Art. 12. (Modifica all' articolo 624 del codice penale ).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".