Articolo 12 della Legge 25 giugno 1999, n. 205
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 luglio 1999
Art. 12. (Modifica all' articolo 624 del codice penale ).
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o piu' delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625".
Entrata in vigore il 13 luglio 1999
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