Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2001, n. 44228
CASS
Sentenza 15 ottobre 2001

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L'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di "fatto diversamente circostanziato", ai sensi dell'art. 521 comma 1 cod. proc. pen., rispetto al quale il giudice d'appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen.(nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2001, n. 44228
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44228
    Data del deposito : 15 ottobre 2001

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