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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 3946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3946 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - EL LL CE EL RA UI BR - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da OK EL, nato in [...] l’[...], avverso l’ordinanza in data 27/05/2025 della Corte di appello di Catania;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata, in data 23/12/2025, dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze, con cui si insta per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/05/2025, la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata nell’interesse di OK EL, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 26/01/2019 al 12/04/2022, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze di tale natura, aggravati dalla finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso e dagli stessi mandato assolto con sentenza del Tribunale di Catania del 12/04/2022, in seguito divenuta irrevocabile.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’OK, avv.to Dario Pastore, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illegittimità in punto di ritenuta sussistenza, nell’agire del richiedente, di profili di colpa grave. Osserva, in specie, che, nell’ordinanza impugnata, sarebbero stati individuati gli anzidetti profili di colpa in esito all’illogica valorizzazione del contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate, evidenziando che la prima, intercorsa tra i connazionali LA EY (detto Chiva) e GB LL (detto Unoma), sarebbe stata erroneamente intesa come riferita al richiedente sol perché il collocutore da ultimo indicato aveva affermato di aver appreso da tale Mike, nome con cui gli affiliati chiamavano anche UK Penale Sent. Sez. 4 Num. 3946 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 UK LI, che “… in campo non c’era più niente…”e che, perciò, “… aveva dovuto accompagnare a Catania Famous per prendere quella cosa…” e che l’altra, intercorsa tra ZO EM (detto Emeka) e il richiedente e avente ad oggetto la richiesta di aiuto rivolta a quest’ultimo “… per andare a prendere quella…”, non avrebbe affatto valore emblematico, come invece sostenuto, svolgendo l’OK, oltre al lavoro di tassista abusivo, anche attività di import-export dalla Nigeria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di OK EL è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Manifestamente infondato è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di profili di colpa grave nell’agire del richiedente, sostenendo che, nell’ordinanza impugnata, tali profili sarebbero stati individuati in ragione dell’illogica valorizzazione del contenuto di due conversazioni telefoniche, delle quali l’una, intercorsa tra due connazionali del ricorrente, sarebbe stata intesa come riferita a quest’ultimo sol perché uno dei collocutori aveva affermato di aver appreso da un tale Mike – nome con cui era chiamato anche l’affiliato UK UK LI – che “… in campo non c’era più niente…”, mentre l’altra, cui aveva preso parte l’OK, sarebbe stata illogicamente ritenuta emblematica della sua intraneità al gruppo perché gli era stato chiesto di andare a prendere una certa cosa, senza tener conto del fatto che il predetto svolgeva anche attività di import- export dalla Nigeria. Ritiene in Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in disamina sia del tutto priva di pregio, in quanto l’ordinanza reiettiva resa dal giudice della riparazione risulta corredata da un impianto argomentativo congruo, lineare e tutt’altro che illogico, oltre che pienamente rispettoso del disposto dell’art. 314 cod. proc. pen., nell’ermeneusi offertane costantemente dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò perché la Corte di appello di Catania ha correttamente ritenuto che il richiedente avesse concorso, con comportamento gravemente colposo, a dar causa all’emissione del provvedimento restrittivo di cui era stato destinatario, individuando, poi, la condotta connotata da profili di colpa nella sua stretta vicinanza ad alcuni connazionali di cui è rimasto provato lo stabile inserimento nel gruppo malavitoso nel periodo della sua accertata operatività, nella manifestata disponibilità ad intervenire per risolvere i problemi che sovente insorgevano, anche con la messa a disposizione dell’auto in suo possesso, con cui svolgeva l’attività di tassista abusivo, oltre che nell’oculato utilizzo di un linguaggio criptico nel corso della conversazione intercettata che l’aveva visto protagonista. Il giudice della riparazione ha, inoltre, valorizzato, in maniera tutt’altro che illogica, un’ulteriore conversazione telefonica captata, nel corso della quale uno degli interlocutori, di nazionalità nigeriana, aveva comunicato ad un connazionale che, per reperire una merce di cui al momento non c’era disponibilità su piazza, si era reso necessario l’accompagnamento a Catania di tale Famous da parte di Mike. Orbene, anche in tal caso, la stretta vicinanza del richiedente a taluni connazionali risultati intranei al gruppo malavitoso nel periodo della sua concreta operatività è stata correttamente intesa dalla Corte di appello come fattore, indicativo di evidenti profili di colpa a carico del predetto, concausali al suo assoggettamento al vincolo custodiale, indipendentemente dalla successiva divergente interpretazione della conversazione in oggetto effettuata, del tutto legittimamente, dal giudice di merito. 2 Risulta, quindi, correttamente individuato nell’ordinanza impugnata un comportamento del richiedente che ha esplicato, illo tempore,una funzione sinergica rispetto all’adozione della misura cautelare e che, purtuttavia, in esito alla valutazione del giudice di merito, non è risultato idoneo, ex se, a giustificare una pronunzia di condanna.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
4. Deve essere disposta, inoltre, la rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GENNARO SS EUGENIA SERRAO 3
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui, ex art. 611 cod. proc. pen., il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luca Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria presentata, in data 23/12/2025, dall’Avvocatura dello Stato nell’interesse del Ministero dell’economia e delle finanze, con cui si insta per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27/05/2025, la Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione presentata nell’interesse di OK EL, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 26/01/2019 al 12/04/2022, in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di illecita detenzione di sostanze di tale natura, aggravati dalla finalità di agevolazione di un’associazione di tipo mafioso e dagli stessi mandato assolto con sentenza del Tribunale di Catania del 12/04/2022, in seguito divenuta irrevocabile.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’OK, avv.to Dario Pastore, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con l’unico motivo del ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illegittimità in punto di ritenuta sussistenza, nell’agire del richiedente, di profili di colpa grave. Osserva, in specie, che, nell’ordinanza impugnata, sarebbero stati individuati gli anzidetti profili di colpa in esito all’illogica valorizzazione del contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate, evidenziando che la prima, intercorsa tra i connazionali LA EY (detto Chiva) e GB LL (detto Unoma), sarebbe stata erroneamente intesa come riferita al richiedente sol perché il collocutore da ultimo indicato aveva affermato di aver appreso da tale Mike, nome con cui gli affiliati chiamavano anche UK Penale Sent. Sez. 4 Num. 3946 Anno 2026 Presidente: SERRAO EUGENIA Relatore: SS GENNARO Data Udienza: 08/01/2026 UK LI, che “… in campo non c’era più niente…”e che, perciò, “… aveva dovuto accompagnare a Catania Famous per prendere quella cosa…” e che l’altra, intercorsa tra ZO EM (detto Emeka) e il richiedente e avente ad oggetto la richiesta di aiuto rivolta a quest’ultimo “… per andare a prendere quella…”, non avrebbe affatto valore emblematico, come invece sostenuto, svolgendo l’OK, oltre al lavoro di tassista abusivo, anche attività di import-export dalla Nigeria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato nell’interesse di OK EL è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.
2. Manifestamente infondato è l’unico motivo del ricorso, con cui si lamenta vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità in punto di ritenuta sussistenza di profili di colpa grave nell’agire del richiedente, sostenendo che, nell’ordinanza impugnata, tali profili sarebbero stati individuati in ragione dell’illogica valorizzazione del contenuto di due conversazioni telefoniche, delle quali l’una, intercorsa tra due connazionali del ricorrente, sarebbe stata intesa come riferita a quest’ultimo sol perché uno dei collocutori aveva affermato di aver appreso da un tale Mike – nome con cui era chiamato anche l’affiliato UK UK LI – che “… in campo non c’era più niente…”, mentre l’altra, cui aveva preso parte l’OK, sarebbe stata illogicamente ritenuta emblematica della sua intraneità al gruppo perché gli era stato chiesto di andare a prendere una certa cosa, senza tener conto del fatto che il predetto svolgeva anche attività di import- export dalla Nigeria. Ritiene in Collegio che la doglianza fatta valere con il motivo in disamina sia del tutto priva di pregio, in quanto l’ordinanza reiettiva resa dal giudice della riparazione risulta corredata da un impianto argomentativo congruo, lineare e tutt’altro che illogico, oltre che pienamente rispettoso del disposto dell’art. 314 cod. proc. pen., nell’ermeneusi offertane costantemente dalla giurisprudenza di legittimità. Ciò perché la Corte di appello di Catania ha correttamente ritenuto che il richiedente avesse concorso, con comportamento gravemente colposo, a dar causa all’emissione del provvedimento restrittivo di cui era stato destinatario, individuando, poi, la condotta connotata da profili di colpa nella sua stretta vicinanza ad alcuni connazionali di cui è rimasto provato lo stabile inserimento nel gruppo malavitoso nel periodo della sua accertata operatività, nella manifestata disponibilità ad intervenire per risolvere i problemi che sovente insorgevano, anche con la messa a disposizione dell’auto in suo possesso, con cui svolgeva l’attività di tassista abusivo, oltre che nell’oculato utilizzo di un linguaggio criptico nel corso della conversazione intercettata che l’aveva visto protagonista. Il giudice della riparazione ha, inoltre, valorizzato, in maniera tutt’altro che illogica, un’ulteriore conversazione telefonica captata, nel corso della quale uno degli interlocutori, di nazionalità nigeriana, aveva comunicato ad un connazionale che, per reperire una merce di cui al momento non c’era disponibilità su piazza, si era reso necessario l’accompagnamento a Catania di tale Famous da parte di Mike. Orbene, anche in tal caso, la stretta vicinanza del richiedente a taluni connazionali risultati intranei al gruppo malavitoso nel periodo della sua concreta operatività è stata correttamente intesa dalla Corte di appello come fattore, indicativo di evidenti profili di colpa a carico del predetto, concausali al suo assoggettamento al vincolo custodiale, indipendentemente dalla successiva divergente interpretazione della conversazione in oggetto effettuata, del tutto legittimamente, dal giudice di merito. 2 Risulta, quindi, correttamente individuato nell’ordinanza impugnata un comportamento del richiedente che ha esplicato, illo tempore,una funzione sinergica rispetto all’adozione della misura cautelare e che, purtuttavia, in esito alla valutazione del giudice di merito, non è risultato idoneo, ex se, a giustificare una pronunzia di condanna.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v’è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
4. Deve essere disposta, inoltre, la rifusione delle spese sostenute, nel presente grado di giudizio, dal Ministero resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese in favore del ministero resistente, liquidate in complessivi euro mille. Così è deciso, 08/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente GENNARO SS EUGENIA SERRAO 3