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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 11/02/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1435/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500007132000 IMPOSTE VARIE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500007132000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039788433000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500007132000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendone l'illegittimità per asserita estinzione della pretesa creditoria in forza della definizione agevolata c.d. “saldo e stralcio” di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della L. n. 145/2018.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, depositando articolate controdeduzioni e documentazione, con cui chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la decadenza del ricorrente dal beneficio della definizione agevolata per insufficiente versamento delle somme dovute, a seguito di regolare comunicazione di rideterminazione degli importi.
All'udienza del 13.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente fonda le proprie censure sull'assunto secondo cui la cartella di pagamento presupposta sarebbe stata integralmente estinta mediante adesione alla definizione agevolata c.d. “saldo e stralcio”.
Tale assunto non può essere condiviso.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e puntualmente illustrata dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni emerge che il ricorrente ha effettivamente presentato istanza di adesione alla definizione agevolata e che successivamente l'Agente della riscossione ha regolarmente notificato una comunicazione di rideterminazione delle somme dovute, resa necessaria da un errore tecnico nella prima quantificazione.
Detta comunicazione conteneva l'espresso avvertimento che il mancato o insufficiente pagamento delle somme rideterminate avrebbe comportato la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
Il ricorrente non ha versato integralmente gli importi come rideterminati, provvedendo al pagamento di somme inferiori rispetto a quelle dovute.
Ne consegue, in applicazione della normativa di settore, la decadenza automatica dalla definizione agevolata, con conseguente ripristino dell'originaria pretesa tributaria.
Non è condivisibile neppure la dedotta violazione del principio di affidamento e buona fede.
La comunicazione di rideterminazione indicava chiaramente le nuove somme dovute, conteneva un'espressa clausola di avvertimento in ordine agli effetti della mancata osservanza e risultava regolarmente notificata all'indirizzo indicato dal contribuente in sede di adesione.
Ed è noto che la definizione agevolata non produce effetti estintivi in caso di versamenti incompleti o tardivi, restando irrilevante la circostanza che il contribuente abbia effettuato pagamenti parziali.
Pertanto, la decadenza dal beneficio è imputabile esclusivamente alla condotta del ricorrente.
Una volta accertata la persistenza del credito tributario, deve ritenersi legittima l'adozione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, quale atto prodromico all'esercizio delle misure cautelari previste dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
Non risultano dedotti, né provati, vizi propri dell'atto impugnato, che appare conforme alla normativa vigente e correttamente motivato.
Il rigetto del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente, che deve essere pertanto condannato al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e conferma la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 923,00.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
EL OL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RUVOLO MICHELE, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1435/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500007132000 IMPOSTE VARIE
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29680202500007132000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170039788433000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il contribuente impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202500007132000 emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendone l'illegittimità per asserita estinzione della pretesa creditoria in forza della definizione agevolata c.d. “saldo e stralcio” di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della L. n. 145/2018.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo, depositando articolate controdeduzioni e documentazione, con cui chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando la decadenza del ricorrente dal beneficio della definizione agevolata per insufficiente versamento delle somme dovute, a seguito di regolare comunicazione di rideterminazione degli importi.
All'udienza del 13.1.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Il ricorrente fonda le proprie censure sull'assunto secondo cui la cartella di pagamento presupposta sarebbe stata integralmente estinta mediante adesione alla definizione agevolata c.d. “saldo e stralcio”.
Tale assunto non può essere condiviso.
Dalla documentazione prodotta in giudizio e puntualmente illustrata dall'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni emerge che il ricorrente ha effettivamente presentato istanza di adesione alla definizione agevolata e che successivamente l'Agente della riscossione ha regolarmente notificato una comunicazione di rideterminazione delle somme dovute, resa necessaria da un errore tecnico nella prima quantificazione.
Detta comunicazione conteneva l'espresso avvertimento che il mancato o insufficiente pagamento delle somme rideterminate avrebbe comportato la decadenza dal beneficio della definizione agevolata.
Il ricorrente non ha versato integralmente gli importi come rideterminati, provvedendo al pagamento di somme inferiori rispetto a quelle dovute.
Ne consegue, in applicazione della normativa di settore, la decadenza automatica dalla definizione agevolata, con conseguente ripristino dell'originaria pretesa tributaria.
Non è condivisibile neppure la dedotta violazione del principio di affidamento e buona fede.
La comunicazione di rideterminazione indicava chiaramente le nuove somme dovute, conteneva un'espressa clausola di avvertimento in ordine agli effetti della mancata osservanza e risultava regolarmente notificata all'indirizzo indicato dal contribuente in sede di adesione.
Ed è noto che la definizione agevolata non produce effetti estintivi in caso di versamenti incompleti o tardivi, restando irrilevante la circostanza che il contribuente abbia effettuato pagamenti parziali.
Pertanto, la decadenza dal beneficio è imputabile esclusivamente alla condotta del ricorrente.
Una volta accertata la persistenza del credito tributario, deve ritenersi legittima l'adozione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, quale atto prodromico all'esercizio delle misure cautelari previste dall'art. 86 del D.P.R. n. 602/1973.
Non risultano dedotti, né provati, vizi propri dell'atto impugnato, che appare conforme alla normativa vigente e correttamente motivato.
Il rigetto del ricorso comporta la soccombenza del ricorrente, che deve essere pertanto condannato al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e conferma la legittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 923,00.
Palermo, 13.1.2026
Il Giudice
EL OL