Sentenza 13 novembre 2014
Massime • 1
L'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", il quale è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine ordinario di quindici giorni, decorrente dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento.
Commentario • 1
- 1. Osservatorio nazionale sul diritto di famigliahttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 17 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/11/2014, n. 49764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49764 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 13/11/2014
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 1867
Dott. ZOSO LIANA M. T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - rel. Consigliere - N. 17640/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IB NN, nato il [...], e da IT JE ET TH, nata il [...] prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato di cui al procedimento iscritto al n. 8074/2014 R.GIP, n. 14130/12 R.G. N.R. e/ ignoti;
avverso il decreto di archiviazione del G.I.P. TRIBUNALE di VELLETRI, del 05/04/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
lette le conclusioni del PG Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha chiesto: voglia la Suprema Corte annullare con rinvio il decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
1. BE EN e WA NE RI, prossimi congiunti della persona deceduta in conseguenza dell'ipotizzato reato, propongono ricorso per cassazione, per ministero del proprio difensore, avverso il decreto di archiviazione emesso in data 5/4/2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri, in conformità alla richiesta avanzata dal PM, nell'ambito di procedimento penale instaurato nei confronti di ignoti per il reato di omicidio colposo.
Deducono inosservanza dell'art. 408 cod. proc. pen. per mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa e la conseguente nullità insanabile del provvedimento per violazione del contraddittorio ex art. 127 c.p.p., comma 5, e ex art. 178 c.p.p., lett. c. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è ammissibile e fondato.
La doglianza espressa dai ricorrenti si rivela fondata, in punto di fatto, non risultando essere stata effettuata la comunicazione prevista dall'art. 408 cod. proc. pen., a causa di un evidente disguido in cui è incorsa la polizia giudiziaria incaricata della relativa notifica, nella individuazione del luogo ove essa andava eseguita.
Questa infatti risulta effettuata nel domicilio in precedenza eletto dai denuncianti in Corridonia presso lo studio dell'Avv. Samuele Farroni e non invece presso il nuovo domicilio eletto in calce all'atto di denuncia-querela in Ascoli Piceno, corso Trento e Trieste, n. 52, presso l'Avv. Alessandro Pettine, in quella sede nominato quale nuovo difensore, con contestuale espressa revoca della nomina conferita in precedenza ad altro difensore.
3. Quanto alla legittimazione della persona offesa - cui, come noto, sono equiparati i prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato (art. 90 c.p.p., comma 3) - a ricorrere avverso il decreto di archiviazione non preceduto dalla comunicazione, ove dalla stessa richiesta, di cui all'art. 408 cod. proc. pen. e alla tempestività del ricorso giova osservare quanto segue.
3.1. Come affermato dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 353 del 1991 e n. 413 del 1994, e dalla costante giurisprudenza di questa Corte (v. ex plurimis, Sez. 2, n. 1929 del 22/12/2009 - dep. il 15/01/2010, P.O. in proc. Arcini e a., rv. 246040, e le altre citate infra), non vi è dubbio che, nel caso dell'omissione dell'avviso dovutole ai sensi del art. 408 c.p.p., comma 2, la persona offesa sia legittimata a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di archiviazione.
È, dunque, necessario riconoscere, in tale eventualità, alla stessa persona offesa, il diritto di proporre tale impugnazione, in ragione, appunto, del carattere ancor più radicale - agli effetti della vanificazione del diritto al contraddittorio - che quella omissione presenta rispetto al caso, espressamente disciplinato dal codice, in cui sia stato omesso l'avviso di fissazione della camera di consiglio a seguito di proposizione dell'opposizione alla richiesta di archiviazione.
Resta, però, aperta la questione di quale sia il termine entro cui il ricorso va proposto e della decorrenza di tale termine. Nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte, emergono, sul punto, essenzialmente tre orientamenti.
3.1.1. Secondo la tendenza maggioritaria (v. ex multis, Sez. 2 n. 20186 del 08/02/2013, Rv. 255968; sez. 6, n. 8408 del 06/02/2013, Rv. 254767; sez. 3, n. 11543 del 27/11/2012 - dep. 12/03/2013, Rv. 254743; sez. 5, n. 5139 del 30/11/2010 - dep. 11/02/201, Rv. 249694;
sez. 5, n. 5139 del 30/11/2010, rv. 249694; sez. 2, n. 44391 del 26/11/2010, rv. 248897; sez. 5, n. 17201 del 26/11/2008, rv. 243594;
sez. 6, n. 37905 del 10/06/2004), l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità, ex art. 127 c.p.p., comma 5, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (ad esempio, perché informata dell'esito del procedimento dalla segreteria del pubblico ministero).
3.1.2. Per un secondo orientamento - che non si differenzia dal primo quanto alla decorrenza del termine - trattandosi di provvedimento pronunciato de plano, "il ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen., ma non per questo è esercitabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine. Esso è esercitarle nel termine ordinario di dieci giorni, il quale però decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento" (sez. 3, n. 24063 del 13 maggio 2010, rv. 247795).
3.1.3. Per un terzo orientamento, l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina una nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva di da parte della facoltà di proporre opposizione;
tale nullità è insanabile ex art. 127 c.p.p., comma 5 e può, dunque, essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 1508/2011 del 13 dicembre 2010, rv. 249085;
sez. 1, n. 18666 del 1 aprile 2008, rv. 240331).
3.2. Questo collegio ritiene di condividere il primo dei tre orientamenti sopra riportati, perché più aderente al dettato normativo.
Il rimedio esperibile contro il decreto di archiviazione pronunciato dal G.I.P. de plano nel caso di omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione è, in ogni caso, quello di cui all'art. 409 c.p.p., comma 6. Infatti, tale ultima disposizione, pur riferendosi all'ordinanza di archiviazione pronunciata a seguito di udienza camerale ex art. 127 cod. proc. pen., trova diretta applicazione nella fattispecie,
ritenuta in tutto e per tutto analoga dalla richiamata giurisprudenza maggioritaria, dell'omesso avviso dell'udienza camerale alla persona offesa.
Il citato art. 409, comma 6, prevede che il provvedimento di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5; casi che ricomprendono proprio quello in cui non sia stata consentita (per omesso avviso della richiesta di archiviazione o per omesso avviso dell'udienza camerale) la partecipazione all'udienza camerale della persona offesa che avrebbe avuto diritto di parteciparvi. Il legislatore ha così inteso prevedere un rimedio analogo - anche se limitato alle sole ipotesi di nullità - a quello generale previsto dall'art. 127, comma 7, contro le ordinanze pronunciate all'esito del procedimento in camera di consiglio.
Deve, di conseguenza, ritenersi che il termine per attivare detto rimedio sia sottoposto al regime generale di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a). Il termine è, dunque, di 15
giorni e non di 10 giorni, trattandosi di un vero e proprio termine di impugnazione e non di un termine desunto in via analogica da quello per la presentazione dell'opposizione di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3. Una tale analogia non pare, infatti, configurabile,
non avendo detta opposizione la natura di un impugnazione, perché proponibile solo prima che il giudice provveda sulla richiesta di archiviazione. La circostanza, poi, che l'impugnazione abbia per oggetto una nullità assimilabile a quelle previste dall'art. 127 c.p.p., comma 5, e, più in particolare, a quella relativa alla mancata notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, non muta il regime di detto gravame, che è un ordinario ricorso per cassazione, e del momento di inizio della C, decorrenza del relativo termine.
3.3. Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dichiarato di essere venuti a conoscenza del decreto di archiviazione in data 25/2/2014 (con decorrenza dalla quale, al momento della proposizione del ricorso in esame, non può dunque considerarsi decorso il detto termine per impugnare di 15 giorni previsto dall'art. 585 c.p.p.) e non vi sono elementi per ritenere che essi abbiano in realtà avuto conoscenza effettiva del provvedimento in data anteriore. Al riguardo poi, non può dubitarsi che, trattandosi di adempimento posto a carico della parte pubblica a tutela del diritto al contraddittorio della persona offesa, non è questa a dover dare la prova (negativa) di non aver ricevuto anteriormente la comunicazione in parola, ma al contrario è il P.M. a dover documentare l'avvenuto perfezionamento della stessa.
Il provvedimento impugnato va dunque annullato senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Velletri per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2014