Sentenza 14 novembre 2013
Massime • 1
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322 ter cod.pen., costituiscono "profitto" del reato anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e i beni in cui questo è trasformato, in quanto tali attività di impiego di trasformazione non possono impedire che venga sottoposto ad ablazione ciò che rappresenta l'obiettivo del reato posto in essere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2013, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 1736
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - N. 28317/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SI LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 28 maggio 2013 emessa dal Tribunale di Perugia;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Chiara Lazzari, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata il Tribunale di Perugia, in sede di riesame proposto da SI LO avverso il decreto di sequestro preventivo del 23 marzo 2013, emesso dal G.i.p. del Tribunale di Perugia ai sensi dell'art. 321 c.p.p., e art. 322 ter c.p., per i reati di peculato (art. 314 c.p.) e falsità materiale
(art. 476 c.p.), commessi dal SI, in concorso con altri indagati, ai danni dei fallimenti LI s.p.a. e DO Hospital s.r.l., ha confermato il provvedimento cautelare reale eseguito sui mandati fiduciari accesi presso la Selfid s.p.a. (n. 603553 e 603482) e sul capitale sociale della VA Re s.r.l., mentre ha revocato il sequestro limitatamente al capitale sociale della Issopo s.r.l. in relazione all'immobile sito in Fregene, capitale posseduto dalla stessa VA Re al 100%; per quanto riguarda il mandato fiduciario n. 603553 ha ritenuto la carenza di interesse all'impugnazione in quanto il sequestro per tali somme non risultava eseguito.
Dall'ordinanza si apprende che la vicenda riguarda una indagine avente originariamente ad oggetto i fallimenti delle società LI s.r.l. e DO Hospital s.r.l., procedure pendenti presso il Tribunale di Roma, nei confronti di una serie di indagati accusati di avere sottratto ingenti somme all'attivo fallimentare attraverso un complesso sistema di insinuazione al passivo di crediti inesistenti, supportati da documentazione falsa, cui seguiva una opposizione "simulata" da parte del curatore e la conseguente instaurazione di una fase contenziosa che, grazie alla volutamente inadeguata difesa da parte dei legali nominati dal giudice delegato, nonché alle consulenza tecniche redatte da professionisti compiacenti, si concludevano in senso favorevole all'ammissione e alla liquidazione dei crediti in favore dei soggetti muniti di false procure notarili all'incasso.
In particolare, al SI sono stati contestati, oltre ai reati di falso materiale, per la formazione di quattro procure notarili falsificate (capi C e D), tre diversi episodi di peculato in concorso con altri soggetti, i primi due (capi A e E) riguardanti il fallimento LI con conseguente appropriazione, tramite il sistema delle false insinuazioni al passivo, in un caso di Euro 893.279,95 e nell'altro di Euro 2.066.304,73, il terzo ai danni del fallimento DO Hospital con conseguente appropriazione di Euro 770.000, denaro di cui aveva la disponibilità in qualità di curatore fallimentare delle procedure.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus in relazione ai contestati reati di peculato.
Per quanto attiene al nesso pertinenziale i giudici del riesame hanno ritenuto che solo per l'immobile sito in Fregene, di proprietà della società Immobiliare Issopo a r.l. è possibile escludere che sia stato acquistato con denaro proveniente dalle condotte delittuose contestate al SI;
per gli altri beni, in particolare per l'immobile sito in Madonna di Campiglio e per quello sito in Miami Beach posseduto dalla ET LCC, le cui azioni sono al 100% della VA Re s.r.l., il Tribunale li ha ritenuti acquistati con il denaro provento dei reati di peculato attribuiti all'indagato, confermando le considerazioni svolte dal G.i.p. che ha evidenziato "la sintomaticità della costituzione di una provvista in epoca successiva alla realizzazione dei reati e della natura fiduciaria dei rapporti ai quali le risorse economiche sono state intestate" - per l'altro immobile sito in Miami Beach della 345 Ocean Drive LCC, lo stesso SI ha ammesso di averlo acquistato con i proventi delittuosi -. Nell'ordinanza si è messo in rilievo che l'indagato ha anche ammesso di essersi appropriato di oltre un milione di Euro, somma che risulta compatibile con gli investimenti presi in considerazione dal sequestro.
2. SI LO ha proposto personalmente ricorso per cassazione per i motivi di seguito riassunti.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza dell'art. 321 c.p.p., e la mancanza di motivazione: in sostanza mancherebbe ogni accertamento sia sulla sussistenza del nesso di pertinenzialità tra reato contestato e cose oggetto di sequestro, sia sul pericolo di aggravamento delle conseguenze dei reati, entrambi presupposti del sequestro preventivo. Il Tribunale non avrebbe assolto minimamente al suo obbligo di motivazione, avendo ignorato le argomentazioni difensive basate sulla documentazione allegata, senza spiegare le ragioni per cui ha ritenuto tale documentazione non convincente. Le considerazioni contenute nell'ordinanza impugnata appaiono, in alcuni casi, inconferenti, come quelle relative alla disponibilità del SI di altri beni all'estero, in altri casi frutto di mere congetture, come la spiegazione che viene fornita sull'acquisto dell'immobile di Madonna di Campiglio.
In particolare, il ricorrente assume che è del tutto assente la valutazione sul pericolo di aggravamento ovvero di agevolazione dei reati;
invece, riguardo al presupposto della relazione pertinenziale contesta la giustificazione contenuta nel provvedimento del G.i.p. di Perugia, secondo cui i mandati fiduciari sarebbero stati accesi in epoca successiva alla commissione dei reati, negli anni 2010-2011. A questo proposito evidenzia che il riferimento all'epoca dell'assunzione dei mandati è argomento irrilevante, dal momento che la distanza temporale dal reato è talmente ampia da escludere qualsiasi valenza indiziaria a tale circostanza, tenuto conto che nulla viene detto sulle presunte modalità intermedie di reimpiego;
alla stessa conclusione si perviene avendo come riferimento gli importi dei mandati fiduciari, che non coincidono affatto con i profitti illeciti derivanti dai reati;
ne' si rileva una sproporzione tra le disponibilità sequestrate e le attività lecite svolte. Il ricorrente passa poi a dimostrare la totale estraneità dei beni in sequestro rispetto alle ipotesi di reato contestategli. Il mandato fiduciario n. 603553 con Selfid s.p.a. sarebbe frutto di una successione ereditaria, come risulta dalla ricostruzione bancaria che è stata allegata ai motivi di ricorso al Tribunale del riesame, da cui si evince pure che la società VA Re s.r.l. è posseduta integralmente dallo stesso SI e che non esistono altre somme, titoli o beni ricollegabili ai due mandati fiduciari oggetto del sequestro.
Per quanto concerne i beni che compongono il patrimonio della VA Re s.r.l., il ricorrente ribadisce che solo le azioni della società di diritto americano "345 Ocean Drive" possono essere considerate riconducibili ai proventi dei reati addebitatigli, come già dichiarato nell'interrogatorio del 26 febbraio 2013. Peraltro, si assume che il sequestro sugli altri beni della società risulta del tutto sproporzionato in quanto si riferisce a valori pari al doppio delle somme concretamente sottratte attraverso la commissione dei reati.
Riguardo al mandato fiduciario n. 603482 si osserva che la somma di Euro 741.000 non può considerarsi un'attività, ma una passività della società Re VA.
2.2. Con il secondo motivo deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, censurando l'ordinanza del Tribunale per avere rilevato una inesistente carenza di interesse rispetto al sequestro del mandato n. 603593, su un presupposto erroneo, quello cioè del mancato sequestro. Peraltro, si sottolinea nel ricorso che senza la disponibilità del mandato gli è preclusa la possibilità di disporre dei fondi.
In conclusione, si chiede l'annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio con la restituzione di quanto in sequestro ovvero, in subordine, la riduzione del sequestro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo, si premette che le censure dedotte non contestano la sussistenza del fumus commisis delicti, ma si limitano a censurare la mancata motivazione sul pericolo di reiterazione e sull'aggravamento delle conseguenze dei reati, nonché sul nesso pertinenziale.
Per quanto riguarda i pretesi vizi di motivazione deve rilevarsi che ai sensi dell'art. 325 c.p., contro le ordinanze emesse dal tribunale del riesame il ricorso per cassazione è limitato a far valere le sole violazioni di legge, non anche il difetto di motivazione, salvo il caso in cui la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente.
Sulle contestazioni attinenti l'aggravamento delle conseguenze del reato ovvero l'agevolazione della commissione di altri reati, si osserva che il sequestro in questione è stato disposto in funzione della confisca ex art. 322 ter c.p., quindi non ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 1, bensì a norma del comma 2 bis, del medesimo articolo - che si riferisce espressamente ai reati di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale -, con la conseguenza che la verifica dei presupposti per la misura cautelare doveva riguardare, oltre la sussistenza del fumus, la sola confiscabilità dei beni, senza alcuna necessità di accertare il pericolo di reiterazione ovvero di aggravamento delle conseguenze del reato.
3.2. Restano, pertanto, da esaminare le sole critiche riguardanti la asserita mancanza del nesso pertinenziale tra beni sequestrati e reati contestati nonché la affermata estraneità dei beni in sequestro rispetto alle contestazioni.
Su tali aspetti l'ordinanza impugnata non merita alcuna censura. Nessun problema si pone rispetto alle azioni della società "345 Ocean Drive", dal momento che lo stesso ricorrente ha ammesso che si tratta di proventi riconducibili ai reati addebitatigli. Per quanto riguarda gli altri beni in sequestro il Tribunale di Perugia ha correttamente applicato la disciplina in materia di nesso di pertinenzialità, chiarendo che sia l'immobile di Madonna di Campiglio, sia quello sito in Miami Beach posseduto dalla società ET LCC sono stati acquistati in epoca successiva alla commissione dei reati contestati, entrambi con assegni emessi da ET CE, madre della ex compagna del SI, nonché dalla società VA Re, evidenziando la compatibilità di tali investimenti con le somme che, per ammissione dello stesso indagato, costituivano provento dei reati, per un ammontare di oltre un milione di Euro. La tesi contenuta nel provvedimento impugnato è che la provvista per gli acquisti effettuati dalla ET sia stata fornita dallo stesso SI che, tramite la VA Re, possedeva il 100% delle azioni della società ET LCC. In altri termini, sulla base della costituzione di una provvista economica in epoca successiva alla realizzazione dei reati e della natura fiduciaria dei rapporti ai quali tali risorse sono state destinate, i giudici hanno ritenuto che il SI abbia investito parte dei proventi diretti dell'attività illecita posta in essere nell'ambito delle procedure fallimentari LI e DO AL nei rapporti gestiti attraverso i mandati fiduciari in questione.
D'altra parte, nella nozione di profitto del reato vanno ricompresi anche gli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa, in quanto simili trasformazioni o impieghi non possono impedire che venga sottratto ciò che rappresenta l'obiettivo stesso del reato posto in essere. Questa Corte, ha avuto modo di ribadire che la trasformazione del denaro, quale profitto del reato, in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è di ostacolo al sequestro preventivo, che può riguardare anche il bene di investimento oggetto di acquisto: in particolare, proprio con riferimento al sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter c.p., si è affermato che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di danaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez. un., 25 ottobre 2007, n. 10280, Miragliotta;
Sez. II, 6 novembre 2008, n. 45389, Perino).
3.3. Del tutto generica è, infine, la critica sulla pretesa sproporzione del sequestro rispetto ai proventi ricavati.
3.4. In conclusione, deve ritenersi che del tutto correttamente il Tribunale abbia confermato il sequestro in relazione ai mandati fiduciari n. 603553 e 603482 accessi presso Selfid s.p.a. e sul capitale sociale della VA Re (ad eccezione delle quote della società Issopo s.r.l. che possiede l'immobile sito in Fregene, il cui sequestro è stato revocato).
3.5. Infondato è anche il secondo motivo, in quanto dall'ordinanza impugnata risulta che il sequestro relativo al mandato n. 603593 non è stato eseguito.
4. Dalla infondatezza dei motivi proposti deriva il rigetto del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2014