Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 826
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Estinzione della pretesa creditoria per definizione agevolata

    Il giudice ha ritenuto che il contribuente sia decaduto dal beneficio della definizione agevolata per insufficiente versamento delle somme dovute, a seguito di regolare comunicazione di rideterminazione degli importi da parte dell'Agente della riscossione.

  • Rigettato
    Violazione principio di affidamento e buona fede

    La Corte ha ritenuto che la comunicazione di rideterminazione contenesse chiare indicazioni sulle somme dovute, un avvertimento sugli effetti della mancata osservanza e fosse regolarmente notificata. La decadenza è imputabile alla condotta del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 826
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 826
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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