CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 4979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4979 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
{"numdec": "04979", "szdec": "2", "datdep": ["20230206"], "kind": "snpen", "datdec": "20221102", "tipoprov": "Sentenza", "id": "snpen2023204979S", "anno": "2023", "filename": ["./20230206/snpen@s20@a2023@n04979@tS.pdf"], "ssz": "0", "ocr": ["la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di La RE MI, nato a [...] il [...], contro l'ordinanza dei Tribunale di Bari del 9-22.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluldi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria trasmessa dalla difesa del La RE. RITENUTO IN FATTO l. Con ordinanza del 9-22.6.2022 il Tribunale di Bari ha n parte (limitatamente alla misura adottata) accolto l'appello che era stato proposto dal PM contro l'ordinanza del GIP presso ii Tribunale di Foggia che, in data 8.6.2021, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata (con riguardo alla sole imputazioni rubricate ai capi 1, 2 e 4) nei confronti di MI La RE in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di estorsione continuata e aggravata in danno di AE RO, di cui al capo 1) della provvisoria incolpazione, di quello di atti persecutori di cui al capo 2), di danneggiamento aggravato di cui al capo 3), di porto illegale d'arma comune da sparo di cui al capo 4);
2. ricorre per cassazione il difensore del La RE lamentando:
2.1 violazione di legge processuale con riferimento agii artt. 303, 568, 591 cod. proc. pen.: richiama l'eccezione di inammissibilit\u00e0 dell'appello del PM che era stata sollevata con riferimento alla impugnazione della ordinanza del GIP limitatamente alla sussistenza della aggravante dell'uso dell'arma contestata in relazione al delitto di estorsione, e la risposta che \u00e8 stata fornita dal Tribunale: osserva che il PM non ha interesse a impugnare l'ordinanza - in punto di esclusione della aggravante - invocando evenienze future;
2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 628 e 612bis cod. pen. e vizio di motivazione: ribadisce che, a fronte delle considerazioni svolte dal Tribunale del Riesame, il pascolo del bestiame \u00e8 sempre avvenuto senza ricorrere alla violenza o alla minaccia e senza alcuna compressione della libert\u00e0 di autodeterminazione della persona offesa, come dimostrato proprio dalla moltitudine di denunce presentate alla autorit\u00e0; segnala, inoltre, che il delitto di cui all'art. 612bis cod. pen. \u00e8 in concorso apparente con quello di cui all'art. 629 cod. pen. sia sotto il profilo della condotta che sotto il profilo dell'elemento psicologico;
richiama la giurisprudenza della S.C. in ordine all'evento del delitto di atti persecutori, ribadendo che il RO ha sempre difeso i propri diritti e si \u00e8 sempre opposto alle presunte condotte vessatorie del La RE;
evidenzia, con riferimento alle ulteriori implicazioni della condotta di atti persecutori previste dalla norma incriminatrice, che nessun soggetto diverso dal RO ha manifestato timore per la propria incolumit\u00e0 ed \u00e8 stato toccato dalle condotte del ricorrente, il quale \u00e8 stato assolto con riguardo alla aggressione denunziata in danno del Carbonelli;
sottolinea che, ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di cui all'art. 612bis cod. pen., occorre la prova del nesso causale tra la condotta e taluno degli eventi di danno ivi descritti, laddove, nel caso di specie, il turbamento psicologico della persona offesa \u00e8 stato ritenuto \"in re psa\" e senza alcun accertamento o alcun cenno ai vari indici non riconducibili a mero fastidio, irritazione o insofferenza rispetto alle presunte condotte dell'agente;
2.3 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione della attendibilit\u00e0 della persona offesa: richiama il tenore del provvedimento impugnato e rileva che la doglianza difensiva aveva ad oggetto in realt\u00e0 la mancata valutazione di circostanze specifiche e rilevanti ai fini della attendibilit\u00e0 e, a tal proposito, rileva che nella denuncia del 23.6.2020, il RO aveva descritto due episodi, quello dei 18.6.2020 e quello del 20.1.2020, su cui non aveva fornito particolari;
aggiunge che dopo 7 mesi il RO aveva riferito nuovamente sull'episodio del 20.1.2020 senza nemmeno in tal caso specificarne le modalit\u00e0 ed i mezzi;
rileva che sul punto aveva reso dichiarazioni anche tale Bartolomeo Ciuffreda, sentito il 29.1.2021, e che il RO, risentito il giorno 4.2.2021, aveva allora, e per la prima volta, riferito non soltanto dello schiaffo ma anche delle parole dei La RE, il quale avrebbe minacciato di \"sparare\" descrivendo il gesto dell'indagato di portare la mano dietro la schiena come per impugnare una pistola;
2.4 violazione di legge con riferimento all'art. 629 comma 2 cod. pen. per la assenza di indizi sulla presenza dell'arma; per violazione del giudicato cautelare sul capo 4 e sulla connessione tra il capo 4 ed i capi 1 e 2 dell'ordinanza; vizio di motivazione: rileva che il PM non aveva impugnato l'ordinanza cautelare sul capo 4 e che il Tribunale non poteva perci\u00f2 ritenere la aggravante dell'uso dell'arma, contestata sul capo 1 e sul capo 2; aggiunge che soltanto dopo la ricostruzione del Ciuffreda, il quale aveva riferito che il La RE aveva detto loro ''vi brucio\", il RO aveva sostenuto che l'indagato aveva aggiunto \"vi sparo\";
2.5 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva che, fermo restando che non sono contestati fatti di violenza o minaccia successivi al 2020, dall'ultimo di essi alla emissione della misura \u00e8 trascorso un anno senza che fosse intervenuta alcuna condotta in danno della persona offesa che, lungi dall'essere stata ormai assoggettata al La RE, lo aveva sempre puntualmente denunciato;
quanto all'arma, sottolinea che ai fini del superamento del \"tempo silente\", sarebbe stato rilevante il porto e non il mero possesso e segnala l'erroneit\u00e0 e la illogicit\u00e0 delle argomentazioni svolte da! Tribunale quanto alla interferenza tra la misura reale e la concretezza del rischio di reiterazione di condotte delittuose;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, cui il Sostituto Procuratore Generale si \u00e8 riportato in sede di discussione orale, concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, in primo luogo, l'esistenza di un interesse concreto ad impugnare il provvedimento del GIP sulla esclusione della aggravante contestata sul delitto di estorsione;
aggiunge che il secondo, il terzo ed il quarto motivo si risolvono in una non consentita rivalutazione delle emergenze fattuali illogicamente valutate dal GIP perch\u00e9 vagliate in maniera separata e non tenendo conto della natura complessiva ed unitaria della vicenda;
rileva, infine, la correttezza della valutazione operata dal Tribunale anche con riguardo al profilo dei 'periculum\":
4. la difesa del La RE ha trasmesso una memoria difensiva con cui insiste nell'accoglimento del ricorso contestando le argomentazioni del PG: rileva, quanto alle considerazioni svolte sul primo motivo, che l'orientamento ivi evocato \u00e8 contrastato da altre decisioni di segno opposto;
con riguardo al secondo, terzo e quarto motivo del ricorso segnala che, contrariamente a quanto ritenuto dal PG, la difesa non solleva questioni di merito ma evidenzia profili di illogicit\u00e0 e carenza della motivazione in punto di configurabilit\u00e0 delle ipotesi di reato delineate nella provvisoria incolpazione;
in ordine ai quinto motivo, evidenzia la erroneit\u00e0 e la risalenza dei precedenti evocati dal PG con riguardo al profilo della attualit\u00e0 e concretezza delle esigenze cautelari con riguardo, in particolare, al profilo riguardante il rischio di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso \u00e8 fondato nei termini e per la ragioni di s\u00e9guito esposte.
1. Con provvedimento dell'8.6.2021 il GIP presso il Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta di applicazione, nei confronti di MI La RE, della misura cautelare della custodia in carcere per fatti di estorsione continuata, atti persecutori e detenzione illegale di arma da fuoco. Il GIP aveva sinteticamente ricostruito la vicenda relativa ai rapporti tra l'indagato e AE RO, proprietario di un terreno confinante con quello dell'indagato il quale, nel lontano 2003, aveva chiuso una pista interpoderale che consentiva il passaggio tra le due propriet\u00e0, suscitando una serie di iniziative della controparte, che si erano risolte in condotte di minaccia e violenza fisica, le ultime delle quali risalenti al gennaio del 2020; a fianco di questi episodi specifici, quindi, il GIP aveva fatto riferimento ai ripetuti sconfinamenti ed ai conseguenti danneggiamenti di colture addebitabili al bestiame del La RE (in realt\u00e0 intestato alla di lui moglie ed alla nuora) e che erano stati di volta in volta oggetto di denunce del RO e di interventi da parte dei Carabinieri Forestali sempre intervenuti sul posto. Presso la abitazione dei La RE, inoltre, in data 8.4.2021, i militari avevano rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica AN con caricatore con sei colpi, di cui uno gi\u00e0 in canna con cane armato, pronta a far fuoco, occultata in un borsello che l'indagato deteneva nonostante il divieto emesso dal Prefetto in data 29.5.2020.Il GIP aveva ritenuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ipotizzati nella provvisoria incolpazione e, tuttavia, tracciato una demarcazione temporale tra gli ultimi fatti di aggressione, risalenti al gennaio dei 2020, e gli sconfinamenti di bestiame (ed il possesso dell'arma) ritenendo che i primi fossero idonei a configurare sia il delitto di estorsione che quello di atti persecutori;
aveva per\u00f2 sostenuto che gli ulteriori episodi, successivi alla aggressione del gennaio del 2020, apparivano pi\u00f9 che altro rivendicazioni \"teatrali\" della propriet\u00e0 dei terreni contesi, mentre la disponibilit\u00e0 dell'arma costituisce circostanza eccentrica rispetto a questi, dal momento che, anche in occasione della aggressione del gennaio del 2020, la persona offesa non aveva potuto esprimere alcuna certezza circa il fatto che il La RE impugnasse una pistola. Aveva perci\u00f2 rigettato la richiesta di emissione della misura personale e disposto il sequestro del bestiame.
2. Il PM aveva proposto appello contro il suddetto provvedimento di rigetto, sottolineando come il rinvenimento dell'arma rappresentasse un chiaro riscontro ai termini in cui il RO aveva riferito delle minacce del gennaio dei 2020 gi\u00e0, peraltro, intervenute, con espressioni simili, nel 2003; per altro verso, aveva sottolineato la attualit\u00e0 delle esigenze cautelari dal momento che l'arma era stata sequestrata nell'aprile del 2021 e che, nel contempo, i delitti di estorsione e di atti persecutori erano stati contestato sino alla attualit\u00e0 e \"con condotta in corso\".
3. Il Tribunale di Bari ha accolto l'appello e disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del La RE ritenendo, in primo luogo, la complessiva attendibilit\u00e0 del RO, le cui dichiarazioni, oltre che precise e lineari, risultano riscontrate da varie fonti, mentre la pluralit\u00e0 di episodi riferiti rappresenta, a suo avviso, il sintomo di un sistema di assoggettamento posto in essere dal La RE per la risoluzione autoritativa di controversie sui terreni confinanti ed in origine appartenenti alla medesima famiglia. Ha spiegato che la pacifica disponibilit\u00e0 dell'arma da parte del La RE (idonea a radicare l'aggravante contestata in relazione al delitto di estorsione e ad incidere sulla durata della misura cautelare) integra un riscontro oggettivo rispetto alle dichiarazioni della persona offesa quanto all'episodio del gennaio dei 2020 ed ai termini in cui era stata nell'occasione profferita la minaccia di morte alla presenza anche di un terzo. Ha sottolineato che le condotte del La RE erano finalizzate a costringere la vittima a tollerare il pascolo sui suoi terreni ovvero a cederli a condizioni di favore ed ha ritenuto sussistente anche il delitto di atti persecutori \" in ragione dell'evento, ingenerato nelle persone offese, di un perdurante stato di ansia e paura che pu\u00f2, verosimilmente, comportare l'abbandono dei terreni in oggetto\" (cfr., pag. 11 dell'ordinanza in verifica). Quanto al periculum libertatis, il Tribunale ha fatto presente la necessit\u00e0 di tener conto della peculiarit\u00e0 della vicenda, che non consente di valutare distintamente le condotte estorsive e di uso dell'arma rispetto agli sconfinamenti anche pi\u00f9 recenti ed ha sostenuto che, ai fini della concretezza del rischio di reiterazione di condotte violente o minatorie, non pu\u00f2 rilevare l'avvenuto sequestro del bestiame, sia perch\u00e9 si tratta di una misura sempre revocabile sia perch\u00e9 proprio la sua adozione pu\u00f2 indurre il La RE a gesti di ulteriore violenza e ritorsione nei confronti del denunciante.
4.1 Tanto premesso, il collegio rileva la infondatezza dei primo motivo del ricorso con cui la difesa ripropone, in questa sede, l'eccezione - gi\u00e0 disattesa dal Tribunale - di difetto di interesse del PM ad impugnare sulla esclusione della aggravante dell'uso dell'arma contestata sul capo 1) della incolpazione provvisoria;
si tratta, infatti, di una aggravante senz'altro idonea ad incidere sul termine di durata della misura ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 comma 1 e 303, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. (cfr., cfr., Sez. 2 - , n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469 01;Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272 - 01).
4.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. A tal proposito, non \u00e8 inutile ribadire i limiti alla sindacabilit\u00e0, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libert\u00e0 personale;
\u00e8, infatti, consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorch\u00e9 sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale dei riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte Di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimit\u00e0, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravit\u00e0 del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controilando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, \u00e8 ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a proporre e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una richiesta di diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). E', altres\u00ec, pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimit\u00e0 la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gi\u00e0 esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Detto questo, va rilevato, in primo luogo, come, in via di principio, il delitto di atti persecutori possa concorrere con quello di estorsione dal momento che il primo, diversamente dal secondo, non richiede l'uso della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima necessario ad integrare il delitto previsto dall'art. 629 cod. pen. (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 25889 del 20/03/2013, Ayari, Rv. 255561 - 01, che ha affermato tale principio in relazione al delitto di violenza privata con argomentazioni che, tuttavia, ben possono valere anche per il delitto di estorsione;
conf., Sez. 5 - , Sentenza n. 22475 del 18/04/2019, P., Rv. 276631 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 2283 dei 11/11/2014, C., Rv. 262727 - 01). Certo \u00e8 che il delitto di atti persecutori \u00e8 reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure possono in concreto integrarne delle modalit\u00e0 esecutive, per la produzione di un peculiare evento di \"danno\" consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della vittima o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di \"pericolo\", consistente nel fondato timore per l'incolumit\u00e0 propria o di un prossimo congiunto o di persona ai medesimo legata da relazione affettiva (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 9222 del 16/01/2015, PG in proc. G., Rv. 262517 - 01; cfr., anche, Sez.
5 - Sentenza n. 17552 del 10/03/2021, B., Rv. 281078 - 01, in cui si \u00e8 chiarito che l'evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa pu\u00f2 essere anche transitorio, ma non occasionale;
conf., sul punto, Sez. 5 - , Sentenza n. 1541 del 17/11/2020, L., Rv. 280491 -- 01, in cui si \u00e8 ribadito che l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen., non \u00e8 integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane). Il provvedimento impugnato ha ritenuto di poter collegare l'evento di danno tipico della fattispecie contemplata dall'art. 612bis cod. pen. allo stato di ansia e di paura che avrebbe attanagliato il RO quale diretta conseguenza delle condotte violente e/o minatorie tenute dai La RE e che risalgono, il primo, al 2003 (cfr., pag. 4 dell'ordinanza); l'altro al 2009, quando il medesimo La RE avrebbe minacciato un dipendente del RO e, per suo tramite, la stessa persona offesa (cfr., ivi); al 2013 risale un episodio di cui si era reso protagonista il figlio del La RE;
un ulteriore episodio aveva visto come destinatario il Carbonelli, dipendente del RO ma, relativamente ad esso, l'odierno ricorrente, come risulta dalla sentenza allegata al ricorso, \u00e8 stato assolto per insussistenza del fatto;
altro episodio risali, infine, al 2016, quando sia il RO che il suo agronomo erano stati minacciati dal La RE (cfr., ivi, ancora, pag. 5). L'ultimo episodio, quindi, sui quale occorrer\u00e0 tornare, \u00e8 quello del gennaio del 2020 quando il RO aveva espresso la convinzione \"... che la famiglia La RE voglia costringermi a tollerare questo loro comportamento ai fine di avere qualsiasi vantaggio nei miei terreni, di far pascolare i propri animali e di impossessarsi di tutto ci\u00f2 che \u00e8 di mia propriet\u00e0 ... loro vogliono che io abbandoni completamente tutto, diventando loro stessi proprietari\" e \"... sono sicuro che qualora volessi vendere tutto non troverei nessun acquirente perch\u00e9 nessuno vuole mettersi contro tale famiglia in quanto impauriti dai loro comportamenti mafiosi\" (cfr., ivi, pag. 5). Ebbene, ferma restando la possibilit\u00e0, nella fase di merito, di operare ogni opportuno approfondimento circa la finalit\u00e0 estorsiva che avrebbe animato le condotte minatorie del La RE, va detto che, come rilevato dal GIP e come dato atto dallo stesso RO, quello del gennaio del 2020 \u00e8 stato l'ultimo episodio in cui egli era stato direttamente minacciato ed era venuto in contatto con il ricorrente, circostanza che aveva indotto il GIP a ritenere insussistente il profilo della attualit\u00e0 e concretezza delle esigenze cautelari che, invece, il Tribunale ha ravvisato evidenziando come non fosse condivisibile una lettura parcellizzata della vicenda, che trascurasse il fatto che anche successivamente erano proseguite le condotte di sconfinamento. In quest'ottica, allora, si impone un approfondimento, da parte del Tribunale, circa la effettiva consistenza e dinamica dell'episodio del 20.1.2020 attesa la assoluta mancanza di ogni riscontro, nel provvedimento impugnato, alle puntuali contestazioni difensive circa la difformit\u00e0 delle versioni di volta in volta fornite dal RO, il quale soltanto nell'ultima occasione aveva fatto riferimento alle parole profferite del La RE il quale avrebbe minacciato di \"sparargli\" facendo nel contempo il gesto di portare la mano dietro la schiena \"come se volesse prendere qualcosa ...\" (cfr., pag. 6). Secondo il Tribunale, infatti, la disponibilit\u00e0 dell'arma da parte del La RE, in quell'occasione, sarebbe stata riscontrata dal suo rinvenimento presso la abitazione del ricorrente che, tuttavia, risaie a pi\u00f9 di un anno dopo e, comunque, finirebbe per riscontrare non altro che una mera \"sensazione\" dei RO che, pacificamente, pur nelle sue diverse versioni fornite, non ha mai potuto affermare di aver visto un'arma nelle mani del La RE essendosi limitato a \"supporre\" che costui, in quel momento, ne avesse la disponibilit\u00e0. La motivazione sulla attualit\u00e0 delle esigenze cautelari risulta, inoltre, fondata sull'indimostrato presupposto che la prosecuzione delle condotte di \"sconfinamento\", protrattasi sino in prossimit\u00e0 della adozione della misura cautelare, pur in assenza di condotte violente o minatorie, abbia sortito, ovvero sia stata idonea a sortire, l'effetto di esercitare sulla persona del RO una indebita \"pressione\" al fine di costringere quest'ultimo a \"tollerare\" le prepotenze del La RE e, per altro verso, a determinare quello stato d'animo e quella condizione tipica dell'evento del delitto di cui all'art. 612bis cod. pen. su cui, invero, unitamente al rinvenimento dell'arma, \u00e8 stata fondata !a diagnosi operata dal Tribunale. \u00c8 lo stesso provvedimento impugnato, tuttavia, che ha dato conto del fatto che il RO ha sempre e puntualmente denunziato le condotte del La RE mostrando in tal modo di non voler affatto \"tollerare\" le prepotenze di costui che, d'altra parte, si sarebbero protratte per quasi un ventennio senza alcun apprezzabile effetto persuasivo nei confronti della persona offesa che, dal canto suo, aveva anche intrapreso un giudizio di usucapione sui terreni in questione o parte di essi (cfr. doc. all. al ricorso). In sede di rinvio andr\u00e0, perci\u00f2, verificato, in punto di periculum, se la prosecuzione delle condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento sia stata idonea a determinare la \"estensione\" temporale dell'evento del reato di cui all'art.612b1s cod. pen. dovendosi ribadire che il \"perdurante e grave stato di ansia o di paura\", che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenit\u00e0 e dell'equilibrio psicologico della vittima, non pu\u00f2 risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste sub\u00ecte.
3. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Bari che proceder\u00e0 ad una nuova valutazione concernente la consistenza degli indizi e la attualit\u00e0 delle esigenze cautelari con riferimento specifico ai delitti di estorsione ed atti persecutori anche a"], "relatore": ["CIANFROCCA PIERLUIGI"], "presidente": ["BELTRANI SERGIO"], "decision_date": "2023-02-06", "hearing_date": "2022-11-02", "short_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.04979 del 06/02/2023", "long_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.04979 del 06/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:04979PEN), udienza del 02/11/2022,Presidente
BELTRANI SERGIO
Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:04979PEN", "session_full_name": "seconda", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230206/snpen@s20@a2023@n04979@tS.clean.pdf"}
udita la relazione svolta dal consigliere Pierluldi Cianfrocca;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Molino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria trasmessa dalla difesa del La RE. RITENUTO IN FATTO l. Con ordinanza del 9-22.6.2022 il Tribunale di Bari ha n parte (limitatamente alla misura adottata) accolto l'appello che era stato proposto dal PM contro l'ordinanza del GIP presso ii Tribunale di Foggia che, in data 8.6.2021, aveva respinto la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere avanzata (con riguardo alla sole imputazioni rubricate ai capi 1, 2 e 4) nei confronti di MI La RE in quanto gravemente indiziato in ordine al delitto di estorsione continuata e aggravata in danno di AE RO, di cui al capo 1) della provvisoria incolpazione, di quello di atti persecutori di cui al capo 2), di danneggiamento aggravato di cui al capo 3), di porto illegale d'arma comune da sparo di cui al capo 4);
2. ricorre per cassazione il difensore del La RE lamentando:
2.1 violazione di legge processuale con riferimento agii artt. 303, 568, 591 cod. proc. pen.: richiama l'eccezione di inammissibilit\u00e0 dell'appello del PM che era stata sollevata con riferimento alla impugnazione della ordinanza del GIP limitatamente alla sussistenza della aggravante dell'uso dell'arma contestata in relazione al delitto di estorsione, e la risposta che \u00e8 stata fornita dal Tribunale: osserva che il PM non ha interesse a impugnare l'ordinanza - in punto di esclusione della aggravante - invocando evenienze future;
2.2 violazione di legge con riferimento agli artt. 628 e 612bis cod. pen. e vizio di motivazione: ribadisce che, a fronte delle considerazioni svolte dal Tribunale del Riesame, il pascolo del bestiame \u00e8 sempre avvenuto senza ricorrere alla violenza o alla minaccia e senza alcuna compressione della libert\u00e0 di autodeterminazione della persona offesa, come dimostrato proprio dalla moltitudine di denunce presentate alla autorit\u00e0; segnala, inoltre, che il delitto di cui all'art. 612bis cod. pen. \u00e8 in concorso apparente con quello di cui all'art. 629 cod. pen. sia sotto il profilo della condotta che sotto il profilo dell'elemento psicologico;
richiama la giurisprudenza della S.C. in ordine all'evento del delitto di atti persecutori, ribadendo che il RO ha sempre difeso i propri diritti e si \u00e8 sempre opposto alle presunte condotte vessatorie del La RE;
evidenzia, con riferimento alle ulteriori implicazioni della condotta di atti persecutori previste dalla norma incriminatrice, che nessun soggetto diverso dal RO ha manifestato timore per la propria incolumit\u00e0 ed \u00e8 stato toccato dalle condotte del ricorrente, il quale \u00e8 stato assolto con riguardo alla aggressione denunziata in danno del Carbonelli;
sottolinea che, ai fini della configurabilit\u00e0 del reato di cui all'art. 612bis cod. pen., occorre la prova del nesso causale tra la condotta e taluno degli eventi di danno ivi descritti, laddove, nel caso di specie, il turbamento psicologico della persona offesa \u00e8 stato ritenuto \"in re psa\" e senza alcun accertamento o alcun cenno ai vari indici non riconducibili a mero fastidio, irritazione o insofferenza rispetto alle presunte condotte dell'agente;
2.3 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla valutazione della attendibilit\u00e0 della persona offesa: richiama il tenore del provvedimento impugnato e rileva che la doglianza difensiva aveva ad oggetto in realt\u00e0 la mancata valutazione di circostanze specifiche e rilevanti ai fini della attendibilit\u00e0 e, a tal proposito, rileva che nella denuncia del 23.6.2020, il RO aveva descritto due episodi, quello dei 18.6.2020 e quello del 20.1.2020, su cui non aveva fornito particolari;
aggiunge che dopo 7 mesi il RO aveva riferito nuovamente sull'episodio del 20.1.2020 senza nemmeno in tal caso specificarne le modalit\u00e0 ed i mezzi;
rileva che sul punto aveva reso dichiarazioni anche tale Bartolomeo Ciuffreda, sentito il 29.1.2021, e che il RO, risentito il giorno 4.2.2021, aveva allora, e per la prima volta, riferito non soltanto dello schiaffo ma anche delle parole dei La RE, il quale avrebbe minacciato di \"sparare\" descrivendo il gesto dell'indagato di portare la mano dietro la schiena come per impugnare una pistola;
2.4 violazione di legge con riferimento all'art. 629 comma 2 cod. pen. per la assenza di indizi sulla presenza dell'arma; per violazione del giudicato cautelare sul capo 4 e sulla connessione tra il capo 4 ed i capi 1 e 2 dell'ordinanza; vizio di motivazione: rileva che il PM non aveva impugnato l'ordinanza cautelare sul capo 4 e che il Tribunale non poteva perci\u00f2 ritenere la aggravante dell'uso dell'arma, contestata sul capo 1 e sul capo 2; aggiunge che soltanto dopo la ricostruzione del Ciuffreda, il quale aveva riferito che il La RE aveva detto loro ''vi brucio\", il RO aveva sostenuto che l'indagato aveva aggiunto \"vi sparo\";
2.5 violazione di legge processuale con riferimento all'art. 274 cod. proc. pen. e vizio di motivazione: rileva che, fermo restando che non sono contestati fatti di violenza o minaccia successivi al 2020, dall'ultimo di essi alla emissione della misura \u00e8 trascorso un anno senza che fosse intervenuta alcuna condotta in danno della persona offesa che, lungi dall'essere stata ormai assoggettata al La RE, lo aveva sempre puntualmente denunciato;
quanto all'arma, sottolinea che ai fini del superamento del \"tempo silente\", sarebbe stato rilevante il porto e non il mero possesso e segnala l'erroneit\u00e0 e la illogicit\u00e0 delle argomentazioni svolte da! Tribunale quanto alla interferenza tra la misura reale e la concretezza del rischio di reiterazione di condotte delittuose;
3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020, cui il Sostituto Procuratore Generale si \u00e8 riportato in sede di discussione orale, concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, in primo luogo, l'esistenza di un interesse concreto ad impugnare il provvedimento del GIP sulla esclusione della aggravante contestata sul delitto di estorsione;
aggiunge che il secondo, il terzo ed il quarto motivo si risolvono in una non consentita rivalutazione delle emergenze fattuali illogicamente valutate dal GIP perch\u00e9 vagliate in maniera separata e non tenendo conto della natura complessiva ed unitaria della vicenda;
rileva, infine, la correttezza della valutazione operata dal Tribunale anche con riguardo al profilo dei 'periculum\":
4. la difesa del La RE ha trasmesso una memoria difensiva con cui insiste nell'accoglimento del ricorso contestando le argomentazioni del PG: rileva, quanto alle considerazioni svolte sul primo motivo, che l'orientamento ivi evocato \u00e8 contrastato da altre decisioni di segno opposto;
con riguardo al secondo, terzo e quarto motivo del ricorso segnala che, contrariamente a quanto ritenuto dal PG, la difesa non solleva questioni di merito ma evidenzia profili di illogicit\u00e0 e carenza della motivazione in punto di configurabilit\u00e0 delle ipotesi di reato delineate nella provvisoria incolpazione;
in ordine ai quinto motivo, evidenzia la erroneit\u00e0 e la risalenza dei precedenti evocati dal PG con riguardo al profilo della attualit\u00e0 e concretezza delle esigenze cautelari con riguardo, in particolare, al profilo riguardante il rischio di reiterazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso \u00e8 fondato nei termini e per la ragioni di s\u00e9guito esposte.
1. Con provvedimento dell'8.6.2021 il GIP presso il Tribunale di Foggia aveva respinto la richiesta di applicazione, nei confronti di MI La RE, della misura cautelare della custodia in carcere per fatti di estorsione continuata, atti persecutori e detenzione illegale di arma da fuoco. Il GIP aveva sinteticamente ricostruito la vicenda relativa ai rapporti tra l'indagato e AE RO, proprietario di un terreno confinante con quello dell'indagato il quale, nel lontano 2003, aveva chiuso una pista interpoderale che consentiva il passaggio tra le due propriet\u00e0, suscitando una serie di iniziative della controparte, che si erano risolte in condotte di minaccia e violenza fisica, le ultime delle quali risalenti al gennaio del 2020; a fianco di questi episodi specifici, quindi, il GIP aveva fatto riferimento ai ripetuti sconfinamenti ed ai conseguenti danneggiamenti di colture addebitabili al bestiame del La RE (in realt\u00e0 intestato alla di lui moglie ed alla nuora) e che erano stati di volta in volta oggetto di denunce del RO e di interventi da parte dei Carabinieri Forestali sempre intervenuti sul posto. Presso la abitazione dei La RE, inoltre, in data 8.4.2021, i militari avevano rinvenuto e sequestrato una pistola semiautomatica AN con caricatore con sei colpi, di cui uno gi\u00e0 in canna con cane armato, pronta a far fuoco, occultata in un borsello che l'indagato deteneva nonostante il divieto emesso dal Prefetto in data 29.5.2020.Il GIP aveva ritenuto l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti ipotizzati nella provvisoria incolpazione e, tuttavia, tracciato una demarcazione temporale tra gli ultimi fatti di aggressione, risalenti al gennaio dei 2020, e gli sconfinamenti di bestiame (ed il possesso dell'arma) ritenendo che i primi fossero idonei a configurare sia il delitto di estorsione che quello di atti persecutori;
aveva per\u00f2 sostenuto che gli ulteriori episodi, successivi alla aggressione del gennaio del 2020, apparivano pi\u00f9 che altro rivendicazioni \"teatrali\" della propriet\u00e0 dei terreni contesi, mentre la disponibilit\u00e0 dell'arma costituisce circostanza eccentrica rispetto a questi, dal momento che, anche in occasione della aggressione del gennaio del 2020, la persona offesa non aveva potuto esprimere alcuna certezza circa il fatto che il La RE impugnasse una pistola. Aveva perci\u00f2 rigettato la richiesta di emissione della misura personale e disposto il sequestro del bestiame.
2. Il PM aveva proposto appello contro il suddetto provvedimento di rigetto, sottolineando come il rinvenimento dell'arma rappresentasse un chiaro riscontro ai termini in cui il RO aveva riferito delle minacce del gennaio dei 2020 gi\u00e0, peraltro, intervenute, con espressioni simili, nel 2003; per altro verso, aveva sottolineato la attualit\u00e0 delle esigenze cautelari dal momento che l'arma era stata sequestrata nell'aprile del 2021 e che, nel contempo, i delitti di estorsione e di atti persecutori erano stati contestato sino alla attualit\u00e0 e \"con condotta in corso\".
3. Il Tribunale di Bari ha accolto l'appello e disposto la misura degli arresti domiciliari nei confronti del La RE ritenendo, in primo luogo, la complessiva attendibilit\u00e0 del RO, le cui dichiarazioni, oltre che precise e lineari, risultano riscontrate da varie fonti, mentre la pluralit\u00e0 di episodi riferiti rappresenta, a suo avviso, il sintomo di un sistema di assoggettamento posto in essere dal La RE per la risoluzione autoritativa di controversie sui terreni confinanti ed in origine appartenenti alla medesima famiglia. Ha spiegato che la pacifica disponibilit\u00e0 dell'arma da parte del La RE (idonea a radicare l'aggravante contestata in relazione al delitto di estorsione e ad incidere sulla durata della misura cautelare) integra un riscontro oggettivo rispetto alle dichiarazioni della persona offesa quanto all'episodio del gennaio dei 2020 ed ai termini in cui era stata nell'occasione profferita la minaccia di morte alla presenza anche di un terzo. Ha sottolineato che le condotte del La RE erano finalizzate a costringere la vittima a tollerare il pascolo sui suoi terreni ovvero a cederli a condizioni di favore ed ha ritenuto sussistente anche il delitto di atti persecutori \" in ragione dell'evento, ingenerato nelle persone offese, di un perdurante stato di ansia e paura che pu\u00f2, verosimilmente, comportare l'abbandono dei terreni in oggetto\" (cfr., pag. 11 dell'ordinanza in verifica). Quanto al periculum libertatis, il Tribunale ha fatto presente la necessit\u00e0 di tener conto della peculiarit\u00e0 della vicenda, che non consente di valutare distintamente le condotte estorsive e di uso dell'arma rispetto agli sconfinamenti anche pi\u00f9 recenti ed ha sostenuto che, ai fini della concretezza del rischio di reiterazione di condotte violente o minatorie, non pu\u00f2 rilevare l'avvenuto sequestro del bestiame, sia perch\u00e9 si tratta di una misura sempre revocabile sia perch\u00e9 proprio la sua adozione pu\u00f2 indurre il La RE a gesti di ulteriore violenza e ritorsione nei confronti del denunciante.
4.1 Tanto premesso, il collegio rileva la infondatezza dei primo motivo del ricorso con cui la difesa ripropone, in questa sede, l'eccezione - gi\u00e0 disattesa dal Tribunale - di difetto di interesse del PM ad impugnare sulla esclusione della aggravante dell'uso dell'arma contestata sul capo 1) della incolpazione provvisoria;
si tratta, infatti, di una aggravante senz'altro idonea ad incidere sul termine di durata della misura ai sensi del combinato disposto degli artt. 278 comma 1 e 303, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. (cfr., cfr., Sez. 2 - , n. 37977 del 24/11/2020, Guerra, Rv. 280469 01;Sez. 2, n. 45459 del 06/10/2016, Vilau, Rv. 268272 - 01).
4.2 Il secondo, il terzo ed il quarto motivo possono essere trattati congiuntamente. A tal proposito, non \u00e8 inutile ribadire i limiti alla sindacabilit\u00e0, in questa sede, dei provvedimenti adottati dal Tribunale del Riesame sulla libert\u00e0 personale;
\u00e8, infatti, consolidato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di misure cautelari personali, allorch\u00e9 sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale dei riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, alla Corte Di Cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimit\u00e0, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravit\u00e0 del quadro indiziario e della permanenza delle esigenze cautelari a carico dell'indagato, controilando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. Il ricorso per Cassazione, con il quale si deduca la (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, \u00e8 ammissibile soltanto se con esso venga denunciata la violazione di specifiche norme di legge, ovvero si deduca la manifesta illogicit\u00e0 della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non si ci limiti a proporre e sviluppare censure che attengono alla ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una richiesta di diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). E', altres\u00ec, pacifico che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimit\u00e0 la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze gi\u00e0 esaminate dal giudice di merito (cfr., Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). Detto questo, va rilevato, in primo luogo, come, in via di principio, il delitto di atti persecutori possa concorrere con quello di estorsione dal momento che il primo, diversamente dal secondo, non richiede l'uso della violenza e contempla un evento - l'alterazione delle abitudini di vita della vittima - di ampiezza molto maggiore rispetto alla costrizione della vittima necessario ad integrare il delitto previsto dall'art. 629 cod. pen. (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 25889 del 20/03/2013, Ayari, Rv. 255561 - 01, che ha affermato tale principio in relazione al delitto di violenza privata con argomentazioni che, tuttavia, ben possono valere anche per il delitto di estorsione;
conf., Sez. 5 - , Sentenza n. 22475 del 18/04/2019, P., Rv. 276631 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 2283 dei 11/11/2014, C., Rv. 262727 - 01). Certo \u00e8 che il delitto di atti persecutori \u00e8 reato abituale che differisce dai reati di molestie e di minacce, che pure possono in concreto integrarne delle modalit\u00e0 esecutive, per la produzione di un peculiare evento di \"danno\" consistente nell'alterazione delle abitudini di vita della vittima o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di \"pericolo\", consistente nel fondato timore per l'incolumit\u00e0 propria o di un prossimo congiunto o di persona ai medesimo legata da relazione affettiva (cfr., Sez. 3, Sentenza n. 9222 del 16/01/2015, PG in proc. G., Rv. 262517 - 01; cfr., anche, Sez.
5 - Sentenza n. 17552 del 10/03/2021, B., Rv. 281078 - 01, in cui si \u00e8 chiarito che l'evento tipico della alterazione o cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa pu\u00f2 essere anche transitorio, ma non occasionale;
conf., sul punto, Sez. 5 - , Sentenza n. 1541 del 17/11/2020, L., Rv. 280491 -- 01, in cui si \u00e8 ribadito che l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen., non \u00e8 integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane). Il provvedimento impugnato ha ritenuto di poter collegare l'evento di danno tipico della fattispecie contemplata dall'art. 612bis cod. pen. allo stato di ansia e di paura che avrebbe attanagliato il RO quale diretta conseguenza delle condotte violente e/o minatorie tenute dai La RE e che risalgono, il primo, al 2003 (cfr., pag. 4 dell'ordinanza); l'altro al 2009, quando il medesimo La RE avrebbe minacciato un dipendente del RO e, per suo tramite, la stessa persona offesa (cfr., ivi); al 2013 risale un episodio di cui si era reso protagonista il figlio del La RE;
un ulteriore episodio aveva visto come destinatario il Carbonelli, dipendente del RO ma, relativamente ad esso, l'odierno ricorrente, come risulta dalla sentenza allegata al ricorso, \u00e8 stato assolto per insussistenza del fatto;
altro episodio risali, infine, al 2016, quando sia il RO che il suo agronomo erano stati minacciati dal La RE (cfr., ivi, ancora, pag. 5). L'ultimo episodio, quindi, sui quale occorrer\u00e0 tornare, \u00e8 quello del gennaio del 2020 quando il RO aveva espresso la convinzione \"... che la famiglia La RE voglia costringermi a tollerare questo loro comportamento ai fine di avere qualsiasi vantaggio nei miei terreni, di far pascolare i propri animali e di impossessarsi di tutto ci\u00f2 che \u00e8 di mia propriet\u00e0 ... loro vogliono che io abbandoni completamente tutto, diventando loro stessi proprietari\" e \"... sono sicuro che qualora volessi vendere tutto non troverei nessun acquirente perch\u00e9 nessuno vuole mettersi contro tale famiglia in quanto impauriti dai loro comportamenti mafiosi\" (cfr., ivi, pag. 5). Ebbene, ferma restando la possibilit\u00e0, nella fase di merito, di operare ogni opportuno approfondimento circa la finalit\u00e0 estorsiva che avrebbe animato le condotte minatorie del La RE, va detto che, come rilevato dal GIP e come dato atto dallo stesso RO, quello del gennaio del 2020 \u00e8 stato l'ultimo episodio in cui egli era stato direttamente minacciato ed era venuto in contatto con il ricorrente, circostanza che aveva indotto il GIP a ritenere insussistente il profilo della attualit\u00e0 e concretezza delle esigenze cautelari che, invece, il Tribunale ha ravvisato evidenziando come non fosse condivisibile una lettura parcellizzata della vicenda, che trascurasse il fatto che anche successivamente erano proseguite le condotte di sconfinamento. In quest'ottica, allora, si impone un approfondimento, da parte del Tribunale, circa la effettiva consistenza e dinamica dell'episodio del 20.1.2020 attesa la assoluta mancanza di ogni riscontro, nel provvedimento impugnato, alle puntuali contestazioni difensive circa la difformit\u00e0 delle versioni di volta in volta fornite dal RO, il quale soltanto nell'ultima occasione aveva fatto riferimento alle parole profferite del La RE il quale avrebbe minacciato di \"sparargli\" facendo nel contempo il gesto di portare la mano dietro la schiena \"come se volesse prendere qualcosa ...\" (cfr., pag. 6). Secondo il Tribunale, infatti, la disponibilit\u00e0 dell'arma da parte del La RE, in quell'occasione, sarebbe stata riscontrata dal suo rinvenimento presso la abitazione del ricorrente che, tuttavia, risaie a pi\u00f9 di un anno dopo e, comunque, finirebbe per riscontrare non altro che una mera \"sensazione\" dei RO che, pacificamente, pur nelle sue diverse versioni fornite, non ha mai potuto affermare di aver visto un'arma nelle mani del La RE essendosi limitato a \"supporre\" che costui, in quel momento, ne avesse la disponibilit\u00e0. La motivazione sulla attualit\u00e0 delle esigenze cautelari risulta, inoltre, fondata sull'indimostrato presupposto che la prosecuzione delle condotte di \"sconfinamento\", protrattasi sino in prossimit\u00e0 della adozione della misura cautelare, pur in assenza di condotte violente o minatorie, abbia sortito, ovvero sia stata idonea a sortire, l'effetto di esercitare sulla persona del RO una indebita \"pressione\" al fine di costringere quest'ultimo a \"tollerare\" le prepotenze del La RE e, per altro verso, a determinare quello stato d'animo e quella condizione tipica dell'evento del delitto di cui all'art. 612bis cod. pen. su cui, invero, unitamente al rinvenimento dell'arma, \u00e8 stata fondata !a diagnosi operata dal Tribunale. \u00c8 lo stesso provvedimento impugnato, tuttavia, che ha dato conto del fatto che il RO ha sempre e puntualmente denunziato le condotte del La RE mostrando in tal modo di non voler affatto \"tollerare\" le prepotenze di costui che, d'altra parte, si sarebbero protratte per quasi un ventennio senza alcun apprezzabile effetto persuasivo nei confronti della persona offesa che, dal canto suo, aveva anche intrapreso un giudizio di usucapione sui terreni in questione o parte di essi (cfr. doc. all. al ricorso). In sede di rinvio andr\u00e0, perci\u00f2, verificato, in punto di periculum, se la prosecuzione delle condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento sia stata idonea a determinare la \"estensione\" temporale dell'evento del reato di cui all'art.612b1s cod. pen. dovendosi ribadire che il \"perdurante e grave stato di ansia o di paura\", che consiste in un profondo turbamento con effetto destabilizzante della serenit\u00e0 e dell'equilibrio psicologico della vittima, non pu\u00f2 risolversi in una sensazione di mero fastidio, irritazione o insofferenza per le condotte minatorie o moleste sub\u00ecte.
3. L'ordinanza va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Bari che proceder\u00e0 ad una nuova valutazione concernente la consistenza degli indizi e la attualit\u00e0 delle esigenze cautelari con riferimento specifico ai delitti di estorsione ed atti persecutori anche a"], "relatore": ["CIANFROCCA PIERLUIGI"], "presidente": ["BELTRANI SERGIO"], "decision_date": "2023-02-06", "hearing_date": "2022-11-02", "short_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.04979 del 06/02/2023", "long_title": "Sez. SECONDA PENALE, Sentenza n.04979 del 06/02/2023 (ECLI:IT:CASS:2023:04979PEN), udienza del 02/11/2022,Presidente
BELTRANI SERGIO
Relatore CIANFROCCA PIERLUIGI", "eli": "ECLI:IT:CASS:2023:04979PEN", "session_full_name": "seconda", "decision_kind_full_name": "PENALE", "full_pdf_url": "https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpen&id=./20230206/snpen@s20@a2023@n04979@tS.clean.pdf"}