Sentenza 25 maggio 2015
Massime • 1
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione nullo - perché emesso in violazione del principio del contraddittorio per omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta - è di quindici giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/2015, n. 29871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29871 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZAZA Carlo - Presidente - del 25/05/2015
Dott. MICHELI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 797
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 36884/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
GE LU, nato a [...] il [...];
avverso il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Civitavecchia in data 11/04/2014, nell'ambito del procedimento penale n. 3329/2014, iscritto a carico di persone ignote;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato. RITENUTO IN FATTO
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia, con il decreto indicato in epigrafe, disponeva l'archiviazione del procedimento penale n. 3329/2014 Mod. 44, iscritto a carico di ignoti per il reato di rissa e lesioni personali;
il provvedimento interveniva senza che della presupposta richiesta del P.M. venisse dato avviso a GE LU, il quale - con riferimento agli stessi fatti da cui era derivata l'iscrizione del suddetto fascicolo - aveva sporto denuncia/querela lamentando di essere stato aggredito e ferito, per poi manifestare con una successiva integrazione la volontà di essere informato circa eventuali istanze di archiviazione (od in genere sugli sviluppi processuali della denuncia de qua).
Avverso il menzionato decreto propone ricorso il GE, unitamente al proprio difensore procuratore speciale, il quale deduce carenza di motivazione (essendosi il giudicante limitato a dare atto di condividere le argomentazioni del Procuratore della Repubblica) nonché violazione di legge processuale, per non essere state rispettate le forme del contraddittorio;
contraddittorio che avrebbe dovuto essere garantito ponendo l'avente diritto in condizione di presentare eventuale opposizione nei confronti della richiesta del P.M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per tardività. È infatti pacifico che al GE non venne dato l'avviso che egli aveva richiesto ai sensi dell'art. 408 c.p.p., comma 2, e che - per consolidata giurisprudenza di legittimità - "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 127 c.p.p., comma 5" (v., da ultimo, Cass., Sez. 6^, n. 24273 del
19/03/2013, Tonietto, Rv 255108). Tuttavia, del decreto di archiviazione -emesso l'11/04/2014 - il difensore della persona offesa ebbe compiuta conoscenza il 14/05/2014, come risulta dall'attestazione del ritiro di copie del procedimento n. 3329/2014 R.G.N.R. a seguito di una istanza di estrazione delle copie medesime presentata in pari data. A quel punto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di quindici giorni, mentre invece l'atto di impugnazione risulta depositato solo in data 11/06/2014. Secondo la interpretazione giurisprudenziale assolutamente prevalente, infatti, "in tema di ricorso per cassazione della persona offesa avverso il decreto di archiviazione non preceduto dall'avviso della richiesta formulata dal P.M., il termine per impugnare, che decorre dal momento in cui il soggetto acquisisce la conoscenza effettiva del provvedimento, è di quindici giorni, a norma dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a)." (Cass., Sez. 6^, n. 47982 del
27/11/2012, Brancaccio, Rv 254103). Da ultimo, si è affermato che "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità insanabile, ex art. 127 c.p.p., comma 5, del decreto di archiviazione, impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento" (Cass., Sez. 4^, n. 47025 del 26/09/2014, p.o. in proc. c/ignoti, Rv 260950): quest'ultima pronuncia, in motivazione, da puntuale contezza delle ragioni per le quali deve ritenersi preferibile l'orientamento indicato rispetto a quello secondo cui - in casi analoghi - "il ricorso è svincolato dal rispetto dei termini di cui all'art. 585 c.p.p., ma non per questo è esercitabile fuori dal rispetto di qualsiasi termine. Esso è esercitabile nel termine ordinario di dieci giorni, il quale però decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza del provvedimento" (Cass., Sez. 3^, n. 24063 del 13/05/2010, L, Rv 247795), nonché, ad un terzo che. afferma che "l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta determina la nullità del successivo decreto del giudice delle indagini preliminari, in quanto priva detta parte della facoltà di proporre opposizione. Tale nullità, insanabile ex art. 127 c.p.p., può essere fatta valere con ricorso per cassazione senza l'osservanza dei termini di cui all'art. 585 c.p.p.," (Cass., Sez. 5^, n. 1508 del 13/12/2010, Giammona, Rv 249085). Nella sentenza n. 47025/2014, la Sezione Quarta rileva infatti che "il rimedio esperibile contro il decreto di archiviazione pronunciato dal Gip de plano nel caso di omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione è, in ogni caso, quello di cui all'art. 409 c.p.p., comma 6 .... Il citato art. 409, comma 6, prevede che il provvedimento di archiviazione sia ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5; casi che ricomprendono proprio quello in cui non sia stata consentita (per omesso avviso della richiesta di archiviazione o per omesso avviso dell'udienza camerale) la partecipazione all'udienza camerale della persona offesa che avrebbe avuto diritto di parteciparvi. Il legislatore ha così inteso prevedere un rimedio analogo -anche se limitato alle sole ipotesi di nullità - a quello generale previsto dall'art. 127, comma 7, contro le ordinanze pronunciate all'esito del procedimento in camera di consiglio. Deve, di conseguenza, ritenersi che il termine per attivare detto rimedio sia sottoposto al regime generale di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a). Il termine è, dunque, di 15 giorni e non di 10 giorni, trattandosi di un vero e proprio termine di impugnazione e non di un termine desunto in via analogica da quello per la presentazione dell'opposizione di cui all'art. 408 c.p.p., comma 3. Una tale analogia non pare, infatti, configurabile, non avendo detta opposizione la natura di un'impugnazione, perché proponibile solo prima che il giudice provveda sulla richiesta di archiviazione. La circostanza, poi, che l'impugnazione abbia per oggetto una nullità assimilabile a quelle previste dall'art. 127 c.p.p., comma 5, e, più in particolare, a quella relativa alla mancata notificazione alla persona offesa dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, non muta il regime di detto gravame, che è un ordinario ricorso per cassazione, e del momento di inizio della decorrenza del relativo termine".
Le argomentazioni appena esposte debbono intendersi qui integralmente richiamate e condivise.
2. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, riconducibili alla sua volontà al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2015