Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2014, n. 48311
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Sentenza 22 ottobre 2014

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In caso di omessa convalida del sequestro probatorio, l'avente diritto alla restituzione non è tenuto al pagamento delle spese di custodia e di conservazione del bene. (In motivazione, la Corte ha osservato che, se la disposizione contenuta nell'art. 150, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 esenta il sequestrato dalle spese di custodia del bene nella ipotesi di revoca del sequestro, a maggior ragione dette spese non possono essere poste a carico dello stesso nella ipotesi in cui il sequestro non abbia mai avuto, "ex tunc", legittima esistenza).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2014, n. 48311
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 48311
    Data del deposito : 22 ottobre 2014

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