Sentenza 22 ottobre 2014
Massime • 1
In caso di omessa convalida del sequestro probatorio, l'avente diritto alla restituzione non è tenuto al pagamento delle spese di custodia e di conservazione del bene. (In motivazione, la Corte ha osservato che, se la disposizione contenuta nell'art. 150, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 esenta il sequestrato dalle spese di custodia del bene nella ipotesi di revoca del sequestro, a maggior ragione dette spese non possono essere poste a carico dello stesso nella ipotesi in cui il sequestro non abbia mai avuto, "ex tunc", legittima esistenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2014, n. 48311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48311 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 22/10/2014
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 2986
Dott. BONITO F. Maria S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 51220/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HU EN N. IL 25/10/1970;
avverso l'ordinanza n. 5073/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di GENOVA, del 02/10/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2 ottobre 2013, rigettava l'opposizione avverso l'ordinanza del 7.5.2013 con la quale lo stesso G.E. aveva rigettato l'istanza di Hu EN volta a conseguire la limitazione delle spese di custodia del veicolo, sequestratogli il 23.4.2012, a far tempo dalla notifica dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari, giacché soltanto in quel momento, accedendo agli atti, l'interessato si era reso conto che il sequestro non era stato convalidato nei termini di legge e che, pertanto, per tale periodo nulla era dovuto all'erario.
A sostegno del rigetto il G.E. osservava che il ricorrente aveva l'onere di richiedere la restituzione del bene in sequestro, tenuto conto che nessuna convalida gli era stata notificata ai sensi dell'art. 355 c.p.p., comma 2 e che in assenza di essa (richiesta) legittimamente le spese di custodia del mezzo erano state poste a suo carico.
2. Ricorre avverso il provvedimento di rigetto il predetto interessato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse sviluppa un unico motivo di impugnazione con il quale denuncia illogicità della motivazione, in particolare osservando: la tesi del G.E. è nel senso che l'interessato, non vedendosi notificare la convalida del sequestro, avrebbe dovuto tempestivamente richiedere al P.M. la restituzione del bene;
la tesi non tiene conto che il ricorrente è cittadino cinese, che è stato detenuto dall'aprile 2012 al marzo 2013 e che dal medesimo si richiede la conoscenza di complesse regole processuali;
d'altra parte, anche se a conoscenza di tale onere di domandare la restituzione del bene, questo non implica la consapevolezza che anche in costanza di un sequestro inefficace sul sequestrato graverebbero gli oneri economici della custodia.
3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso richiamando il D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 5 e 150. 4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
4.1 Va innanzitutto rilevato che è stato legittimamente promosso dall'interessato l'incidente di esecuzione per cui è causa ai sensi dell'art. 263 c.p.p., comma 6, giacché comunque connessa, la questione del pagamento delle spese di custodia del bene sequestrato, al sequestro del bene stesso. Di qui altresì la ammissibilità del ricorso per cassazione.
Orbene, la questione giuridica posta con l'impugnazione in esame può in tal guisa essere sintetizzata: è tenuto il proprietario del mezzo sottoposto a sequestro mai convalidato eppertanto ex tunc inefficace (inesistente?) a pagare le spese di custodia del bene medesimo?
Ritiene la Corte che tale obbligazione non sussiste. Manca infatti, innanzitutto, il titolo giuridico giustificativo della pretesa erariale e tanto per una omissione procedurale riferibile all'A.G., rispetto alla quale il sequestrato non ha alcuna responsabilità. In tale schema procedimentale non si comprende come possa legittimamente inserirsi, per di più con profili di decisività, la mancata richiesta di restituzione del bene sequestrato per fare da essa derivare l'obbligazione del pagamento delle spese di custodia. Nè priva di rilievo appare altresì la circostanza che il provvedimento impugnato penalizza un cittadino cinese, per di più in vinculis, giacché ignorante di nozioni processuali sconosciute ai più.
Neppure può riconoscersi validità dialettica, logica e giuridica al rilievo del P.G. in sede in ordine alla mancata prova circa la vicende della convalida (non intervenuta), sia perché è l'accusa che avrebbe dovuto provare il titolo della pretesa (un sequestro validamente convalidato), sia perché la circostanza della mancata convalida è data per acquisita dallo stesso giudice dell'esecuzione.
4.2 Venendo ora al quadro normativo in applicazione del quale regolare la concreta fattispecie in esame, richiama il Collegio il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", il quale, all'art. 150 (art. così sostituito dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art.
9-bis, comma 1, lett. f), convertito, con modificazioni, dalla L. 17 agosto 2005, n. 168) rubricato con la formula "Restituzione di beni sequestrati", stabilisce:
"1. La restituzione dei beni sequestrati è disposta dal magistrato d'ufficio o su richiesta dell'interessato esente da bollo;
è comunque disposta dal magistrato quando la sentenza è diventata inoppugnabile. Della avvenuta restituzione è redatto verbale.
2. La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o sentenza di proscioglimento ovvero che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o che il decreto di sequestro sia stato revocato a norma dell'art. 324 c.p.p.. 3. Le spese di custodia e di conservazione sono in ogni caso dovute dall'avente diritto alla restituzione per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione.
4. Il provvedimento di restituzione è comunicato all'avente diritto ed al custode. Con il medesimo provvedimento è data comunicazione che le spese di custodia e conservazione delle cose sequestrate, decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, sono in ogni caso a carico dell'avente diritto alla restituzione e che le somme o valori sequestrati, decorsi tre mesi dalla rituale comunicazione senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro, sono devoluti alla cassa delle ammende". Ebbene, se la norma di riferimento esenta dalle spese di custodia del bene sequestrato se il decreto di sequestro è stato revocato, a maggior ragione dette spese non possono essere poste a carico del sequestrato allorché il sequestro non ha mai avuto, ex tunc, legittima esistenza.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice dell'opposizione affinché provveda su di essa in applicazione della regola di diritto appena illustrata.
P.Q.M.
la Corte, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP del Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014