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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/11/2025, n. 1995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1995 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 10 settembre 2024 - R.G.
n. 1319/24,
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...]in Corso della Repubblica 44 (C.F.
, rappresentato e difeso dall' Avv. Ambrosio C.F._1
AR (C.F. ) procuratore difensore e C.F._2 domiciliatario in Milano, Foro Buonaparte n. 59
Appellante
CONTRO in persona del Controparte_1 nonché Controparte_2 procuratore speciale, dott. con sede legale in Roma, Controparte_3
Via Giuseppe Grezar n. 14, Codice fiscale e Partita Iva n. P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura unita al presente atto, dall'Avv.
BE ON, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Crema, via Crispi n. 5
Appellato
E, CONTRO
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2 Appellato-contumace
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 681/2024, depositata in data
08/07/2024, Tribunale di Forlì.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'illustrissima Corte di Appello di Bologna in accoglimento del presente atto di appello in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. __681/2024/__ emessa dal Tribunale di Forlì,
Sezione Civile Unica, Giudice Dott./Chiarini, nell'ambito del giudizio
N.R.G. __327/2023__, depositata in cancelleria in data 08/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “__” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata:
“In via principale nel merito: rigettare l'atto di appello promosso dal sig.
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. Pt_1
681/2014 emessa il 08.07.2024 dal Tribunale di Forlì.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03/02/2023,
citava in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Forlì e Controparte_5
per sentire dichiarare l'invalidità della Controparte_4 cartella esattoriale n. 04520080001050503000 nonché l'avvenuta prescrizione del credito di € 27.286,85 vantato dall'ente.
pag. 2/9 L'attore, a sostegno della propria pretesa, rappresentava di essersi recato nel 2022 presso una sede dell' al fine di controllare Controparte_5 la propria posizione debitoria e di essersi avveduto, in tale occasione, della perdurante iscrizione a ruolo di spese processuali, a suo carico, derivanti da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata nei suoi confronti il 07/01/2006. Evidenziava, pertanto, che, essendo la notifica dell'estratto di ruolo avvenuta il 10/04/2008 e potendo assumere tale data quale dies a quo, il termine ordinario decennale di prescrizione dovesse ritenersi ormai decorso.
Si costituiva in giudizio Controparte_5 eccependo, in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea in quanto l'estratto di ruolo impugnato dal doveva Parte_1 ritenersi un atto non più autonomamente impugnabile, in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 ed, in particolare, con la previsione di un nuovo comma 4 bis all'art. 12 D.P.R. 602/73; nel merito, peraltro, rilevava che il decorso del termine di prescrizione doveva ritenersi interrotto dalla notifica – effettuata in data 27/10/2017
– di un atto di intimazione di pagamento n. 04520179001640351000 per le medesime somme di cui all'estratto di ruolo notificato nel 2008.
Aggiungeva, infine, che dell'interruzione della prescrizione Pt_1 era venuto a conoscenza anche per il tramite di mail inoltrata
[...] dall'ente il 29/03/2021.
A fronte del rilievo, parte attrice subito eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto di intimazione poiché - nella relata prodotta in giudizio da - il notificatore aveva Controparte_1 dato atto di aver rinvenuto al civico n. 44 di Corso della Repubblica in
Forlì - luogo di abitazione del “un negozio Parte_1 sconosciuto”: dichiarazione che, quindi, sarebbe stata idonea, a suo dire, ad inficiare la validità dell'atto interruttivo. Parte attrice allegava, a tal scopo, documentazione fotografica attestante civico e citofoni della sua pag. 3/9 dimora, richiedendo altresì la prova per testi, poi rigettata dal giudice di prime cure in quanto ritenuta superflua.
Il Tribunale di Forlì definiva il giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e dando atto che la prescrizione era da intendersi decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., che la notifica dell'intimazione di pagamento doveva considerarsi regolarmente avvenuta nella forma prevista per gli irreperibili, oltre che idonea ad interrompere la prescrizione;
rigettava quindi tutte le domande attoree con condanna alle spese di lite precisando peraltro che “in assenza di querela di falso in ordine all'attestazione che al n. 44 vi fosse un negozio e che l'opponente fosse irreperibile, le dichiarazioni del notificatore non possono essere messe in discussione”.
2. Avverso tale decisione, con atto di citazione del 10/09/2024, proponeva appello, con un unico motivo, Parte_1
lamentando l'erroneità della decisione del Tribunale di
[...] ritenere valida la notifica dell'intimazione di pagamento n.
04520179001640351000 ed insistendo per l'avvenuta prescrizione decennale del credito di cui alla cartella esattoriale n.
04520080001052503000. Osservava, in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare necessaria la proposizione della querela di falso e ribadiva, infine, che provando l'irregolarità della notifica verrebbe superata l'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado dalla controparte.
Si costituiva reiterando, in Controparte_1 primo luogo, l'eccezione di inammissibilità delle domande avversarie sul rilievo della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12
D.P.R. 602/73 così come modificato dal D.L. 146/2021, convertito in L.
215/2021 e ribadendo l'infondatezza dell'appello, attesa la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento. Chiedeva, per tali motivi, la conferma della sentenza impugnata.
pag. 4/9 Ritualmente citato, il rimaneva Controparte_4 contumace.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 23/09/2025.
Motivi della decisione
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_4
Sul rilievo di inammissibilità della domanda per non impugnabilità dell'estratto di ruolo, sollevato da Controparte_5
, giova osservare quanto segue.
[...]
Per “estratto di ruolo” deve intendersi un “elaborato informatico formato dall'esattore … sostanzialmente contenente gli elementi della cartella ”
(in tal senso, Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) e formato dall'ente a richiesta dello stesso debitore, per cui il legislatore, con il
D.L. 146/2021 convertito dalla Legge 215/2021, ha sancito la non autonoma impugnabilità. Il nuovo comma 4 -bis, art. 12 D.P.R. 602/1973 recita, difatti, testualmente che: “ l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio […]. La disposizione mira chiaramente a limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente nelle sole ipotesi tassative elencate dalla norma nelle quali il contribuente può effettivamente agire avverso il ruolo, attesa la sussistenza di un interesse ad agire. Si tratta, nel dettaglio, di specifiche ipotesi (peraltro ulteriormente estese ad opera del D.lgs. 110/2024) quali il pregiudizio derivante dal non poter partecipare ad una procedura di appalto pubblico, non poter incassare somme dovute da una pubblica amministrazione ovvero perdere un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ebbene, va dato atto che la nuova norma si pone nel solco di un principio già in precedenza consolidato nella giurisprudenza di legittimità allorché molte pronunce avevano rilevato che pag. 5/9 “mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che non è mai venuta ad esistenza” (Cass.
22184/2017 e Cass. 13755/2019).
Tanto acclarato, nel caso di specie il giudizio di primo grado veniva instaurato dal mediante l'impugnazione del solo Parte_1 estratto di ruolo in quanto unico “atto”, a suo dire, conosciuto in virtù della notifica del 10/04/2008: situazione, sin qui, astrattamente riconducibile al perimetro applicativo comma 4 bis sopracitato (e a cui sarebbe dovuta seguire una pronuncia di inammissibilità). Tuttavia, poiché successivamente all'introduzione del giudizio emergeva l'esistenza di un atto di intimazione di pagamento notificato nelle forme degli irreperibili (rispetto al quale prontamente Parte_1 eccepiva l'invalidità), il giudizio di primo grado veniva definito con una pronuncia sul merito avente ad oggetto la validità della notificazione.
Orbene, si osserva che, nel caso di specie, essendovi stata un'iniziativa successiva alla notifica dell'estratto di ruolo ovvero un avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione (concretizzatosi nella notifica dell'intimazione di pagamento peraltro contestata nel corso del giudizio di primo grado da parte del si versa al di fuori Parte_1 dell'ipotesi contemplata dalla norma sopracitata (comma 4 bis) e si impone una pronuncia sul merito. Pare deporre in questo senso la giurisprudenza legittimità formatasi dopo l'introduzione del comma 4 bis, art. 12 D.P.R. n. 602/1973 laddove chiarisce che « Nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo l'interesse ad agire è rinvenibile solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso” (Cassazione n. 29552/2023).
Tanto chiarito sul rilievo di inammissibilità, nel merito la doglianza è infondata;
lamenta anzitutto l'odierno appellante che la notifica dell'intimazione di pagamento sia invalida in quanto inficiata ab origine dall'attestazione contenuta nella relata (ove è riportato che al civico n.
pag. 6/9 44 di Corso della Repubblica in Forlì era situato un “negozio sconosciuto”).
Sul punto, preme evidenziare che i presupposti della notificazione ex art. 143 c.p.c. sono rappresentati dal dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e dalla circostanza che tale condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 24107 del 2016, Cass. n. 8638 del 2017).
Con riferimento a tale ultimo requisito (c.d. oggettivo) peraltro, vale il principio espresso nell'ambito di un indirizzo giurisprudenziale al quale si intende dar continuità (Cass. 32444/2021) per cui: “ l'omessa indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, dei motivi della mancata consegna e delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, ai fini delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., non è prevista tra le cause di nullità della notificazione contenute nell'elencazione dell'art. 160
c.p.c.”. Pertanto, già sotto questo profilo, non vi sarebbero elementi per escludere l'avvenuto perfezionamento della notifica.
Muovendo, poi, da un consolidato indirizzo ermeneutico per cui “la relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione” (Cass., Sez. 1, n.
20971/2012,) e considerato che - nel tentativo di fare chiarezza circa il discrimine tra elementi negativi ed elementi positivi del contenuto della relata – è stato puntualizzato che possano essere qualificati come
“elementi negativi”, non assistiti da pubblica fede, attestazioni del tipo
«vane le ricerche esperite sul posto » (Cass. n. 19012 del 2017), emerge con chiarezza la diversità dell'attestazione che qui rileva ( “c'è un negozio sconosciuto”). pag. 7/9 Pertanto, poiché la relata non contiene alcun riferimento dal quale sia desumibile un dubbio – sorto in capo al notificante – sulla non correttezza del civico e tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale per cui fuoriesce dal perimetro della querela di falso solo ciò che non risulti direttamente frutto della diretta percezione del notificante (Cass.
25860/2008 e Cass. 14454/2020), la dichiarazione contenuta nella relata in oggetto - ovvero che al numero 44 di Corso della Repubblica sia situato un negozio sconosciuto - deve ritenersi assistita da pubblica fede ed, in quanto tale, controvertibile unicamente mediante querela di falso.
Può dirsi quindi priva di censure, per i motivi suesposti, la conclusione cui è addivenuto il giudice di prime cure e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va confermata.
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4.- Le spese di grado seguono la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia,
a parametri medi in 5.809 euro (1.134 euro per la fase di studio, 921 euro per la fase introduttiva, 1.843 euro per la fase istruttoria, 1.911 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_4 pag. 8/9 -rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in euro 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Bologna, lì 21 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati: dott. Giuseppe de Rosa Presidente rel. dott.ssa Antonella Allegra Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 10 settembre 2024 - R.G.
n. 1319/24,
TRA
, nato a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...]in Corso della Repubblica 44 (C.F.
, rappresentato e difeso dall' Avv. Ambrosio C.F._1
AR (C.F. ) procuratore difensore e C.F._2 domiciliatario in Milano, Foro Buonaparte n. 59
Appellante
CONTRO in persona del Controparte_1 nonché Controparte_2 procuratore speciale, dott. con sede legale in Roma, Controparte_3
Via Giuseppe Grezar n. 14, Codice fiscale e Partita Iva n. P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura unita al presente atto, dall'Avv.
BE ON, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in Crema, via Crispi n. 5
Appellato
E, CONTRO
(C.F. ) Controparte_4 P.IVA_2 Appellato-contumace
Oggetto: impugnazione della sentenza n. 681/2024, depositata in data
08/07/2024, Tribunale di Forlì.
Conclusioni parte appellante
“Voglia l'illustrissima Corte di Appello di Bologna in accoglimento del presente atto di appello in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. __681/2024/__ emessa dal Tribunale di Forlì,
Sezione Civile Unica, Giudice Dott./Chiarini, nell'ambito del giudizio
N.R.G. __327/2023__, depositata in cancelleria in data 08/07/2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “__” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni parte appellata:
“In via principale nel merito: rigettare l'atto di appello promosso dal sig.
e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. Pt_1
681/2014 emessa il 08.07.2024 dal Tribunale di Forlì.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 03/02/2023,
citava in giudizio dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Forlì e Controparte_5
per sentire dichiarare l'invalidità della Controparte_4 cartella esattoriale n. 04520080001050503000 nonché l'avvenuta prescrizione del credito di € 27.286,85 vantato dall'ente.
pag. 2/9 L'attore, a sostegno della propria pretesa, rappresentava di essersi recato nel 2022 presso una sede dell' al fine di controllare Controparte_5 la propria posizione debitoria e di essersi avveduto, in tale occasione, della perdurante iscrizione a ruolo di spese processuali, a suo carico, derivanti da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciata nei suoi confronti il 07/01/2006. Evidenziava, pertanto, che, essendo la notifica dell'estratto di ruolo avvenuta il 10/04/2008 e potendo assumere tale data quale dies a quo, il termine ordinario decennale di prescrizione dovesse ritenersi ormai decorso.
Si costituiva in giudizio Controparte_5 eccependo, in via preliminare l'inammissibilità della domanda attorea in quanto l'estratto di ruolo impugnato dal doveva Parte_1 ritenersi un atto non più autonomamente impugnabile, in seguito alle modifiche introdotte dal D.L. 146/2021 ed, in particolare, con la previsione di un nuovo comma 4 bis all'art. 12 D.P.R. 602/73; nel merito, peraltro, rilevava che il decorso del termine di prescrizione doveva ritenersi interrotto dalla notifica – effettuata in data 27/10/2017
– di un atto di intimazione di pagamento n. 04520179001640351000 per le medesime somme di cui all'estratto di ruolo notificato nel 2008.
Aggiungeva, infine, che dell'interruzione della prescrizione Pt_1 era venuto a conoscenza anche per il tramite di mail inoltrata
[...] dall'ente il 29/03/2021.
A fronte del rilievo, parte attrice subito eccepiva l'irregolarità della notifica dell'atto di intimazione poiché - nella relata prodotta in giudizio da - il notificatore aveva Controparte_1 dato atto di aver rinvenuto al civico n. 44 di Corso della Repubblica in
Forlì - luogo di abitazione del “un negozio Parte_1 sconosciuto”: dichiarazione che, quindi, sarebbe stata idonea, a suo dire, ad inficiare la validità dell'atto interruttivo. Parte attrice allegava, a tal scopo, documentazione fotografica attestante civico e citofoni della sua pag. 3/9 dimora, richiedendo altresì la prova per testi, poi rigettata dal giudice di prime cure in quanto ritenuta superflua.
Il Tribunale di Forlì definiva il giudizio ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. e dando atto che la prescrizione era da intendersi decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., che la notifica dell'intimazione di pagamento doveva considerarsi regolarmente avvenuta nella forma prevista per gli irreperibili, oltre che idonea ad interrompere la prescrizione;
rigettava quindi tutte le domande attoree con condanna alle spese di lite precisando peraltro che “in assenza di querela di falso in ordine all'attestazione che al n. 44 vi fosse un negozio e che l'opponente fosse irreperibile, le dichiarazioni del notificatore non possono essere messe in discussione”.
2. Avverso tale decisione, con atto di citazione del 10/09/2024, proponeva appello, con un unico motivo, Parte_1
lamentando l'erroneità della decisione del Tribunale di
[...] ritenere valida la notifica dell'intimazione di pagamento n.
04520179001640351000 ed insistendo per l'avvenuta prescrizione decennale del credito di cui alla cartella esattoriale n.
04520080001052503000. Osservava, in particolare, che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel considerare necessaria la proposizione della querela di falso e ribadiva, infine, che provando l'irregolarità della notifica verrebbe superata l'eccezione di inammissibilità sollevata in primo grado dalla controparte.
Si costituiva reiterando, in Controparte_1 primo luogo, l'eccezione di inammissibilità delle domande avversarie sul rilievo della non impugnabilità dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12
D.P.R. 602/73 così come modificato dal D.L. 146/2021, convertito in L.
215/2021 e ribadendo l'infondatezza dell'appello, attesa la regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento. Chiedeva, per tali motivi, la conferma della sentenza impugnata.
pag. 4/9 Ritualmente citato, il rimaneva Controparte_4 contumace.
La causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 23/09/2025.
Motivi della decisione
3. In via preliminare, va dichiarata la contumacia del
[...]
. Controparte_4
Sul rilievo di inammissibilità della domanda per non impugnabilità dell'estratto di ruolo, sollevato da Controparte_5
, giova osservare quanto segue.
[...]
Per “estratto di ruolo” deve intendersi un “elaborato informatico formato dall'esattore … sostanzialmente contenente gli elementi della cartella ”
(in tal senso, Consiglio di Stato, IV, n. 4209 del 2014) e formato dall'ente a richiesta dello stesso debitore, per cui il legislatore, con il
D.L. 146/2021 convertito dalla Legge 215/2021, ha sancito la non autonoma impugnabilità. Il nuovo comma 4 -bis, art. 12 D.P.R. 602/1973 recita, difatti, testualmente che: “ l'estratto di ruolo non è impugnabile.
Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio […]. La disposizione mira chiaramente a limitare la tutela giurisdizionale anticipata del contribuente nelle sole ipotesi tassative elencate dalla norma nelle quali il contribuente può effettivamente agire avverso il ruolo, attesa la sussistenza di un interesse ad agire. Si tratta, nel dettaglio, di specifiche ipotesi (peraltro ulteriormente estese ad opera del D.lgs. 110/2024) quali il pregiudizio derivante dal non poter partecipare ad una procedura di appalto pubblico, non poter incassare somme dovute da una pubblica amministrazione ovvero perdere un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione. Ebbene, va dato atto che la nuova norma si pone nel solco di un principio già in precedenza consolidato nella giurisprudenza di legittimità allorché molte pronunce avevano rilevato che pag. 5/9 “mancherebbe un interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. ad impugnare una imposizione che non è mai venuta ad esistenza” (Cass.
22184/2017 e Cass. 13755/2019).
Tanto acclarato, nel caso di specie il giudizio di primo grado veniva instaurato dal mediante l'impugnazione del solo Parte_1 estratto di ruolo in quanto unico “atto”, a suo dire, conosciuto in virtù della notifica del 10/04/2008: situazione, sin qui, astrattamente riconducibile al perimetro applicativo comma 4 bis sopracitato (e a cui sarebbe dovuta seguire una pronuncia di inammissibilità). Tuttavia, poiché successivamente all'introduzione del giudizio emergeva l'esistenza di un atto di intimazione di pagamento notificato nelle forme degli irreperibili (rispetto al quale prontamente Parte_1 eccepiva l'invalidità), il giudizio di primo grado veniva definito con una pronuncia sul merito avente ad oggetto la validità della notificazione.
Orbene, si osserva che, nel caso di specie, essendovi stata un'iniziativa successiva alla notifica dell'estratto di ruolo ovvero un avanzamento del procedimento di imposizione e riscossione (concretizzatosi nella notifica dell'intimazione di pagamento peraltro contestata nel corso del giudizio di primo grado da parte del si versa al di fuori Parte_1 dell'ipotesi contemplata dalla norma sopracitata (comma 4 bis) e si impone una pronuncia sul merito. Pare deporre in questo senso la giurisprudenza legittimità formatasi dopo l'introduzione del comma 4 bis, art. 12 D.P.R. n. 602/1973 laddove chiarisce che « Nel caso di impugnazione dell'estratto di ruolo l'interesse ad agire è rinvenibile solo se vi sia un pregiudizio, come una notifica di una intimazione ad agire oppure un pignoramento in corso” (Cassazione n. 29552/2023).
Tanto chiarito sul rilievo di inammissibilità, nel merito la doglianza è infondata;
lamenta anzitutto l'odierno appellante che la notifica dell'intimazione di pagamento sia invalida in quanto inficiata ab origine dall'attestazione contenuta nella relata (ove è riportato che al civico n.
pag. 6/9 44 di Corso della Repubblica in Forlì era situato un “negozio sconosciuto”).
Sul punto, preme evidenziare che i presupposti della notificazione ex art. 143 c.p.c. sono rappresentati dal dato soggettivo dell'ignoranza circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto e dalla circostanza che tale condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l'ordinaria diligenza (Cass. n. 24107 del 2016, Cass. n. 8638 del 2017).
Con riferimento a tale ultimo requisito (c.d. oggettivo) peraltro, vale il principio espresso nell'ambito di un indirizzo giurisprudenziale al quale si intende dar continuità (Cass. 32444/2021) per cui: “ l'omessa indicazione, nella relata di notifica, delle ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, dei motivi della mancata consegna e delle notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario, ai fini delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 143 c.p.c., non è prevista tra le cause di nullità della notificazione contenute nell'elencazione dell'art. 160
c.p.c.”. Pertanto, già sotto questo profilo, non vi sarebbero elementi per escludere l'avvenuto perfezionamento della notifica.
Muovendo, poi, da un consolidato indirizzo ermeneutico per cui “la relata di notifica fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione” (Cass., Sez. 1, n.
20971/2012,) e considerato che - nel tentativo di fare chiarezza circa il discrimine tra elementi negativi ed elementi positivi del contenuto della relata – è stato puntualizzato che possano essere qualificati come
“elementi negativi”, non assistiti da pubblica fede, attestazioni del tipo
«vane le ricerche esperite sul posto » (Cass. n. 19012 del 2017), emerge con chiarezza la diversità dell'attestazione che qui rileva ( “c'è un negozio sconosciuto”). pag. 7/9 Pertanto, poiché la relata non contiene alcun riferimento dal quale sia desumibile un dubbio – sorto in capo al notificante – sulla non correttezza del civico e tenuto conto dell'indirizzo giurisprudenziale per cui fuoriesce dal perimetro della querela di falso solo ciò che non risulti direttamente frutto della diretta percezione del notificante (Cass.
25860/2008 e Cass. 14454/2020), la dichiarazione contenuta nella relata in oggetto - ovvero che al numero 44 di Corso della Repubblica sia situato un negozio sconosciuto - deve ritenersi assistita da pubblica fede ed, in quanto tale, controvertibile unicamente mediante querela di falso.
Può dirsi quindi priva di censure, per i motivi suesposti, la conclusione cui è addivenuto il giudice di prime cure e, per l'effetto, la sentenza di primo grado va confermata.
Tutto ciò premesso, l'appello va rigettato e la sentenza di primo grado confermata.
4.- Le spese di grado seguono la soccombenza.
Il compenso di avvocato va liquidato ai sensi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 avuto riguardo al valore della controversia,
a parametri medi in 5.809 euro (1.134 euro per la fase di studio, 921 euro per la fase introduttiva, 1.843 euro per la fase istruttoria, 1.911 euro per la fase decisionale)
All'appellato spetta altresì il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto previsto per l'appello a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto
p.q.m.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:
-dichiara la contumacia del;
Controparte_4 pag. 8/9 -rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado liquidate in euro 5.809,00 per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia)
Bologna, lì 21 novembre 2025
Il Presidente estensore dott. Giuseppe de Rosa
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