Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 22 giugno 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 29 novembre 2007 |
Commentari • 125
- 1. La Corte costituzionale nell'esperienza di un avvocatohttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Sulle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'uso diGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Pubblichiamo una recente ed importante sentenza della Corte costituzionale in tema di utilizzazione delle intercettazioni a carattere «casuale» od «occasionale» effettuate nei confronti di un membro del Parlamento. Com'è noto, l'art. 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, disciplina appunto la materia della captazioni involontarie che riguardino un deputato o un senatore[1]. Nell'impianto originario, la norma distingueva tra risultanze irrilevanti e rilevanti, prescrivendo l'immediata distruzione delle prime ed ammettendo, per le seconde, la possibilità di una richiesta «postuma» di autorizzazione, da sottoporre alla Camera di appartenenza del parlamentare. Nel caso di rigetto della …
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- 4. Diffamazione e insindacabilità parlamentare: un'interessanteAntonio Gullo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Il caso oggetto della sentenza qui pubblicata trae origine da una serie di interventi sulla stampa di un parlamentare – l'on. Furio Colombo – relativamente al progetto, presentato da due società facenti capo ad un imprenditore, di realizzazione nel territorio del Comune di Capalbio di un impianto a biogas per la produzione di energia elettrica e all'istanza, presentata presso l'amministrazione provinciale competente, volta ad ottenere la relativa autorizzazione. A seguito dell'iniziativa si avvia una campagna di opposizione da parte di un comitato di cittadini delle aree interessate, iniziativa cui dà il suo apporto l'On. Colombo prima con due articoli pubblicati su La Nazione …
Leggi di più… - 5. CAPO I - DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENAWebit.It · https://www.filodiritto.com/
Giurisprudenza • 231
- 1. Corte Cost., sentenza 23/02/2026, n. 19Provvedimento: SENTENZA N. 19 ANNO 2026 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: GI AMOROSO; Giudici : CO VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, LO CE, AN VA, RI RI AN IO, IP AT IF, MA D'RT, GI ZZ, AN RR RA, SI IA, RI ND ANDULLI, OB OL SI, CO AV MARINI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 7 maggio 2024, promosso dal Tribunale ordinario di Potenza, sezione penale, con ricorso notificato il 13 agosto 2025, depositato in cancelleria il successivo 14 agosto 2025, iscritto al n. 2 del registro …Leggi di più...
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- 2. Corte Cost., sentenza 10/06/2024, n. 104Provvedimento: SENTENZA N. 104 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, NN AMOROSO, SC VI, LU NT, AN TI, GE BU, MA TA, RI IA AN GI, FI PATRONI GRIFFI, CO D'RT, NN LA, LA AR ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 18 gennaio 2023, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV- ter , n. 11-A) di ritenere insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni di CA AN, …Leggi di più...
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- 5. Corte Cost., sentenza 05/12/2024, n. 193Provvedimento: SENTENZA N. 193 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Giulio PROSPERETTI, GI AMOROSO, FR NÒ, UC ON, AN TT, AN SC, NU RR, MA RO AN IO, PP NI GRIFFI, CO D'RT, GI LL, AN IA ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione del Senato della Repubblica del 16 febbraio 2022, che, approvando la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (doc. IV- quater , n. 3), ha ritenuto insindacabili, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, le …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. 1. Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall' articolo 90 della Costituzione , il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall' articolo 96 della Costituzione , il Presidente della Corte costituzionale. ((1)) 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono sospesi, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 e salvo quanto previsto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione , i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado, per qualsiasi reato anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime. ((1)) 3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano le disposizioni dell' articolo 159 del codice penale . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-20 gennaio 2004, n. 24 (in G.U. 1a s.s. 24/1/2004 ediz.str.) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
- Art. 2. 1. Al comma 3 dell'articolo 343 del codice di procedura penale , il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346".
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell' art. 343 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 343 (Autorizzazione a procedere). - 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere fa richiesta a norma dell'art. 344.
2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, e' fatto divieto di dispone il fermo o misure cautelari personali nei confronti della persona rispetto alla quale e' prevista l'autorizzazione medesima nonche' di sottoporla a perquisizione personale o domiciliare, a ispezione personale, a ricognizione, a individuazione, a confronto, a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni. Si puo' procedere all'interrogatorio solo se l'interessato lo richiede.
3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona e' colta nella flagranza di uno dei delitti indicati nell'art. 380, commi 1 e 2.
Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonche', in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.
4. Gli atti compiuti in violazione di quanto stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati.
5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non puo' essere revocata.».
- Per completezza di informazione si riporta il testo degli articoli 344 , 345 e 346 del codice di procedura penale :
«Art. 344 (Richiesta di autorizzazione a procedere). - 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato il rinvio a giudizio, il decreto penale di condanna o di emettere il decreto di citazione a giudizio. La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato del nome della persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione.
2. Se la persona per la quale e' necessaria l'autorizzazione e' stata arrestata in flagranza il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida.
3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessita' dopo che si e' proceduto a giudizio direttissimo ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi e' pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti.
4. Quando si procede nei confronti di piu' persone per alcune delle quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si puo' procedere separatamente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria.».
«Art. 345 (Difetto di una condizione di procedibilita'.
Riproponibilita' dell'azione penale). - 1. Il provvedimento di archiviazione e la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, anche se non piu' soggetta a impugnazione, con i quali e' stata dichiarata la mancanza della querela, della istanza, della richiesta o dell'autorizzazione a procedere, non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona se e' in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o e' concessa l'autorizzazione ovvero se e' venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione.
2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilita' diversa da quelle indicate nel comma 1.».
«Art. 346 (Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilita' che puo' ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392.». - Art. 3. 1. L' articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attivita' di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento.
2. Quando in un procedimento giurisdizionale e' rilevata o eccepita l'applicabilita' dell' articolo 68, primo comma, della Costituzione , il giudice dispone, anche d'ufficio, se del caso, l'immediata separazione del procedimento stesso da quelli eventualmente riuniti.
3. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e in ogni altro caso in cui ritenga applicabile l' articolo 68, primo comma, della Costituzione il giudice provvede con sentenza in ogni stato e grado del processo penale, a norma dell' articolo 129 del codice di procedura penale ; nel corso delle indagini preliminari pronuncia decreto di archiviazione ai sensi dell' articolo 409 del codice di procedura penale . Nel processo civile, il giudice pronuncia sentenza con i provvedimenti necessari alla sua definizione; le parti sono invitate a precisare immediatamente le conclusioni ed i termini, previsti dall' articolo 190 del codice di procedura civile per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sono ridotti, rispettivamente, a quindici e cinque giorni.
Analogamente il giudice provvede in ogni altro procedimento giurisdizionale, anche d'ufficio, in ogni stato e grado.
4. Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilita' dell' articolo 68, primo comma, della Costituzione , proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto. Se l'eccezione e' sollevata in un processo civile dinanzi al giudice istruttore, questi pronuncia detta ordinanza nell'udienza o entro cinque giorni.
5. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, a norma del comma 4, il procedimento e' sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata puo' disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni. La sospensione non impedisce, nel procedimento penale, il compimento degli atti non ripetibili e, negli altri procedimenti, degli atti urgenti.
6. Se la questione e' rilevata o eccepita nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero trasmette, entro dieci giorni, gli atti al giudice, perche' provveda ai sensi dei commi 3 o 4.
7. La questione dell'applicabilita' dell' articolo 68, primo comma, della Costituzione puo' essere sottoposta alla Camera di appartenenza anche direttamente da chi assume che il fatto per il quale e' in corso un procedimento giurisdizionale di responsabilita' nei suoi confronti concerne i casi di cui al comma 1. La Camera puo' chiedere che il giudice sospenda il procedimento, ai sensi del comma 5.
8. Nei casi di cui ai commi 4, 6 e 7 e in ogni altro caso in cui sia altrimenti investita della questione, la Camera trasmette all'autorita' giudiziaria la propria deliberazione; se questa e' favorevole all'applicazione dell' articolo 68, primo comma, della Costituzione , il giudice adotta senza ritardo i provvedimenti indicati al comma 3 e il pubblico ministero formula la richiesta di archiviazione.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti disciplinari, sostituita al giudice l'autorita' investita del procedimento. La sospensione del procedimento disciplinare, ove disposta, comporta la sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione, nonche' di ogni altro termine dal cui decorso possa derivare pregiudizio ad una parte.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 68 della Costituzione vedi note al titolo.
- Si riporta il testo degli articoli 129 e 409 del codice di procedura penale :
«Art. 129 (Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita). - 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato ovvero che il reato e' estinto o che manca una condizione di procedibilita' lo dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non e' previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta.».
«Art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione). - 1. Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'art. 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare.
2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia.
3. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.
4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse.
5. Fuori del caso previsto dal comma 4 il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419.
6. L'ordinanza di archiviazione e' ricorribile per cassazione solo nei casi di nullita' previsti dall'art. 127 comma 5.».
- Si riporta il testo dell' articolo 190 del codice di procedura civile :
«Art. 190 (Comparse conclusionali e memorie). - Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi.
Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, puo' fissare un termine piu' breve, comunque non inferiore a venti giorni.».