Sentenza 6 ottobre 2016
Massime • 1
Sussiste l'interesse concreto ed attuale del P.M. alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia cautelare in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale.
Commentario • 1
- 1. Quando sussiste per il Pubblico ministero l’interesse a ricorrere?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 marzo 2022
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione La posizione assunta dalla difesa Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento di un appello proposto in sede de libertate, annullava una ordinanza cautelare, limitatamente al reato di cui all'art. 353-bis cod. pen. contestato al capo 9 dell'imputazione provvisoria, e, per l'effetto, era ridotta la durata della misura interdittiva del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione da dodici a cinque mesi. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso per Cassazione la pubblica accusa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2016, n. 45459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45459 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2016 |
Testo completo
45 45 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1800/2016 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - CC - 06/10/2016 LUCIANO IMPERIALI R.G.N. 28938/2016 ANDREA PELLEGRINO - Relatore - SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano nel procedimento a carico di VI RI, n. in Romania il 10/11/1967, rappresentato e assistito dall'avv. Andrea Tomaselli, di fiducia, avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, n. 708/2016, in data 26/05/2016; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
letta la memoria presentata nell'interesse di VI RI pervenuta in data 28/09/2016; sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale dott. Giovanni Di Leo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 27 maggio 2016, il Tribunale di Milano, 1 in funzione di giudice del riesame, annullava l'ordinanza resa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano in data 11 aprile 2016 con la quale era stata applicata nei confronti di VI RI la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai capi A (art. 416, commi 1, 2, 3 e 5 cod. pen.), E (artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 55 comma 9 d.lvo n. 231/2007), con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146/2006, contestata e ritenuta dal giudice di prime cure con riferimento ad entrambe le incolpazioni, in relazione al solo capo A).
2. Avverso detta ordinanza, il Procuratore della Repubblica di Milano propone ricorso per cassazione lamentando vizio di motivazione in relazione alla ritenuta esclusione dell'aggravante de qua con riferimento al reato di cui al capo A) d'incolpazione (motivo unico). In particolare, osserva il ricorrente come le conclusioni cui giunge il Tribunale appaiono in netto contrasto con le risultanze in atti;
invero, la sussistenza dell'aggravante della transnazionalità rispetto alla contestata associazione di cui al capo A) non emerge con riferimento all'attività svolta dal CR (come parrebbe suggerire il Tribunale) né ciò in alcun modo risulta dalla richiesta di misura del pubblico ministero né dall'ordinanza del giudice per le indagini preliminari. I requisiti idonei ad integrare l'aggravante di cui all'art. 4 della I. n. 146/2006 si rinvengono invece nitidamente dalla lettura di una serie di sessioni chat intercorse con almeno due soggetti (rispettivamente identificati nell'account CU e maciupiciu186), entrambi non appartenenti al sodalizio criminale capeggiato da AH, sessioni riportate all'allegato 22B dell'annotazione della Polizia Postale di Milano del 4.5.2015. Sempre dal tenore delle conversazioni tra i due emerge come lo stesso CU agisca all'interno di un ambito organizzato e non occasionale: egli ha infatti a disposizione un "autista" che fa da corriere per trasportare in Romania le tessere SIM e Poste Pay Evolution di cui chiede l'attivazione ed un soggetto (la "mamma") che gestisce il denaro con cui pagare i servizi forniti dall'associazione di AH. Anche le modalità con cui viene commissionato l'ordine lasciano pensare che IT agisca nell'ambito di un gruppo criminale organizzato, richiedendo allo AH l'attivazione di un certo numero di carte a condizione che vada a buon fine la prova della funzionalità delle nuove schede. Tale sistema denota l'esistenza di un rapporto di tipo "commerciale" tra le parti che difficilmente un'associazione strutturata come quella oggetto del presente procedimento accetterebbe se la controparte non fosse un'altra idonea e stabile organizzazione criminale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta immeritevole di accoglimento.
2. Va preliminarmente evidenziato come, in ossequio alla prevalente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi sussistere nella fattispecie in capo al pubblico ministero un interesse concreto ed attuale alla proposizione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo della custodia in carcere, abbia escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale (Sez. 2, n. 32655 del 14/07/2015, Pmt in proc. Senatore e altri, Rv. 264526).
3. Si legge nel provvedimento impugnato: "... con riferimento al capo A), reputa il Collegio che la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 4 (ndr., I. n. 146/2006) sia dubbia in quanto le circostanze valorizzate nel corpo dell'ordinanza (ovvero i "collegamenti" tra il sodalizio di cui al capo A ed il gruppo criminale organizzato di cui faceva parte il CR nell'ambito della operazione "Porte chiuse", unitamente alle ulteriori emergenze a pag. 197 e ss. dell'occ) non possano costituire allo stato la prova indiziaria dell'apporto causale di altro gruppo criminale organizzato, distinto da quello che costituisce il sodalizio di cui al capo A), rispetto alla costituzione о al mantenimento in vita dell'associazione di cui al capo A), apporto da intendersi quale contributo del "gruppo" e non quale apporto di un singolo soggetto, in ipotesi il know how informatico del CR".
3.1. Le Sezioni Unite hanno chiarito quali siano gli elementi che caratterizzano il gruppo criminale organizzato, cui fanno riferimento gli artt. 3 e 4 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, precisando in tal senso, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) ed e) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), come gli stessi 3 debbano essere identificati: A) nella stabilità di rapporti fra gli adepti;
B) in un minimo di organizzazione, senza che peraltro sia necessaria una formale definizione di ruoli;
C) nella non occasionalità o estemporaneità dell'organizzazione; D) nella sua costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Sez. U, n. 18374 del 31/01/2013, Adami e altro, Rv. 255034). Questa Corte ha altresì evidenziato come il gruppo criminale organizzato costituisca certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifichi anche dall'associazione a delinquere di cui all'art. 416 cod. pen., la quale richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati (cfr., Sez. 5, n. 8892 del 22/12/2014, dep. 2015, Carracoi, Rv. 263420).
3.2. Invero, il riferimento al "coinvolgimento nel reato" di un gruppo criminale organizzato contenuto nell'art. 3 1. cit., e ai "reati" nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato contenuto nel successivo art. 4 I. cit., lascia intendere chiaramente che la legge prevede l'applicazione dell'aggravante de qua soltanto per le concrete attività criminali che costituiscano l'esplicazione del programma criminoso di un'associazione per delinquere o nelle quali sia in qualunque altro modo implicato un gruppo associativo. Per converso, l'aggravante in parola non potrà trovare applicazione al reato associativo per il solo fatto che la struttura criminale sia composta da membri operanti in territori di Stati diversi. Del resto, la formulazione normativa dell'aggravante, nella parte in cui evoca il contributo causale, lascia chiaramente intendere che presupposto indefettibile della sua applicazione è la mancanza di immedesimazione, richiedendo - piuttosto che associazione per delinquere e gruppo criminale organizzato si pongano come entità e realtà organizzative affatto diverse.
4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come il ricorso proposto dal pubblico ministero si basi su motivi manifestamente infondati in quanto, da un lato, attinge ad argomentazioni in fatto finalizzati ad una diversa lettura degli atti processuali e, dall'altro, invochi un'applicazione della norma incriminatrice che il tenore della stessa e l'interpretazione giurisprudenziale non consentono. Invero, nel provvedimento impugnato, il Tribunale evidenzia la mancanza di alterità о dualità tra "gruppo organizzato" ed "associazione per delinquere" non essendo emerso dalle indagini né che vi fosse la presenza di più (e diversi) gruppi organizzati dediti alla commissione dei reati-fine in relazione al reato in contestazione al capo A), né che l'associazione godesse di un appoggio "esterno" e che i reati-fine commessi al fine di favorire la vita e le sorti dell'associazione di cui al capo A) fossero stati commessi da soggetti diversi e distinti da coloro che facevano parte dell'associazione medesima, secondo i ruoli descritti nell'incolpazione provvisoria: allo stato, quindi, non si può non riconoscere la completa immedesimazione e sovrapposizione criminale tra "gruppo organizzato" ed "associazione per delinquere", incompatibile con la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4 I. n. 146/2006. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso del pubblico ministero esonera lo stesso dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di ogni altra somma attesa la qualità pubblica della parte ricorrente. Manda la Cancelleria agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Si provveda ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2016. Il Consigliere estensore Presidente Andrea Pellegrino Giovanni Diotallevi半 Flew DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 27 OTT. 2016 DICASE Cancelliere/ CANCELLIERE ว 5