Sentenza 17 novembre 2020
Massime • 2
In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282-ter cod. proc. pen. deve essere riferito alla persona offesa, e non ai luoghi da essa frequentati, quando la condotta si connoti per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima, non legata a particolari ambiti lavorativi o familiari, dovendo esserle garantito il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza.
In tema di atti persecutori, l'alterazione o il cambiamento delle abitudini di vita, che costituisce uno dei possibili eventi alternativi contemplati dalla fattispecie criminosa di cui all'art. 612-bis cod. pen., non è integrato dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane.
Commentari • 4
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La massima In tema di valutazione della prova, il reato di lesioni personali può essere dimostrato, per il principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di una gerarchia tra i mezzi di prova, sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, di cui sia stata positivamente valutata l'attendibilità, anche in mancanza di un referto medico che attesti la malattia derivata dalla condotta lesiva. (Fattispecie relativa a lividi e graffi al collo ed al viso, nonché ematomi ai polsi - Cassazione penale , sez. III , 19/10/2021 , n. 43614). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/11/2020, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2020 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ITALGIUREWEB La sentenza richiesta è in fase di oscuramento