Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2018, n. 37585
CASS
Sentenza 18 dicembre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari personali, nel caso sia stata annullata con rinvio un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale - a norma dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - il giudice del rinvio è tenuto a decidere, non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2018, n. 37585
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37585
    Data del deposito : 18 dicembre 2018

    Testo completo