Sentenza 15 ottobre 2001
Massime • 1
L'applicazione con la sentenza di primo grado di un'aggravante ad effetto speciale diversa rispetto a quella prevista nell'imputazione e mai contestata nel corso del giudizio, configura un'ipotesi di "fatto diversamente circostanziato", ai sensi dell'art. 521 comma 1 cod. proc. pen., rispetto al quale il giudice d'appello, investito del gravame, è tenuto, anche quando il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sia già stato effettuato con la sentenza impugnata, a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo aver escluso l'aggravante irritualmente ritenuta dal primo giudice, in applicazione dell'art. 604 comma 2 cod. proc. pen.(nella specie il giudice di primo grado aveva ritenuto, in un caso di furto di energia elettrica, che ricorresse l'aggravante della violenza sulle cose, anziché quella dell'uso di mezzo fraudolento contestata nel capo di imputazione e il giudice d'appello, ritenendo il fatto diverso ai sensi dell'art. 521 comma 2 cod. proc. pen., aveva dichiarato la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2001, n. 44228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44228 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/10/2001
Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1572
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLO ANTONIO BRUNO - Consigliere - N. 5422/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto il 24.1.2001 da LL IN, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza dell'11/19.12.2000 della Corte di Appello di Roma. Letto il ricorso e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UL IN era chiamato a rispondere, innanzi al Pretore di Velletri - sezione distaccata di Albano Laziale, del reato di cui all'art. 624-625, n. 2, c.p., con l'addebito di avere sottratto energia elettrica autoattivando la fornitura .... mediante mezzo fraudolento (collegamento dei cavi Enel con l'impianto domestico). Con sentenza del 14.10.1999, il Pretore affermava la colpevolezza dell'imputato e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia. Rilevava il giudicante che, alla luce dell'escussione testimoniale del verificatore Pompili, era da ritenere accertata l'avvenuta asportazione del sigillo apposto sulla leva-pulsante del limitatore, e non già l'abusivo collegamento con l'impianto domestico, in quanto i cavi erano stati già allacciati in attesa della stipulazione del contratto di fornitura. Riteneva, pertanto, che nella fattispecie fosse ravvisabile il delitto di furto commesso comunque con violenza sulle cose (togliendo il sigillo fisso della leva pulsante del limitatore) e non già con mezzo fraudolento.
Pronunciando sul gravame proposto nell'interesse del UL, la Corte di Appello di Roma giudicava che fosse stato violato il principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza, di cui all'art. 521 del codice di rito. A suo avviso, infatti, il primo giudice aveva ritenuto, con sostanziale immutazione del fatto, che il delitto in questione fosse in realtà aggravato dalla circostanza, diversa e non contestata, della violenza sulle cose. Dichiarava, pertanto, la nullità della sentenza impugnata, limitatamente alla contestazione dell'aggravante, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Velletri.
Avverso tale sentenza, l'imputato propone ricorso per cassazione, che affida ai motivi indicati in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo d'impugnazione, parte ricorrente denuncia l'erronea applicazione degli artt. 604 e 522, comma secondo, c.p.p. in riferimento all'art. 606, comma primo, lett. b) c) ed e) c.p.p. In particolare, segnala un'evidente discrasia tra il giusto rilievo della violazione del principio di correlazione di cui all'art. 521 c.p.p. e le conclusioni che erano state tratte, nella duplice direzione della declaratoria di nullità solo limitatamente alla contestazione dell'aggravante e della conseguente trasmissione degli atti al P.M. Entrambe le conclusioni erano, infatti, erronee:
quest'ultima, in quanto la riscontrata violazione avrebbe dovuto comportare, a norma dell'art. 604, comma primo, la trasmissione degli atti al giudice di primo grado e non già alla parte pubblica;
la prima, in quanto la declaratoria solo di una parte, e non già dell'intera sentenza di primo grado, comportava il passaggio in giudicato della stessa pronuncia in ordine alla statuizione di condanna per il delitto di furto semplice, che residuava in esito all'esclusione dell'aggravante in contestazione. L'effetto del giudicato avrebbe, così, vincolato il giudice di primo grado (al quale gli atti di causa avrebbero dovuto essere trasmessi) ad una pronuncia di condanna che, una volta esclusa l'aggravante in questione, presupponeva, però, che la parte offesa avesse proposto querela, proprio in quanto il furto semplice è oggi punibile a querela di parte, a norma dell'art. 12 della l. 25.6.1999, n. 205. La peculiarità della fattispecie in esame impone una sintetica puntualizzazione dell'iter della complessiva vicenda processuale. - Orbene, l'imputato era stato chiamato a rispondere innanzi al Pretore del delitto di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2 c.p., con l'addebito specifico di avere usato un mezzo fraudolento (collegamento dei cavi elettrici con l'impianto domestico) per l'autoattivazione della fornitura. In esito alla compiuta istruttoria, che aveva accertato che il collegamento dei cavi era stato già effettuato, il giudice di merito aveva nondimeno ritenuto che, nella fattispecie in oggetto, non ricorresse l'aggravante del mezzo fraudolento, bensì la diversa circostanza, pur prevista nello stesso art. 625 n. 2, della violenza sulle cose, consistente nell'asportazione del sigillo del limitatore che avrebbe dovuto impedire l'erogazione di energia elettrica in attesa della stipula del relativo contratto. Aveva, quindi, condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, previo riconoscimento delle attenuanti generiche in rapporto di prevalenza rispetto all'aggravante così configurata.
La Corte di Appello ha, invece, ritenuto che il riconoscimento di un'aggravante diversa, rispetto a quella prevista nel capo d'imputazione, e mai contestata nel corso del giudizio, integrasse una sostanziale immutazione del fatto, dando luogo alla nullità prevista dall'art. 522, comma secondo, c.p.p. Siffatta violazione non comportava però elisione dell'aggravante contestata con la conseguente procedibilità a querela dell'azione penale in ordine all'ipotesi residuale del furto semplice, bensì violazione del diritto di difesa dell'imputato in relazione ad un fatto che era risultato del tutto diverso da quello in contestazione. Cosicché, a norma dell'art. 604 c.p.p., andava ordinata la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il giudice di primo grado, previo annullamento della sentenza pretorile limitatamente alla contestazione dell'aggravante.
Così complessivamente delineato il thema decidendi devoluto alla cognizione di questa Suprema Corte, è agevole subito rilevare l'errore nel quale è incorso il giudice di appello nel ritenere che, nella fattispecie, ricorresse la sostanziale immutazione e dunque l'ipotesi del fatto diverso, ove si trattava, invece, di fatto diversamente circostanziato, essendo rimasta immutata la consistenza ontologica del fatto originariamente contestato (furto di energia elettrica). Il primo giudice aveva, infatti, ritenuto insussistente l'aggravante del mezzo fraudolento, riconoscendo autonomamente, e cioè senza rituale contestazione, la diversa aggravante dell'uso della violenza sulle cose. Un errore siffatto radica certamente, in capo all'imputato, l'interesse all'impugnazione, altrimenti insussistente a fronte di una pronuncia che correttamente avesse rilevato la diversità del fatto (cfr. Cass. sez. 4^, 9.1.1997, n. 29, secondo cui la decisione della corte d'appello non è ricorribile per cassazione dall'imputato per mancanza di interesse in quanto, producendo il solo effetto dell'avvio di un nuovo accertamento da parte dell'organo competente, non viene a crearsi alcuna situazione di pregiudizio, dovendo questo risiedere e rinvenirsi non già in una mera eventualità, ma unicamente nell'attualità degli effetti direttamente prodotti dal provvedimento impugnato). L'erronea impostazione di cui si detto non era, invero, ininfluente, ma condizionava le conseguenze che si è inteso trarne, nella duplice direzione segnalata dal ricorrente.
Ed infatti, l'individuazione dell'ipotesi del fatto diverso ovvero dell'ipotesi del fatto diversamente circostanziato - in caso di difetto di contestazione ai sensi dell'art. 522 c.p.p. - è determinante ai fini del regime applicabile, che non è identico per le due fattispecie. Il referente normativo e rappresentato dall'art. 604 del codice di rito che, al primo comma, detta una disciplina comune alle due ipotesi, introducendo, però, nello stesso contesto testuale una deroga proprio per la fattispecie del fatto diversamente circostanziato.
La disposizione generale sancisce, infatti, che nei casi previsti dall'art. 522, il giudice di appello dichiara la nullità - in tutto o in parte - della sentenza appellata e dispone trasmissione degli atti al giudice di primo grado quando:
a) vi è stata condanna per un fatto diverso ovvero b) applicazione di una circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale.
La deroga è introdotta nell'ultimo inciso della stessa disposizione, e cioè sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti.
Ed infatti, in questo caso - ed anche nell'ipotesi di applicazione di circostanze diverse da quelle indicate sub b) - il giudice di appello esclude le aggravanti, effettua, se occorre (in presenza, evidentemente, di altre aggravanti) - un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena, così come previsto nel comma secondo dello stesso art. 604.
In definitiva, solo nell'ipotesi da ultimo indicata, il legislatore - in ossequio ai principi di conservazione e di economia processuale - ha stabilito che il processo non deve regredire al primo grado, ma il giudice di appello è tenuto a deliberare nel merito, rideterminando la pena, dopo avere escluso le aggravanti irritualmente ritenute dal primo giudice.
In presenza, dunque, di tale differenziato regime, dipendente anche dalla tipologia delle circostanze aggravanti, il giudice di appello, dopo una corretta focalizzazione del problema nei termini anzidetti, avrebbe dovuto porsi il quesito della natura dell'aggravante in questione. Quesito facilmente risolvibile alla luce del chiaro disposto normativo dell'art. 63 c.p. che, nel disciplinare la procedura di determinazione dell'aumento di pena applicabile in presenza di particolari circostanze aggravanti, e precisamente di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di quelle ad effetto speciale, non manca di offrire la definizione di queste ultime, stabilendo che sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento od una diminuzione della pena superiore ad un terzo. E sarebbe stato così agevole rilevare che, proprio in ragione del relativo regime sanzionatorio, le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 c.p. rientravano proprio nella categoria delle circostanze ad effetto speciale, di talché la fattispecie di giudizio era sicuramente riconducibile alla previsione del primo comma.
Nondimeno, il fatto che il giudice di prime cure avesse già riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti, in rapporto di prevalenza sull'aggravante ad effetto speciale irritualmente ritenuta, rendeva operante la deroga prevista nel primo comma. Di guisa che, ai sensi della norma di cui al comma successivo, il giudice di appello non avrebbe dovuto disporre la rimessione degli atti in primo grado, ne' tanto meno al pubblico ministero, nell'erronea applicazione, evidentemente, della previsione dell'art. 521, comma secondo, relativa all'accertamento del fatto diverso. Erronea, in quanto la norma è dettata per il giudizio di primo grado, ove invece, in sede di appello, l'identica tipologia del fatto diverso trova specifica disciplina nell'art. 604, le cui disposizioni devono trovare esclusiva applicazione a norma dell'art. 598 c.p.p. Un caso di notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni - e non già di trasmissione degli atti - è previsto, per la diversa fattispecie del reato concorrente o del fatto nuovo, nel comma terzo dell'art. 604, nell'ipotesi in cui il giudice di appello abbia dichiarato la nullità del relativo capo della sentenza. Ulteriore quesito che si pone è se siffatta elisione dell'aggravante rilevi solo quoad poenam ovvero si riverberi anche sul profilo della procedibilità, nel caso in cui per l'ipotesi delittuosa semplice la legge preveda, come nella fattispecie, la perseguibilità a querela di parte.
Opina il Collegio che anche a ritenere che la previsione dell'art. 604, comma primo (ultimo inciso) riguardi, in linea di principio, soltanto il regime sanzionatorio, in sintonia con la pacifica interpretazione giurisprudenziale riguardante l'ordinaria ipotesi della prevalenza delle attenuanti sulle circostanze aggravanti incidenti sul piano della procedibilità (cfr., tra le altre, Cass. sez. 4^, 12.10.1999, n. 14502), ad ogni modo il fatto che l'aggravante venga comunque esclusa (come è detto chiaramente nel comma secondo dell'art. 604), e non solo disattesa per effetto del gioco delle attenuanti (in quanto si tratta pur sempre di aggravante non ritualmente contestata), non può che restituire la fattispecie alla fisionomia del furto semplice, per il quale è oggi prevista la procedibilità a querela di parte.
In conclusione, la Corte di merito, dopo aver dichiarato la nullità parziale della sentenza pretorile ed escluso l'aggravante illegittimamente ritenuta, avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito, come se fosse stato giudice di primo grado, giacché l'elisione, per effetto dell'art. 69 c.p., di quella stessa circostanza rendeva irrilevante la nullità rilevata ed inutile la regressione del procedimento al primo giudice. Residuando la fattispecie del furto semplice, avrebbe dovuto poi verificare il profilo della procedibilità e, in ipotesi di mancanza di querela, porsi il problema - e di esso dovrà ora farsi carico il giudice di rinvio - dell'applicazione dell'art. 19, comma secondo, della l. 25.6.1999, n.205, e cioè dell'interpello da rivolgere eventualmente alla parte offesa per verificarne la persistente volontà di ottenere la punizione del colpevole, ai fini dell'esercizio della facoltà di proporre querela.
2. - Il secondo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 624 c.p. e la carenza assoluta di motivazione in riferimento agli artt.
125, comma terzo, 546, comma primo lett. e) e 606 comma primo lett. b), c) ed e) c.p.p.
Deduce, in proposito, che la Corte di merito avrebbe comunque errato nell'omettere l'esame in ordine agli altri motivi di gravame, relativi al profilo della penale responsabilità in ordine al reato in contestazione nonché alla mancata concessione, ad ogni buon conto, delle attenuanti di cui all'art. 62, nn. 4 e 6 c.p. ed alla mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art.175 c.p. Il rilievo pregiudiziale del profilo afferente alla procedibilità assorbe, ovviamente, la questione di merito.
Ad ogni buon conto, la censura proposta consente di cogliere una vistosa discrasia tra motivazione e dispositivo del provvedimento impugnato, giacché, mentre la parte motiva rileva erroneamente - per quanto si è detto - un'ipotesi di diversità del fatto in contestazione, che preludeva ovviamente ad una declaratoria di nullità totale della sentenza, il dispositivo reca invece una declaratoria solo parziale, e cioè limitatamente alla contestazione dell'aggravante.
Una tale statuizione dava per scontato - e, dunque, come pacificamente accertato - il profilo della penale responsabilità, che invece aveva costituito oggetto di specifica contestazione nei primi quattro motivi di gravame. E, dunque, sotto questo aspetto, anche la seconda censura sarebbe stata, in ipotesi, fondata. Per tutto quanto precede, l'impugnata sentenza deve essere annullata, con consequenziale statuizione in ordine al rinvio al competente giudice di rinvio per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2001