Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2013, n. 28352
CASS
Sentenza 21 maggio 2013

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Massime1

Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000) sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione (ovvero quando la stessa non sia mai stata posta in essere nella realtà), sia in quella di inesistenza relativa (ovvero quando l'operazione vi è stata, ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura) sia, infine, nel caso di sovrafatturazione "qualitativa" (ovvero quando la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti), in quanto oggetto della repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale. (Fattispecie relativa ad utilizzazione di fatture relative al trasporto di rifiuti per un quantitativo superiore a quello effettivo).

Commentario1

  • 1La sovrafatturazione è sempre penalmente rilevante
    Dott. Giuseppe Di Franco · https://www.fiscoetasse.com/ · 2 marzo 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2013, n. 28352
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28352
Data del deposito : 21 maggio 2013

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