Sentenza 12 ottobre 1999
Massime • 1
Il giudizio di comparazione delle circostanze è previsto solo "quoad poenam" e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice, e non circostanziata, ne' influisce sulla procedibilità. Ne consegue che la novella introdotta dall'art. 12 legge n. 205 del 1999, che prevede la querela di parte per la procedibilità del furto semplice, riguarda solo il reato così originariamente contestato o, per effetto dell'esclusione delle aggravanti contestate, ritenuto in sentenza e non, quindi, quello in sentenza ritenuto aggravato, ancorché punito per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con la pena prevista per l'ipotesi semplice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/1999, n. 14502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14502 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCIUTO CARMELO Presidente del 12/10/1999
1.Dott. MAZZA FABIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SAVINO VITO " N. 2504
3.Dott. COSTANZO ENZO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. COLAIANNI NICOLA " N. 32797/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NA AL n. il 30.01.1979
avverso sentenza 10.6.1999 CORTE APPELLO di Catanzaro sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. COLAIANNI NICOLA lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. V. Meloni
osserva
Avverso la sentenza sopra menzionata, confermativa di quella del Pretore di urto aggravato continuato, Catanzaro con cui era stato condannato per evasione e furto NA AL, deducendo la nullità della sentenza per improcedibilità dell'azione penale: per effetto, invero, dell'esclusione di talune aggravanti e della riconosciuta equivalenza delle altre con le attenuanti generiche, il furto ritenuto in sentenza è semplice e, quindi, procedibile per effetto dell'art. 12 l. 205/99 a querela di parte, nella specie non presentata.
Il motivo è manifestamente infondato.
A parte il fatto che la condanna riguarda anche un reato di evasione, per cui esso è improponibile, rileva che solo con riferimento ad un furto (capo d) risulta esclusa una delle due aggravanti contestate:
tutti i furti sono, quindi, circostanziati. Ora, il giudizio di comparazione delle circostanze, nella specie di equivalenza, è previsto solo quoad poenam e non vale a configurare giuridicamente il reato come ipotesi semplice, e non circostanziata, ne', conseguentemente, influisce sulla procedibilità (conf Cass. 11255/84, rv. 167162; 4245/81, rv. 148765; 4843/80, rv. 144977;
3928/80, rv. 144757). Ne consegue che la novella introdotta dall'art. 12 l. cit., che prevede la querela di parte per la procedibilità del furto semplice, riguarda solo il reato così originariamente contestato o, per effetto dell'esclusione delle aggravanti contestate, ritenuto in sentenza e non, quindi, quello in sentenza ritenuto aggravato, ancorché punito per effetto del giudizio di equivalenza o prevalenza delle circostanze attenuanti con la pena prevista per l'ipotesi semplice.
PQM
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1999