Sentenza 19 maggio 2016
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità ex art.127, comma quinto, cod.proc. pen. del decreto di archiviazione, che può essere impugnato con ricorso per cassazione nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa ha avuto notizia del provvedimento.
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Anche nel procedimento davanti al Giudice di Pace è applicabile - in virtù del richiamo operato dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 274/2000 - l'art. 408 codice di procedura penale, il cui comma 3-bis dispone la notificazione alla persona offesa dell'avviso della richiesta di archiviazione nei casi di delitti commessi con violenza alla persona. L'omesso avviso alla persona offesa determina la violazione del contraddittorio, e la conseguente nullità del decreto di archiviazione. Massima: In tema di procedimento di archiviazione, l'art. 408, comma 3-bis, codice di procedura penale, secondo il quale "per i delitti commessi con violenza contro la persona l'avviso della richiesta di …
Leggi di più… - 3. Cassazione penale Sez. V Sentenza n. 16780 del 16/04/2018Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 26 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2016, n. 38745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38745 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2016 |
Testo completo
38745 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da 1284 Aldo Fiale - Presidente - Sent. n. sez. Angelo Matteo Socci CC 19/05/2016 R.G.N. 20128/2015 Gastone Andreazza Aldo Aceto Relatore - Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1.NI LO, nato a [...] il [...], 2. NI VA, nato a [...] il [...], persone offese nel procedimento penale a carico di: PA AN, nata a [...] il [...], avverso il decreto di archiviazione del 10/05/2014 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
lette le richieste scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri LO e VA NI ricorrono per l'annullamento del provvedimento di cui in epigrafe con cui il G.i.p. del Tribunale di Roma ha decretato l'archiviazione del procedimento penale iscritto a carico della sig.ra AN PA per i reati di cui agli artt. 635, 633, 610 e 614, cod. pen.
1.1.Con unico motivo eccepiscono, ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 408, comma 2, 127, commi 1 e 5, 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché, deducono, non sono stati avvisati della richiesta di archiviazione inoltrata dal Pubblico Ministero, benché ne avessero fatto espressa richiesta quando sporsero querela. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è inammissibile.
3.Questa Corte è unanime nel ritenere che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", il quale è impugnabile con ricorso per cassazione (così da ultimo, Sez. U, n. 10959 del 29/01/2016).
3.1. Contrasti si registrano sulla natura della nullità che, secondo un primo indirizzo, è insanabile e può essere eccepita senza l'osservanza di un qualsiasi termine (Sez. 5, n. 1508 del 13/12/2010, Rv. 249085; Sez. 1, n. 18666 del 01/04/2008, Rv. 240331; Sez. 1, n. 3642 del 30/09/1992), secondo un altro orientamento può essere eccepita entro un termine che, secondo parte della giurisprudenza, è, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., di quindici giorni decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Sez. 5, n. 29871 del 25/05/2015, Rv. 265296; Sez. 4, n. 49764 del 13/112014, Rv. 261172; Sez. 4, n. 47025 del 26/09/2014, Rv. 260950), secondo altra è di dieci giorni, in applicazione analogica del termine per proporre opposizione ai sensi dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 24063 del 13/05/2010, Rv. 247795).
3.2.Pare al Collegio preferibile l'indirizzo, ormai maggioritario, secondo il quale il ricorso per cassazione avverso il decreto del giudice per le indagini preliminari che dispone l'archiviazione del procedimento senza che ne sia stata informata la persona offesa che ne aveva fatto richiesta ai sensi dell'art. 408, comma 2, cod. proc. pen., è ricorribile per cassazione nel termine di quindici giorni decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
3.3.Persuade il fatto che, in termini generali, l'omessa citazione della persona offesa, quando sia causa di nullità, non è insanabile ai sensi dell'art. 179, cod. proc. pen., né è rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del 2 procedimento. Aporie sistematiche derivano dal confronto con l'espressa facoltà riconosciuta alla persona offesa di impugnare, nei termini previsti dall'art. 585, cod. proc. pen., la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito di udienza camerale cui non stata invitata a prender parte (art. 428, comma 2, cod. proc. pen.).
3.4.Singolare che gli effetti di una sentenza si stabilizzino a favore dell'imputato decorso il termine per impugnarla, mentre un decreto emesso inaudita altera parte (accessoria) sia esposta alle iniziative della persona offesa cui sarebbe rimessa, contro ogni logica e in ogni tempo, la possibilità di mettere in discussione la fine di un rapporto processuale decisa in un procedimento di cui non è parte necessaria. Osservazione ancor più decisiva se si considera che il decreto di archiviazione non chiude il rapporto tra vittima e persecutore pubblico, potendo quest'ultimo sempre richiedere l'apertura del procedimento quando scopra quegli ulteriori elementi o scandagli quei temi investigativi che la prima avrebbe dovuto necessariamente proporre con l'opposizione alla richiesta di inazione e il cui approfondimento può sollecitare in ogni momento, anche a procedimento archiviato. Sotto la superficie, il dialogo tra parte pubblica e privata non s'interrompe, potendo trovare altri sbocchi non preclusi dall'adozione del provvedimento di archiviazione.
3.5.Deve perciò essere ribadito il principio di diritto secondo il quale l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento.
3.6. Nel caso di specie il ricorso è stato proposto il 21/04/2015 a distanza di un anno dal provvedimento impugnato. Dall'esame del fascicolo del pubblico ministero risulta, peraltro, che la persona offesa ha chiesto la copia degli atti il 12/03/2015, che è stata autorizzata al ritiro il 13/03/2015, che vi ha provveduto il 18/03/2015. Se ne deduce che abbia ragionevolmente avuto conoscenza effettiva del decreto di archiviazione ben prima dei 15 giorni antecedenti la data di presentazione del ricorso.
3.7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1500,00. 3 a'escuu
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorsa e condanna i ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/05/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Aldo Fiale Also Acel Aero Pale DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 SET 2016 IL CANNEL ERE Luana Morlani 4