Sentenza 18 dicembre 2018
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, nel caso sia stata annullata con rinvio un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ex art. 309, comma 9, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti" entro il quale - a norma dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen. - il giudice del rinvio è tenuto a decidere, non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati ai sensi dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen. nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2018, n. 37585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37585 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2018 |
Testo completo
37585-19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Presidente UDIENZA CAMERA DI GEPPINO RAGODott. CONSIGLIO - Rel. Consigliere - DEL 18/12/2018 Dott. LUCIANO IMPERIALI - Consigliere - SENTENZA Dott. ANNA MARIA DE SANTIS - Consigliere -N. 114 Dott. VITTORIO PAZIENZA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MASSIMO PERROTTI N. 42254/2018 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG SE N. IL 29/04/1993 avverso l'ordinanza n. 1506/2018 TRIB. LIBERTA' di CATANZARO, del 16/08/2018 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
clette/sentite le conclusioni del PG Dott. STEFANO TOCCI, che The chiesto la messione alle Sexion unite selle Corte in suboutine, kennallowe 1 Mm. 57) ed il rights ne con zimvio il من الينا zigntto Lee دارشه L Uditi difensor Avv. VAN POSTERARO, che si è essiciat alle este del P.b. I rimessione alle SS.W. e di onnellements con The il copo n.57), riportandosi, per il rests, or motivi de corso RITENUTO IN FATTO.
1. Con ordinanza del 30/1/2018 il Tribunale di Catanzaro, decidendo sul riesame proposto nell'interesse di GI EP, confermava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato nei confronti del predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, in particolare alla consorteria GI, in qualità di organizzatore, con il compito, unitamente alla madre RI EL ed al fratello GI ZO e su disposizioni di GI LV, di porre in essere atti intimidatori, attraverso danneggiamenti di beni, nei confronti di coloro i quali non si sottomettevano alle loro richieste, nonché di imporre alle imprese locali e non, mediante l'utilizzo del metodo mafioso, la corresponsione di denaro, l'assunzione di parenti ed amici presso imprese vincitrici di appalti per il Comune di Strongoli, ed altresì' l'acquisizione di beni da imprese locali (capo 15); di concorso nella tentata estorsione ai danni di OM AL (capo 57),; di falso ideologico in atto pubblico (capo 59); di danneggiamento aggravato mediante incendio, ai danni dell'imprenditorie AL GI (capo 63); di tentata estorsione ai danni di AL GI (capo 64), di estorsione ai danni della SC ET (capo 65), con la contestazione, per tutti i capi, dell'aggravante dell'art. 7 1. n. 203/1991, nonché di detenzione e spendita in concorso di monete false (capo 67).
2. A seguito di ricorso proposto dalla difesa, questa Corte di Cassazione L annullava l'ordinanza predetta limitatamente ai capi 15, 57 e 63, ed altresì in ordine al riconoscimento dell'aggravante dell'art. 7 1. n. 203/1991, rinviando al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame su tali punti, con le conseguenti determinazioni in ordine alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicabile.
3. Il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, con ordinanza del 17/8/2018, parzialmente accogliendo il ricorso, ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di danneggiamento aggravato mediante incendio ai danni dell'imprenditore AL, di cui al capo n. 63) della provvisoria incolpazione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.
4. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso per cassazione la difesa del GI sollevando cinque motivi di impugnazione:
4.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge in relazione all'art. 311 comma 5 cod. proc. pen. per non essersi riconosciuta la perdita di efficacia della misura cautelare, invocata dal ricorrente per essere stata celebrata l'udienza dinanzi al Tribunale del riesame e, quindi, intervenuto il provvedimento di questo, oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della Corte di Cassazione (in data 2/8/2018). Assume il ricorrente, infatti, non potersi ritenere determinante, a tal fine, il momento della ricezione degli atti trasmessi dall'autorità procedente (7/8/2018), ed invoca, a sostegno di tale assunto, la pronuncia di questa Corte, sez. 1, n. 23707/2018 con la quale si era affermato che, all'esito di pronuncia di annullamento con rinvio dell'ordinanza che ha disposto o confermato una misura coercitiva, il termine di dieci giorni, entro cui, ai sensi dell'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., il giudice del rinvio ha l'obbligo di decidere, decorre dalla data in cui il fascicolo relativo al ricorso per cassazione, comprendente la sentenza rescindente, perviene alla cancelleria della sezione del tribunale competente per il riesame. Rileva la difesa, infatti, richiamando la predetta pronuncia, che la cancelleria di questa Corte non trasmette la sola 'sentenza rescindente' ma l'intero fascicolo (ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. a, cod. proc. pen.), come ribadito da circolare interna del 16 maggio 2015 redatta dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, sicché, per la natura «sequenziale» del giudizio di rinvio successivo ad annullamento, gli atti di cui si parla nella disposizione dovrebbero intendersi quelli trasmessi al giudice del rinvio dalla cancelleria di questa Corte di Cassazione, e non potrebbe ritenersi che il giudice del rinvio possa inoltrare una 'nuova' richiesta di atti all'autorità procedente, anche perché nel caso del giudizio di rinvio il Tribunale del Riesame sarebbe già in possesso degli atti necessari alla trattazione, dovendo esclusivamente «ricevere» dalla cancelleria di questa Corte ciò che era stato trasmesso unitamente al ricorso, in una con la copia della sentenza rescindente.
4.2 Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla tentata estorsione ai danni di CO AL, pur essendo del tutto assente, ad avviso del ricorrente, la condotta tipica di minaccia o violenza richiesta dal legislatore per configurare il delitto ipotizzato.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso il GI ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen.
4.4. Il ricorrente ha dedotto, altresì, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991. 4.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, sono stati dedotti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento di esigenze 2 cautelari tali da non poter essere soddisfatte con misura cautelare diversa da quella disposta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
2. E' infondato, in primo luogo, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 311, comma 5-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale di Catanzaro emesso l'ordinanza di conferma della misura, in sede di rinvio, solo in data 17/8/2018, ovvero oltre il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della Corte di Cassazione, avvenuta il 2/8/2018. 2.1. Si tratta, infatti, di motivo che richiama esplicitamente una pronuncia di questa Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 23707 del 29/01/2018, Battaglia, Rv. 273114), che esprime un orientamento assolutamente minoritario nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità ed in alcun modo condiviso dal Collegio, oltre che da una pluralità di pronunce di questa e di altre sezioni della Corte di Cassazione (cfr. Sez. 2, n. 15695 del 08/01/2016, Lombardo, Rv. 266729, seguita da Sez. 6, n. 27093 del 01/03/2017, Speranza, Rv. 270410; sez. 2 n. 32084 del 15/06/2017, Arena;
Sez. 5, n.21710 del 28/02/2018, Marciano, Rv. 273026, e poi numerose altre), che hanno, invece, ripetutamente affermato che, in tema di impugnazioni avverso provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, ai fini della decorrenza del termine di "dieci giorni L dalla ricezione degli atti" entro il quale, ai sensi dell'art. 311, comma quinto bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 13 della legge 16 aprile 2015, n. 47), il giudice del rinvio è tenuto a decidere, nel caso sia stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., non è sufficiente la mera ricezione della sentenza rescindente, ma occorre anche la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti in favore della persona sottoposta alle indagini.
2.2. La prospettazione difensiva si fonda in primo luogo sull'asserita "natura sequenziale" del giudizio di rinvio conseguente all'annullamento che imporrebbe impone di ritenere che "gli atti" cui fa riferimento il comma 5-bis dell'art. 311 debbano appunto essere individuati in quelli trasmessi dalla Suprema Corte, all'esito del giudizio rescindente. Conseguentemente, viene esclusa la possibilità di una nuova richiesta degli atti all'autorità procedente ai sensi del comma 5 dell'art. 309, applicabile solo quando vi è stata una richiesta di riesame (e quindi 3 in una "situazione procedimentale del tutto diversa"), in quanto si assume che il tribunale investito del giudizio di rinvio sarebbe "già in possesso degli atti necessari alla trattazione (essendosi pronunziato con la decisione soggetta a ricorso), dovendo esclusivamente ricevere» dalla cancelleria di questa Corte ciò che era stato trasmesso unitamente al ricorso (di regola non tutti gli atti), in una con la copia della sentenza rescindente. Eventuali sopravvenienze conoscitive potranno, se del caso, essere depositate in sede di udienza ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen." (così Sez. 1, n. 23797 del 2018, Battaglia, cit.). Al pari della pronuncia richiamata, a sostegno della tesi prospettata, anche il ricorso valorizza decisione delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, che, affrontando la diversa questione del termine per il deposito dell'ordinanza emessa dal giudice di rinvio, ha comunque affermato la necessità di un'interpretazione il più possibile "fedele al testo" delle disposizioni di garanzia introdotte nel sistema cautelare dal legislatore nella legge n. 47/2015 e, pur affrontando la diversa questione dei termini di deposito della decisione, ha evidenziato il carattere perentorio dei termini, e il divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme poste a tutela della libertà personale (Sez. U, n. 47970 del 20/07/2017, Rezmuves, Rv. 270953).
2.3. La ricostruzione del ricorrente, però, prescinde del tutto dalla natura б я meramente incidentale del giudizio di riesame e, prima ancora, della valutazione del giudice per le indagini preliminari, per definizione "giudice dell'atto" e non "giudice del processo", natura inevitabilmente mutuata anche dal giudice dell'impugnazione: da questa, invece, non si può prescindere se si vuole interpretare correttamente la locuzione "entro dieci giorni dalla ricezione degli atti", che indica il termine entro il quale deve intervenire la decisione a pena di inefficacia della misura cautelare, locuzione introdotta anche per il giudizio di rinvio al comma 5-bis dell'art. 311 cod. proc. pen., atteso che il Tribunale non ha costantemente la disponibilità degli atti su cui è chiamato a pronunciarsi, tanto da dover formulare la richiesta all'autorità che procede affinché siano trasmessi gli atti su cui si fonda il provvedimento cautelare oggetto di impugnazione, atti che, una volta esaurita la fase incidentale con il deposito dell'ordinanza del Tribunale del riesame, vanno restituiti all'autorità che li ha trasmessi. Deve ritenersi, pertanto, inconferente il richiamo al divieto di interpretazione analogica o estensiva delle norme poste a tutela della libertà personale di cui alla citata pronuncia delle sezioni unite (Sez. U, n. 47970 del 20/07/2017, Rezmuves, Rv. 270953), in quanto il problema è, invece, quello di chiarire la portata interpretativa della norma in esame, introdotta esclusivamente al fine di 4 accelerare i tempi della decisione sulla richiesta di riesame anche in sede dj rinvio.
2.4. Del resto, la tesi secondo cui il dies a quo ai fini della decisione del Tribunale del riesame, in caso di giudizio di rinvio, sarebbe da individuare nella ricezione della sentenza rescindente e degli atti già in possesso della Corte di Cassazione si scontra con il rilievo che questi ultimi non sono tutti gli atti che il Tribunale del riesame aveva a disposizione al momento dell'emissione del provvedimento annullato, giacché, in conformità al disposto dell'art. 100 disp. att. cod. proc. pen., oggetto della trasmissione alla Corte di Cassazione, nell'ipotesi di ricorso dell'indagato, sono soltanto "gli atti necessari per decidere sull'impugnazione" (e non già tutti gli atti in possesso del Tribunale del riesame), sicché solo questi verranno restituiti al Tribunale, unitamente alla sentenza rescindente, nonostante la diversa prospettiva nella quale dovrà porsi il Tribunale medesimo. Soprattutto, poi, deve rilevarsi che, anche in considerazione dell'arco temporale che intercorre tra l'originaria decisione del Tribunale del riesame e la pronunci della Corte di cassazione con conseguente restituzione degli atti, è presumibile che nel corso del prosieguo delle indagini siano stati acquisiti nuovi elementi che, soprattutto se a favore dell'indagato, debbono essere necessariamente portati a conoscenza del Tribunale del riesame ai fini ل م ل ا dell'adozione della pronuncia in sede di rinvio (sez. 2, n. 32084 del 15/6/2017, Arena). Alla luce di tali considerazioni, pertanto, è stato correttamente rilevato che l'art. 311, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 13 I. n. 47 del 2015 avente natura sanzionatoria, in riferimento alla possibile inerzia dell'ufficio - giudiziario competente a decidere in sede di riesame-rinvio è di stretta interpretazione, sicché l'espresso ed inequivocabile riferimento alla «ricezione>> degli atti» non consente di attribuire rilievo, ai fini della decorrenza del "nuovo" termine per la decisione, alla ricezione, da parte del giudice del rinvio, della mera sentenza rescindente, occorrendo nuovamente la ricezione degli atti presentati a norma dell'art. 291, comma 1, cod. proc. pen., nonché di tutti gli elementi eventualmente sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini (Sez. 2, nld. 15695 del 08/01/2016, Lombardo, Rv. 266729; sez. 6, n. 27093 del 01/03/2017, Speranza, Rv. 270410). Deve, pertanto, ritenersi che ogni decisione del Tribunale del riesame, anche quella conseguente all'annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione, sia sottoposta alle scansioni delineate dal comma 5 dell'art. 309 e 5 che, quindi, a seguito della, ritrasmissione degli atti da parte della Suprema Corte, il Presidente debba curare che sia dato immediato avviso all'autorità procedente, che dovrà provvedere ad una tempestiva trasmissione di quanto a suo tempo già inviato, nonché delle eventuali sopravvenienze favorevoli. Conseguentemente, il dies a quo per la decorrenza del termine di "dieci giorni dalla ricezione degli atti", di cui al comma 5-bis dell'art. 311, deve essere individuato nel momento in cui il tribunale riceve "nuovamente" gli atti dall'autorità procedente: nel caso in esame, pertanto, il termine di dieci giorni decorreva non già dalla data di ricezione degli atti dalla Cancelleria della Corte di Cassazione (2/8/2018), bensì da quella di ricezione degli atti trasmessi dall'autorità procedente (7/8/2018), sicché deve ritenersi che siano state tempestive sia la celebrazione dell'udienza che la successiva decisione, il 16 e 17/8/2018. Ne consegue l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato. Nella sentenza n. 35283/2018 con la quale la sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione ha annullato con rinvio la prima ordinanza del Tribunale del riesame, infatti, veniva rilevato che la conversazione dell'8/4/2014 tra GI EP e LE CA, nel corso della quale questo comunicava al primo di essersi recato da CO AL e di avergli comunicato che, non appena lo stesso avesse iniziato lavori di fornitura di materiale legnoso ad un'impresa edile che stava realizzando appartamenti, si sarebbe dall'imprenditore "per prendere qualche soldo", non risultava indicare alcun carattere estorsivo, non rivelando alcun ricorso a violenza o minaccia, né l'adesione del GI al proposito del LE. Nel giudizio di rinvio, invece, il Tribunale del riesame ha, in primo luogo, specificato che l'episodio in questione andava inserito in un contesto nel quale LE CA forniva abitualmente al GI informazioni relative alla presenza di carabinieri o altri nel territorio di Strongoli, procurando appuntamenti con imprenditori della zona, così da garantirgli il controllo del territorio, come desunto da numerose conversazioni intercettate e da una pluralità di servizi di osservazione e controllo effettuati sul territorio dai carabinieri del posto. L'ordinanza impugnata ha, altresì, evidenziato, da un lato l'assenza di rapporti credito-debito tra il LE ed il CO e, dall'altro, i plurimi tentativi di contatto tra il LE ed il GI intervenuti lo stesso giorno della telefonata del primo al GI, con la quale si comunicava l'intervenuta richiesta ai danni dell'imprenditore, ed ha sottolineato, in particolare, sia una conversazione nella 6 quale il GI riferiva che il TI lo stava aspettando al bivio, mentre il LE riferiva di avergli già parlato e che avrebbe dato qualche soldo appena avesse iniziato a lavorare, sia il tenore della conversazione dell'8/4/2018, nel corso della quale, proprio con riferimento ai rapporti con il OM, ripetutamente il GI assentiva ("va bene"), tanto da lasciar desumere, senza incorrere in vizi logici, che il LE non potesse prescindere dall'approvazione e condivisione del GI. Soprattutto, poi, l'ordinanza ha rilevato che le conversazioni intercettate il 7 e l'8 aprile 2014 sulle utenze in uso al GI avevano rivelato che lo stesso aveva personalmente incontrato il OM, dovendo evidentemente ritenersi tali incontri, in assenza di rapporti credito- debito con questo, funzionali alla finalizzazione della richiesta estorsiva. Da ultimo, ad ulteriore conferma di tale ricostruzione, l'ordinanza impugnata ha ricordato la reazione del CO, riferito dalla P.G., alla semplici domande nei confronti del GI, allorché "cambiava totalmente atteggiamento, sbarrava gli occhi, rimaneva con la bocca semi aperta, aveva le sopracciglia avvicinate e la fronte aggrottata ...", poi riferendo che non aveva nulla a che fare con i GI e che era una persona onesta, sicché il Tribunale del riesame, senza incorrere in vizi logici, ha ritenuto tali elementi idonei a spiegare le dichiarazioni reticenti e L mendaci della persona offesa in ordine al tentativo di estorsione di cui si tratta ed a confortare la gravità indiziaria anche in ordine agli elementi della violenza o minaccia sottese a tali situazioni. Giova, peraltro, rilevare che, secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, il controllo di legittimità sui punti devoluti in materia cautelare personale è circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 6 n. 2146 del 25.05.1995, Tontoli, Rv. 201840; sez. 6 n. 3529 del 12.11.1998, Sabatini, Rv. 212565; sez. 3 n. 40873 del 21.10.2010, Merja, Rv. 248698; sez. 2 n. 56 del 7/12/2011, Rv. 251760; sez. Feriale n. 47748 del 11.8.2014, Contarini, Rv. 261400), requisiti la cui sussistenza l'esposizione che precede rende evidente.
4. Anche in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen. l'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto, con argomentazioni congrue ed in conformità alle indicazioni di questa Corte di Cassazione, delle ragioni che hanno indotto a riconoscere la gravità indiziaria in ordine alla 7 partecipazione del GI alla consorteria mafiosa di cui si tratta, sicchè anche il terzo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. La sentenza n. 35283/2018 con la quale la sesta sezione penale di questa Corte aveva annullato la prima ordinanza del tribunale del riesame di Catanzaro, infatti, aveva evidenziato come l'inserimento del GI nella compagine 'ndranghetistica non potesse essere desunta solo dalla sua appartenenza ad una compagine familiare connotata da forti stigmi di "mafiosità", e che anche la partecipazione a fatti specifici ritenuti dimostrativi del programma criminale della cosca e delle sue modalità attuative quali la tentata estorsione al OM e 1 l'incendio del veicolo di tale AL - non risultava, allora, sorretta da adeguata motivazione. L'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame in sede di rinvio, invece, ha rilevato, da un lato, che GI EP è stato riconosciuto dalla popolazione di Strongoli come soggetto appartenente alla famiglia di 'ndrangheta, e che, soprattutto, anche dalle conversazioni intercettate ё emersa la sua partecipazione concreta ed attiva alle attività del sodalizio, con condotte fortemente sintomatiche della partecipazione allo stesso. Così, l'ordinanza impugnata ha indicato conversazioni nelle quali AL RA riferiva di attività estorsive poste in essere ai danni del fratello da alcuni membri della お famiglia GI, tra i quali indicava espressamente l'odierno ricorrente. Parimenti, anche la sola reazione del OM alle domande sul GI, sopra ricordata, è stata ritenuta indicativa della caratura criminale del ricorrente, così come la posizione sovraordinata a quella di LE CA assunta dal ricorrente nella vicenda estorsiva ai danni dello stesso OM. Parimenti, le conversazioni intercettate tra l'imprenditore ZO RA e la compagna del suo socio indicavano un atto intimidatorio commesso ai danni del vice sindaco come conseguenza degli ostacoli frapposti alla concessione delle licenze per la gestione delle attività di GI EP, raggiunto da commenti negativi che lo accumunavano, anche negli atteggiamenti, agli altri suoi familiari. L'ordinanza impugnata riferisce, poi, anche di altre intercettazioni dalle quali è emerso direttamente il ricorso, da parte del ricorrente, alla carica intimidatoria derivante dall'appartenenza alla propria famiglia, con il quale imponeva il rifornimento gratuito di carburanti dalla S.C. ET di Casabiona, oppure otteneva un concorso nel falso ideologico per asseverare un finto indirizzo di residenza, funzionale al rilascio di una licenza che non gli sarebbe stata altrimenti concessa in ragione dei precedenti penali dei familiari allora conviventi. Tali episodi appaiono richiamati per evidenziare, senza incorrere in vizi 8 logici, la pluralità dei vantaggi che derivavano al ricorrente dall'appartenenza alla consorteria di 'ndrangheta e, con essi, anche il contributo offerto consapevolmente dal ricorrente al rafforzamento della stessa attraverso la ' quale veniva garantita l'effettività di pretese estorsive, la preservazione delle proprie attività economiche, anche in spregio alle norme in materia di concessioni e licenze, e la risoluzione di problematiche di varia natura con il ricorso di atti intimidatorio o violenti. Il tutto, peraltro, anche a riscontro delle dichiarazioni che l'ordinanza riferisce aver reso il collaboratore di giustizia Oliviero RA in data 8/5/2017, allorché riconosceva in fotografia anche GI EP tra i componenti della famiglia GI ritenuti partecipi dell'associazione. Si tratta di un complesso indiziario evidenziato dall'ordinanza impugnata in maniera idonea a giustificare il riconoscimento di gravi indizi della consapevole partecipazione del ricorrente alla consorteria di cui si tratta, con un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, con un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale ha "preso parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670) و 5. Privo di fondamento è anche il motivo di ricorso con il quale si contesta il ن riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, assumendosi difettare l'effettivo utilizzo del metodo mafioso: l'ordinanza impugnata, infatti, ha dato adeguatamente conto del ricorso a minacce anche implicite evocative dell'appartenenza alla consorteria mafiosa, ma anche esplicite, con la prospettazione del ricorso alla violenza fisica ("le ossa gliele rompo, gliel'ho già detto"), così come ha correttamente rilevato che la richiesta di denaro a fronte della realizzazione di lavori nel territorio di competenza della consorteria, ed il prelievo gratuito di non meglio precisati quantitativi di gasolio agricolo, da utilizzarsi per la propria vettura, debbono ritenersi funzionali al sostentamento della consorteria ed insieme anche alla perpetrazione del potere di questa sul territorio.
6. Inammissibile per la sua manifesta infondatezza è, infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si censura la scelta della più gravosa delle misure cautelari, avendo correttamente evidenziato il provvedimento impugnato che, a fronte del dato meramente formale dell'incensuratezza del ricorrente, il contributo da questo offerto al sodalizio criminoso di cui si tratta e la configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso rendono operativa la 9 presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., in alcun modo superate da elementi che possano essere ritenuti significativi della rescissione del vincolo con l'associazione, da ritenersi, al contrario, ancor più pericoloso in virtù dei vincoli familiari con elementi di spicco dell'associazione (cfr. Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184).
7. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. pen.,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso nella camera di consiglio del 18 dicembre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Luciano Imperia Geppino Rago DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 T SET. 2019 IL CANCELLERE Claudia Planelli E R S P E U T S R O C 10