricorso deve registrarsi che la condotta attribuita all'imputato è stata quella della sostituzione delle targhe dell'autovettura rubata con altre attribuite au un diverso veicolo, che integra una fattispecie di riciclaggio, essendo, all'evidenza, idonea a nascondere la provenienza delittuosa del bene e a tale scopo finalizzata;
ex multis Sez. 2, Sentenza n. 30842 del 03/04/2013 Ud. (dep. 18/07/2013) Rv. 257059. 2.1 La censura inerente l'elemento soggettivo del delitto ha ignorato che alla sua integrazione è sufficiente il dolo generico, che nel caso in esame doveva investire sia la consapevolezza dell'origine delittuosa del veicolo, sia la volontà di compiere le attività di dissimulazione della stessa.Sez. 4, sentenza n. 6350 del 30/01/2007ud(dep. 15/02/2007 )rv.236111,non essendovi necessità di uno scopo di profitto da parte dell'agente, come invece nella ricettazione.
2.2 Al contrario di quanto prospettato dal ricorrente la motivazione ha dato conto delle ragioni per le quali l'imputato era cosciente dell'origine furtiva della vettura usata per recarsi sul luogo del delitto e della sostituzione delle targhe, avendo sottolineato in proposito la necessità del ricorso a tali prassi illecite per coloro che devono compiere un reato, essendo, pertanto, nei contesto probatorio ricostruito dal processi, tutti i concorrenti consapevoli e concordi sia nell'usare l'auto rubata, sia nel sostituirne la targhe a scopo dissimulatorio dell'origine illecita.
3. Il terzo motivo di ricorso non si è confrontato con la chiara spiegazione data dai Giudici alla negatoria delle attenuanti generiche, giustificata attraverso la contiguità dell'imputato a contesti malavitosi di livello elevato, desumibile dalla preordinazione di mezzi e dalla organizzazione dei plurimi reati per cui è giudizio, nonchè dal comportamento processuale del giudicabile, legittimo ma mutevole a seconda dei risultati di indagine conosciuti;
a sua volta, suscettibile di legittimo apprezzamento nella specie negativo - da parte dei Giudici dei merito. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2.2.2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Dr Eduardo de Gregorio Dr. Paolo Antonio Bruno Ede DUBB 2